Cassazione Civile, Sentenza n. 4689/2020 del 21/02/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (persona offesa)
La controversia
Dopo il rigetto della domanda di rilascio del porto d’armi, una persona inviò a diverse istituzioni, tra cui la Prefettura e il Ministero dell’Interno, una lettera che, secondo il destinatario, gettava cattiva luce sulla sua persona e sul suo operato, svolto allora come Vice Prefetto vicario. Il destinatario agì per ottenere il risarcimento dei danni da diffamazione. Il Tribunale di Nocera Inferiore accolse la domanda, implicitamente respingendo l’eccezione di prescrizione, che i convenuti avevano formulato tardivamente con una memoria istruttoria anziché nella comparsa di costituzione. Gli eredi del convenuto originario proposero appello e ribadirono la prescrizione; la Corte d’appello di Salerno, con sentenza n. 637/2014 depositata il 20 novembre 2014, accolse l’eccezione e dichiarò prescritto il diritto. Ritenne che, pur essendo tardiva l’eccezione e rilevabile d’ufficio la relativa decadenza, l’attore avrebbe dovuto eccepire la tardività in primo grado e riproporre la questione in appello, anche mediante impugnazione incidentale. Con un unico motivo, il ricorrente denunciò la violazione degli artt. 345 e 346 c.p.c., contestando che la parte vittoriosa in primo grado avesse l’onere di proporre appello incidentale, o comunque di riproporre in appello, la questione della tardività dell’eccezione di prescrizione.
La decisione
La Cassazione ha accolto l’unico motivo e cassato la sentenza, con rinvio alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese. Ha ritenuto che il ricorrente, vittorioso in primo grado perché la domanda risarcitoria era stata accolta e l’eccezione di prescrizione implicitamente respinta, non avesse l’onere di proporre appello incidentale sulla tardività dell’eccezione. Né era tenuto a riproporre comunque la questione in appello: la decadenza dalla facoltà di sollevare l’eccezione di prescrizione era rilevabile d’ufficio e, non essendosi formato giudicato sulla questione, il giudice d’appello conservava gli stessi poteri officiosi del giudice di primo grado. La Cassazione non ha deciso nel merito la prescrizione del diritto risarcitorio, ma ha disposto il rinvio.
Norme richiamate
art. 345 c.p.c.
Escluso che l’attore debba proporre impugnazione incidentale per riproporre la questione della tardività della eccezione, è altresì escluso che debba comunque introdurre, a pena di decadenza, tale questione con le sue difese in appello.
La parte vittoriosa in primo grado non è tenuta a proporre appello incidentale per mantenere la questione della tardività di un’eccezione rilevabile d’ufficio; né può essere gravata in appello di un onere di introduzione della questione che non sussisteva in primo grado.
art. 346 c.p.c.
La rinuncia implicita ad una eccezione, per il fatto di non averla espressamente riproposta (sotto quale forma non rileva) presuppone un onere che, non assolto in primo grado, può utilmente esserlo anche in appello.
La presunzione di rinuncia per mancata riproposizione presuppone che la parte avesse l’onere di sollevare la questione nel grado precedente. Non opera per una questione rilevabile d’ufficio, quando tale onere non sussisteva.
Massime di principio
- La parte vittoriosa in primo grado non è tenuta a proporre appello incidentale per riproporre domande o eccezioni non accolte; l’impugnazione incidentale è invece necessaria per la parte parzialmente soccombente che voglia ottenere una diversa decisione su una domanda o eccezione respinta.
- La mancata riproposizione in appello di una questione non determina rinuncia implicita quando la parte non era onerata di sollevarla in primo grado perché rilevabile d’ufficio.
- La decadenza dalla facoltà di sollevare tardivamente un’eccezione di prescrizione è rilevabile d’ufficio; se sulla questione non si è formato giudicato, il giudice d’appello conserva il potere di rilevarla anche senza una specifica riproposizione della parte interessata.
- L’omessa rilevazione d’ufficio, da parte del giudice di primo grado, della tardività dell’eccezione di prescrizione non consuma il corrispondente potere del giudice d’appello.
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