Cassazione Civile, Sentenza n. 4737/2020 del 21/02/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Dopo una scissione totale, con assegnazione del patrimonio a due società beneficiarie, la società scissa era stata cancellata dal registro delle imprese. Su istanza della Procura, il Tribunale di Ivrea, con sentenza del 6 aprile 2016, ne aveva dichiarato il fallimento. La Corte d’appello di Torino, con sentenza depositata il 26 luglio 2016, aveva respinto il reclamo proposto dalla società e dai tre amministratori. I ricorrenti hanno proposto quattro motivi. Con i primi tre, denunciando violazione degli artt. 2506 c.c., 100 c.p.c. e 10 L. Fall., hanno sostenuto che la scissione totale determinerebbe una mera modifica dell’atto costitutivo, senza estinzione o successione soggettiva; che l’attività sarebbe proseguita senza interruzione presso le beneficiarie e quindi non ricorrerebbe la cessazione richiesta dall’art. 10 L. Fall.; che la responsabilità delle beneficiarie per i debiti della scissa escluderebbe o renderebbe superfluo il fallimento della scissa, il quale comporterebbe soltanto una moltiplicazione delle procedure e dei costi. Con il quarto motivo, denunciando violazione dell’art. 5 L. Fall. e vizi motivazionali, hanno contestato l’accertamento dell’insolvenza, assumendo che fosse fondato sui processi verbali di constatazione dell’Agenzia delle Entrate e su una presunzione, anziché su prova effettiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha respinto i primi tre motivi, esaminati unitariamente: la scissione totale determina la disaggregazione del patrimonio e lascia la società scissa e le beneficiarie quali soggetti distinti; la cancellazione dell’imprenditore dal registro delle imprese è il presupposto previsto dall’art. 10 L. Fall., senza che occorra che cessi anche sul piano oggettivo l’attività d’impresa, eventualmente proseguita dalle beneficiarie. La responsabilità delle beneficiarie per i debiti della scissa non libera quest’ultima, poiché l’esonero dalla responsabilità patrimoniale richiede un’espressa previsione normativa; né l’assenza di opposizione dei creditori alla scissione impedisce il fallimento. È stata inoltre ritenuta sussistente l’utilità della procedura, anche in ragione delle azioni esperibili dalla curatela. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile: la censura trascurava che la Corte d’appello aveva fondato l’insolvenza anche su elementi ulteriori e autonomi rispetto ai PVC, in particolare sulle insinuazioni al passivo e sull’entità dei debiti verso i fornitori. La Corte ha confermato che, nel reclamo contro la dichiarazione di fallimento, l’insolvenza va riferita alla data della dichiarazione e può essere accertata anche sulla base di fatti anteriori diversi da quelli originariamente considerati, se conosciuti successivamente in sede di gravame. I ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 7.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese forfettarie al 15% e accessori di legge; è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2506 c.c.
Rilevante a questo proposito si manifesta, piuttosto, la disposizione dell’art. 2506 c.c., comma 3 che avvia la società scissa – che stabilisce di non “continuare la propria attività” – allo “scioglimento” dell’ente: con cancellazione della società ex art. 2495 c.c., che ne viene così a conseguire, e correlata “estinzione” della medesima (cfr. l’incipit del comma 2 di quest’ultima norma).
La scelta della società scissa di non continuare la propria attività comporta lo scioglimento e, con la cancellazione dal registro delle imprese, la sua estinzione; la scissione totale non è una mera modificazione organizzativa assimilabile alla fusione.
art. 2495 c.c.
Rilevante a questo proposito si manifesta, piuttosto, la disposizione dell’art. 2506 c.c., comma 3 che avvia la società scissa – che stabilisce di non “continuare la propria attività” – allo “scioglimento” dell’ente: con cancellazione della società ex art. 2495 c.c., che ne viene così a conseguire, e correlata “estinzione” della medesima (cfr. l’incipit del comma 2 di quest’ultima norma).
La cancellazione della società dal registro delle imprese consegue allo scioglimento e si accompagna all’estinzione dell’ente.
art. 10 L. Fall.
Quanto poi alla disposizione della L. Fall., art. 10, presupposto della sua applicazione altro non è – secondo quanto emerge pianamente dalla lettura del suo testo – che la cancellazione dell’imprenditore dal registro dell’impresa. La norma non presuppone necessariamente che anche la corrispondente attività di impresa venga a cessare sul piano oggettivo, come invece sostengono i ricorrenti (cfr. sopra, il n. 10).
Per l’applicazione dell’art. 10 L. Fall. rileva la cancellazione dell’imprenditore dal registro delle imprese; non è necessario che l’attività economica cessi in assoluto, potendo proseguire presso altri soggetti.
art. 2506-bis, comma 3, c.c.
La responsabilità delle beneficiarie per i debiti propri della società scissa, che è sancita dalle norme dell’art. 2506 bis c.c., comma 3 e art. 2506 quater c.c., non vale a eliminare – come sembrano per contro invocare i ricorrenti (sopra, il n. 11) – la responsabilità della società scissa.
La responsabilità delle società beneficiarie per i debiti della scissa non elimina la responsabilità della società scissa e non costituisce causa di liberazione di quest’ultima.
art. 2506-quater c.c.
La responsabilità delle beneficiarie per i debiti propri della società scissa, che è sancita dalle norme dell’art. 2506 bis c.c., comma 3 e art. 2506 quater c.c., non vale a eliminare – come sembrano per contro invocare i ricorrenti (sopra, il n. 11) – la responsabilità della società scissa.
La responsabilità solidale delle beneficiarie prevista in relazione ai debiti della scissa si aggiunge alla responsabilità di quest’ultima e non ne determina l’esonero.
art. 2740 c.c.
Nel nostro sistema, infatti, l’esonero dalla responsabilità patrimoniale, come pure le limitazioni della stessa – e così pure, quindi, la liberazione del debitore durante il corso di rapporto – suppongono una espressa previsione normativa a corredo (cfr. la norma dell’art. 2740 c.c., comma 2).
L’esonero o la limitazione della responsabilità patrimoniale del debitore, inclusa la liberazione nel corso del rapporto, richiedono un’espressa previsione normativa.
art. 2506-ter, comma 5, c.c.
Come ha rilevato la pronuncia di Cass., 4 dicembre 2019, n. 31654, lo strumento dell’opposizione dei creditori alla scissione è rimedio non “sostitutivo e necessario”, ma solo “aggiuntivo”. Manca, d’altronde, una disposizione ad hoc, che pure sarebbe necessaria in un sistema in cui la procedura fallimentare non è rimessa alla disponibilità dei creditori.
L’opposizione dei creditori alla scissione è un rimedio aggiuntivo e non necessario o sostitutivo; la mancata opposizione non impedisce l’assoggettamento della società scissa a fallimento.
art. 2503 c.c.
Come ha rilevato la pronuncia di Cass., 4 dicembre 2019, n. 31654, lo strumento dell’opposizione dei creditori alla scissione è rimedio non “sostitutivo e necessario”, ma solo “aggiuntivo”. Manca, d’altronde, una disposizione ad hoc, che pure sarebbe necessaria in un sistema in cui la procedura fallimentare non è rimessa alla disponibilità dei creditori.
L’opposizione dei creditori alla scissione costituisce un rimedio aggiuntivo e la sua mancata proposizione non preclude la dichiarazione di fallimento.
art. 5 L. Fall.
Ciò posto, resta da aggiungere che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, “nel giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento l’accertamento dello stato di insolvenza va compiuto con riferimento alla data della dichiarazione di fallimento, ma può fondarsi anche su fatti diversi da quelli in base ai quali il fallimento è stato dichiarato, purchè si tratti di fatti anteriori alla pronuncia, anche se conosciuti successivamente in sede di gravame e desunti da circostanze non contestate dello stato passivo (cfr., così, Cass., 27 maggio 2015, n. 10952).
Nel reclamo contro la dichiarazione di fallimento, l’insolvenza deve essere valutata alla data della dichiarazione e può essere dimostrata anche mediante fatti anteriori diversi da quelli originariamente considerati, conosciuti in sede di gravame e desunti da circostanze non contestate dello stato passivo.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, secondo quanto stabilito dalla norma dell’art. 13, comma 1 bis.
In caso di rigetto del ricorso, ricorrendone i presupposti, è dovuto l’ulteriore contributo unificato di importo pari a quello previsto per il ricorso.
Massime di principio
- La scissione totale non determina l’identità soggettiva tra la società scissa e le società beneficiarie: si tratta di soggetti distinti e di un fenomeno di disaggregazione, non assimilabile alla fusione.
- La cancellazione dell’imprenditore dal registro delle imprese costituisce il presupposto per l’applicazione dell’art. 10 L. Fall.; non è necessario che l’attività d’impresa cessi anche sul piano oggettivo, se essa prosegue presso le società beneficiarie.
- La responsabilità delle società beneficiarie per i debiti della società scissa non estingue né riduce, in assenza di una specifica previsione normativa, la responsabilità patrimoniale della scissa; la mera disciplina della responsabilità delle beneficiarie non produce la liberazione del debitore originario.
- La mancata opposizione dei creditori alla scissione non impedisce la dichiarazione di fallimento della società scissa: l’opposizione è un rimedio aggiuntivo e la procedura concorsuale non è rimessa alla disponibilità dei creditori.
- Nel giudizio di reclamo contro la dichiarazione di fallimento, lo stato d’insolvenza va accertato con riferimento alla data della dichiarazione, ma può essere fondato anche su fatti anteriori diversi da quelli valutati in primo grado, purché acquisiti e apprezzabili nel giudizio di gravame.
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