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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16426/2026 del 27/05/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda la domanda di una società, poi incorporata in altra società cooperativa, volta a ottenere le agevolazioni contributive previste dalla L. n. 223 del 1991 per l'assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità. In appello la società aveva sostenuto che il diniego amministrativo dell'INPS fosse erroneo, mentre la Corte d'appello aveva escluso il solo profilo dell'improponibilità e aveva comunque respinto nel merito la domanda, ritenendo non provata la sussistenza dei presupposti sostanziali del beneficio e ravvisando elementi di collegamento tra la società assumente e le società che avevano collocato in mobilità i lavoratori. Nel ricorso per cassazione sono stati proposti due motivi: con il primo si denuncia nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla legittimità del provvedimento di diniego dell'11 febbraio 2014; con il secondo si deduce ultrapetizione, assumendo che la Corte territoriale si sarebbe pronunciata oltre i limiti devoluti esaminando d'ufficio l'insussistenza delle condizioni ostative di cui all'art. 8, comma 4-bis, L. n. 223 del 1991.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha chiarito che il giudizio non aveva ad oggetto la legittimità dell'atto amministrativo di diniego, ma il diritto sostanziale alle agevolazioni contributive, sicché eventuali vizi motivazionali del provvedimento erano irrilevanti. Ha aggiunto che la Corte d'appello aveva correttamente verificato i presupposti del regime di favore, rientrando in tale verifica il controllo sulla sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del diritto e, in particolare, sull'assenza di condotte elusive o di assunzioni fittizie preordinate al solo godimento degli incentivi. Conseguentemente ha escluso la nullità per omessa pronuncia e il vizio di ultrapetizione, osservando che il giudice di merito si era limitato ad accertare ex officio i presupposti del beneficio richiesto. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese, poiché l'INPS non ha svolto attività difensiva; è stato inoltre dichiarato il presupposto per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 8, comma 4, L. 23 luglio 1991, n. 223

    "contributo mensile pari al cinquanta per cento della indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore"

    norma agevolativa di stretta interpretazione; il diritto al beneficio presuppone la prova di tutti i requisiti di legge richiesti per l'assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.

  • art. 25, comma 9, L. 23 luglio 1991, n. 223

    "[p]er ciascun lavoratore iscritto nella lista di mobilità assunto a tempo indeterminato"

    prevede un regime contributivo di favore per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori in mobilità, subordinato alla prova dei relativi presupposti sostanziali.

  • art. 8, comma 4-bis, L. 23 luglio 1991, n. 223

    esprime la ratio del beneficio, collegandolo all'effettivo incremento dell'occupazione; richiede che il diritto all'agevolazione sia allegato e dimostrato in tutti i suoi presupposti da chi ne chiede l'applicazione e consente di escludere assunzioni fittizie o elusive.

  • art. 112 c.p.c.

    il giudice non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando, nel decidere sulla domanda di agevolazione contributiva, accerta i presupposti costitutivi del diritto dedotto.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    viene invocato come vizio di nullità della sentenza per omessa pronuncia e per ultrapetizione, ma la censura è ritenuta infondata.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio avente ad oggetto agevolazioni o sgravi contributivi, il tema decisivo non è la sola legittimità del diniego amministrativo, ma l'effettiva sussistenza in giudizio di tutti i presupposti sostanziali del beneficio richiesto.
  • Chi invoca un regime di favore o un'agevolazione derogatoria sopporta l'onere di allegare e provare integralmente i requisiti costitutivi previsti dalla legge, trattandosi di disciplina di stretta interpretazione.
  • Il giudice può e deve verificare anche d'ufficio i presupposti sostanziali dell'agevolazione richiesta, senza incorrere in ultrapetizione, quando tale accertamento è necessario per decidere sulla domanda proposta.
  • Le agevolazioni per l'assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità presuppongono assunzioni reali e non elusive: sono negabili se emergono elementi di collegamento o condotte preordinate al solo conseguimento degli incentivi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenziali
RamiProcesso civileLavoroPrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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