Cassazione Civile, Sentenza n. 4604/2020 del 21/02/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (mutuatari)
La controversia
La società finanziaria aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per Euro 52.349,99, oltre interessi e spese, nei confronti di due mutuatari, uno dei quali agiva quale titolare di una ditta individuale. Nel giudizio di opposizione, notificato alla società ingiungente, si costituì invece la società alla quale era stato ceduto il ramo d'azienda cui faceva capo il rapporto di mutuo; il Tribunale di Isernia, con sentenza del 20 marzo 2012, accolse l'opposizione, dichiarò nullo il contratto di mutuo per violazione dell'art. 13, comma 4, della L. n. 248/2006 e dichiarò inammissibile la domanda della società ingiungente, intervenuta nel processo, diretta a ottenere in caso di nullità la restituzione delle somme ai sensi degli artt. 2033 o 2041 c.c. La Corte d'Appello di Campobasso, riuniti gli appelli delle due società, li rigettò con sentenza depositata il 13 ottobre 2016, confermando l'inammissibilità della domanda restitutoria. Con un unico motivo, la società finanziaria denunciò la violazione degli artt. 105 e 268 c.p.c. e 2041 c.c., nonché delle regole del giusto processo e del simultaneus processus. Sostenne di essere intervenuta volontariamente in via principale o adesiva autonoma, di avere proposto la domanda restitutoria il 18 settembre 2009, prima della scadenza del secondo termine ex art. 183, comma 6, c.p.c., e solo dopo che gli opponenti avevano eccepito la nullità nella prima memoria; aggiunse che la domanda poteva essere proposta soltanto da essa, avendo erogato le somme, e non dalla cessionaria del ramo d'azienda.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha rilevato che la società finanziaria, avendo richiesto il decreto ingiuntivo ed essendo stata destinataria dell'opposizione, era parte originaria del giudizio e non interventrice ex art. 105 c.p.c.; la società cessionaria, costituitasi per contrastare l'opposizione, era invece successore a titolo particolare nel diritto controverso ai sensi dell'art. 111 c.p.c. La domanda della finanziaria doveva quindi essere scrutinata secondo le regole applicabili alle domande dell'opposto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non secondo gli artt. 105 e 268 c.p.c. L'opposto, attore in senso sostanziale, non può introdurre domande diverse da quelle monitorie, salvo la reconventio reconventionis resa necessaria da una domanda riconvenzionale dell'opponente; tale domanda deve essere connessa al titolo dedotto in causa e proposta con la comparsa di risposta. Inoltre, anche alla luce del principio sulle domande connesse per incompatibilità, la domanda restitutoria proposta soltanto dopo la maturazione del primo termine ex art. 183, comma 6, c.p.c. era tardiva e inammissibile, sebbene depositata prima della scadenza del secondo termine. La Corte ha confermato il dispositivo d'appello, correggendone la motivazione. Ha condannato la ricorrente a rimborsare ai controricorrenti Euro 5.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge, con attribuzione al difensore antistatario; ha inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 111 c.p.c.
Tuttavia a contrastare l’opposizione ebbe a costituirsi la Finmolise Servizi e Sviluppo S.r.l., società alla quale era stato ceduto il ramo di azienda cui afferiva il rapporto di mutuo posto a fondamento della domanda monitoria, con una costituzione che deve correttamente essere qualificata in termini di intervento del successore a titolo particolare ex art. 111 c.p.c.
La costituzione nel giudizio di opposizione del cessionario del ramo d'azienda cui è riferibile il rapporto controverso va qualificata come intervento del successore a titolo particolare nel diritto controverso, non come intervento autonomo ex art. 105 c.p.c.
art. 105 c.p.c.
L’attribuzione alla ricorrente della qualità di parte opposta, sebbene inizialmente contumace, impone quindi di dover esaminare l’ammissibilità della domanda dalla stessa avanzata all’atto della successiva costituzione in base alle regole che presiedono alla possibilità di domande riconvenzionali da parte dell’opposto, risultando quindi del tutto erroneo il riferimento della difesa della ricorrente alle diverse previsioni di cui al combinato disposto degli artt. 105 e 268 c.p.c.
La parte che ha richiesto il decreto ingiuntivo e contro cui è stata proposta opposizione resta parte originaria anche se inizialmente contumace; la successiva proposizione di una domanda va valutata secondo le regole proprie dell'opposto, non come domanda di un interveniente ex art. 105 c.p.c.
art. 268 c.p.c.
L’attribuzione alla ricorrente della qualità di parte opposta, sebbene inizialmente contumace, impone quindi di dover esaminare l’ammissibilità della domanda dalla stessa avanzata all’atto della successiva costituzione in base alle regole che presiedono alla possibilità di domande riconvenzionali da parte dell’opposto, risultando quindi del tutto erroneo il riferimento della difesa della ricorrente alle diverse previsioni di cui al combinato disposto degli artt. 105 e 268 c.p.c.
Le regole sull'intervento tardivo non disciplinano la domanda della parte originaria opposta che si costituisca successivamente; l'ammissibilità di tale domanda si valuta secondo le regole applicabili all'opposto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
art. 183, comma 6, c.p.c.
L’avvenuta proposizione della domanda della Finmolise S.p.A. volta ad ottenere la ripetizione delle somme dovute ex art. 2033 ovvero ex art. 2041 c.c. solo pochi giorni prima della scadenza del secondo termine di cui all’art. 183 c.p.c., comma 6, ma dopo la maturazione del primo termine, rende evidente quindi l’inammissibilità della medesima, dovendosi pertanto confermare la soluzione dei giudici di appello, ancorchè sulla base di una diversa motivazione.
La domanda proposta dall'opposto dopo la maturazione del primo termine di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. è inammissibile nel caso esaminato, anche se depositata prima della scadenza del secondo termine.
art. 2033 c.c.
L’avvenuta proposizione della domanda della Finmolise S.p.A. volta ad ottenere la ripetizione delle somme dovute ex art. 2033 ovvero ex art. 2041 c.c. solo pochi giorni prima della scadenza del secondo termine di cui all’art. 183 c.p.c., comma 6, ma dopo la maturazione del primo termine, rende evidente quindi l’inammissibilità della medesima, dovendosi pertanto confermare la soluzione dei giudici di appello, ancorchè sulla base di una diversa motivazione.
La domanda di ripetizione dell'indebito proposta dall'opposto per effetto della prospettata nullità del contratto non è stata esaminata nel merito: la sua inammissibilità deriva dalla tardiva introduzione nel processo.
art. 2041 c.c.
L’avvenuta proposizione della domanda della Finmolise S.p.A. volta ad ottenere la ripetizione delle somme dovute ex art. 2033 ovvero ex art. 2041 c.c. solo pochi giorni prima della scadenza del secondo termine di cui all’art. 183 c.p.c., comma 6, ma dopo la maturazione del primo termine, rende evidente quindi l’inammissibilità della medesima, dovendosi pertanto confermare la soluzione dei giudici di appello, ancorchè sulla base di una diversa motivazione.
La domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento proposta dall'opposto non è stata decisa nel merito: nel caso concreto è inammissibile perché introdotta dopo la maturazione del primo termine processuale rilevante.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
In caso di rigetto di un ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, ricorrono i presupposti per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il soggetto che ha richiesto il decreto e contro cui è stata proposta opposizione conserva la qualità di parte originaria anche se non si costituisce inizialmente; la successiva costituzione di un successore a titolo particolare nel diritto controverso va qualificata secondo l'art. 111 c.p.c., non come intervento autonomo ex art. 105 c.p.c.
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto, attore in senso sostanziale, non può proporre domande diverse da quelle formulate nel ricorso monitorio, salvo che una domanda riconvenzionale dell'opponente lo collochi, rispetto alla nuova pretesa, nella posizione processuale di convenuto e renda ammissibile una reconventio reconventionis connessa al titolo già dedotto in causa.
- La reconventio reconventionis deve essere proposta con la comparsa di risposta; una domanda restitutoria o di indennizzo formulata dall'opposto dopo la maturazione del primo termine ex art. 183, comma 6, c.p.c. è inammissibile nel caso esaminato, anche se presentata prima della scadenza del secondo termine.
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