Cassazione Civile, Ordinanza n. 16460/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta dell'INPS di recuperare l'importo di Euro 3.407,04 percepito a titolo di assegno sociale nel 2018 dalla de cuius, poi deceduta, in quanto la beneficiaria aveva incassato, per effetto della vendita di un immobile, somme rilevanti pari a Euro 515.000,00, incompatibili con lo stato di bisogno richiesto per la prestazione. La Corte d'appello ha ritenuto ripetibile l'indebito assistenziale perché la percezione delle somme e la violazione degli obblighi di comunicazione escludevano un affidamento tutelabile. In cassazione l'erede ha dedotto violazione e falsa applicazione della normativa sull'indebito assistenziale e dell'art. 38 Cost., sostenendo che la ripetizione delle prestazioni assistenziali non sarebbe indiscriminata e che, in assenza di dolo dell'accipiens, l'INPS avrebbe dovuto comunque attingere alle informazioni disponibili presso l'Agenzia delle Entrate; inoltre ha sostenuto che la ripetizione dovrebbe decorrere solo dal provvedimento che accerta il venir meno dei requisiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la sentenza impugnata si fosse correttamente collocata nell'alveo dell'indebito assistenziale, applicando il principio per cui, nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie, la regola della generale ripetibilità dell'indebito è temperata dalla tutela dell'affidamento solo quando la percezione non sia addebitabile al beneficiario e sussista una situazione idonea a generarlo. Nel caso concreto, la Corte di merito aveva escluso in fatto un affidamento meritevole di tutela, valorizzando l'entità del ricavato della vendita immobiliare e la sua incompatibilità con lo stato di bisogno. Le censure del ricorso, pur formalmente denunciate come violazioni di legge, miravano in realtà a ottenere un nuovo apprezzamento del merito e risultavano quindi inammissibili, anche alla luce della doppia conforme. Sono state dichiarate irripetibili le spese per effetto dell'esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c. ed è stato dato atto dell'ulteriore contributo unificato dovuto, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La ricorrente ha formalmente incardinato il motivo come violazione e falsa applicazione di legge, ma la Corte ha rilevato che le censure tendevano in realtà a un riesame del merito.
art. 42, comma 5, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, conv. in l. 24 novembre 2003, n. 326
Richiamato dalla ricorrente quale norma dell'indebito assistenziale invocata per limitare la ripetibilità della prestazione.
art. 3-ter d.l. 23 dicembre 1976, n. 850, conv. in l. 21 febbraio 1977, n. 29
Richiamato dalla ricorrente quale norma dell'indebito assistenziale invocata per limitare la ripetibilità della prestazione.
art. 3, comma 9, d.l. 30 maggio 1988, n. 173, conv. in l. 26 luglio 1988, n. 291
Richiamato dalla ricorrente quale norma dell'indebito assistenziale invocata per limitare la ripetibilità della prestazione.
art. 38 Cost.
Invocato dalla ricorrente a sostegno della tesi che le prestazioni assistenziali destinate a bisogni essenziali non sarebbero indiscriminatamente ripetibili.
La Corte ha applicato l'esonero dalle spese, dichiarandole irripetibili in virtù della dichiarazione versata in atti e già vagliata in appello.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La declaratoria di inammissibilità ha comportato l'attestazione dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie, l'indebito non è sempre ripetibile secondo la regola civilistica generale: opera una disciplina di settore che esclude la ripetizione solo se il pagamento non è addebitabile al beneficiario e se esiste una situazione idonea a ingenerare un affidamento meritevole di tutela.
- La valutazione sulla sussistenza di un affidamento tutelabile è essenzialmente fattuale; il giudice di merito può escluderlo valorizzando elementi oggettivi, come l'entità di somme sopravvenute incompatibili con lo stato di bisogno richiesto per la prestazione.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando, sotto la veste formale della violazione di legge, mira in realtà a ottenere un nuovo apprezzamento del materiale istruttorio e a rimettere in discussione gli accertamenti di fatto compiuti dai giudici di merito, specie in presenza di "doppia conforme".
- La mera allegazione che l'ente previdenziale avrebbe potuto acquisire autonomamente informazioni reddituali non è sufficiente, di per sé, a scardinare l'accertamento di merito sull'assenza di un affidamento legittimo del percettore.
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