Cassazione Civile, Ordinanza n. 16570/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione a intimazione di pagamento, fondata su sette avvisi di addebito relativi a contributi IVS per gli anni dal 2007 al 2016. In primo grado il Tribunale aveva respinto l'opposizione ritenendo provata la notifica di cinque avvisi tramite cartoline di ricevimento sottoscritte presso il domicilio della ricorrente o da familiare convivente, e ritenendo interrotta la prescrizione anche dalle intimazioni di pagamento del 26 maggio 2016 e del 22 dicembre 2017. La Corte d'appello aveva confermato, osservando inoltre che le contestazioni sui due avvisi residui erano generiche o comunque tardive. Con il ricorso per cassazione la parte soccombente ha dedotto, da un lato, omesso esame di un fatto decisivo per mancata statuizione sull'assenza di prova della notifica di due avvisi di addebito; dall'altro, violazione degli artt. 1335, 2697 e 2719 c.c. e dell'art. 3, comma 9, L. n. 335/1995, sostenendo che mancassero atti interruttivi idonei e che la documentazione prodotta da INPS e ADER fosse inattendibile, con conseguente prescrizione quinquennale del credito contributivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, quanto al primo motivo, che la censura era formulata come omesso esame di fatto decisivo ma non era scrutinabile in presenza di doppia conforme, oltre a non confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva deciso sull'intero compendio degli avvisi di addebito e sulla tardività delle contestazioni specifiche. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto che sotto l'apparente deduzione di violazione di legge si celasse una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio, non consentita in cassazione, sempre in presenza di doppia conforme. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, al pagamento di un'ulteriore somma a favore di ciascun resistente, di una somma in favore della Cassa delle Ammende e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio
Il vizio di omesso esame non è scrutinabile in cassazione quando la sentenza impugnata è sorretta da doppia conforme e il motivo non si confronta con la ratio decidendi.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La censura di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella compiuta dai giudici di merito.
È invocato dalla ricorrente in tema di efficacia della notificazione e conoscenza dell'atto, ma la Corte non ne fa applicazione nel merito, limitandosi a rilevare l'inammissibilità della censura.
È richiamato dalla ricorrente sul riparto dell'onere probatorio; la Corte non entra nel merito perché reputa la doglianza inammissibile come richiesta di nuova valutazione dei fatti.
È richiamato dalla ricorrente in tema di efficacia probatoria delle copie; la Corte non ne esamina l'applicazione concreta per l'inammissibilità del motivo.
art. 3, comma 9, L. n. 335/1995
È richiamato dalla ricorrente per sostenere la prescrizione quinquennale dei contributi IVS; la Corte osserva che il giudice di merito aveva già applicato il termine quinquennale, sicché la censura è fuori fuoco.
La definizione conforme alla proposta non accettata giustifica l'applicazione del regime sanzionatorio previsto dalla norma.
La Corte ritiene applicabile la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore delle controparti e della Cassa delle Ammende, in ragione della definizione conforme alla proposta non accettata.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Sono dichiarati i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis
Costituisce il parametro per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso per cassazione non può essere costruito per ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio o una diversa lettura delle risultanze di fatto.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando il motivo non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La deduzione di violazione di legge non è ammissibile se presuppone una ricostruzione fattuale diversa da quella accertata dai giudici di merito.
- Le contestazioni documentali o probatorie formulate in modo generico o con formule di stile non sono idonee a scardinare l'accertamento di merito, soprattutto quando le specificazioni intervengano tardivamente.
- Quando il giudice di merito ha già applicato il termine di prescrizione correttamente invocato, la censura che affermi l'applicazione di un termine diverso è priva di pertinenza.
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