Cassazione Civile, Ordinanza n. 16545/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Una infermiera, dipendente precaria del Servizio sanitario nazionale, aveva agito per far dichiarare illegittima la reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con una ASL dal 21.05.2013 al 31.12.2017, chiedendo la conversione del rapporto in tempo indeterminato o, in subordine, il risarcimento del danno. Il tribunale aveva escluso la conversione ma aveva riconosciuto un risarcimento pari a sei mensilità; la corte d'appello, invece, aveva riformato la decisione ritenendo che, per effetto della disciplina introdotta nel settore sanitario dall'art. 10, comma 4-ter, del d.lgs. n. 368/2001 (come modificato nel 2012), i contratti a termine del personale sanitario fossero sostanzialmente "liberalizzati" e non richiedessero una specifica causale, reputando legittime anche le proroghe fino al 31.12.2017. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice deduceva, con due motivi, la violazione dell'art. 36 d.lgs. n. 165/2001 e della clausola 5 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE: sosteneva che la disciplina speciale del comparto sanitario non consentisse un ricorso immotivato e illimitato al tempo determinato, dovendo comunque permanere il requisito delle esigenze temporanee ed eccezionali e dovendo trovare applicazione, in caso contrario, la tutela risarcitoria prevista per l'abusiva reiterazione dei contratti a termine nel pubblico impiego; inoltre lamentava l'omesso esame della causale dei contratti. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, affermando che l'interpretazione della disciplina deve restare conforme alla clausola 5 dell'accordo quadro e al principio costituzionale del concorso pubblico, e che nel pubblico impiego privatizzato la reiterazione abusiva dei contratti a termine non può essere sanata da una lettura di "liberalizzazione" assoluta; ha quindi cassato la sentenza d'appello e rinviato alla stessa corte territoriale in diversa composizione per nuovo esame e per le spese. Il secondo motivo è stato assorbito.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo, ha cassato la sentenza impugnata limitatamente alla censura accolta e ha rinviato alla Corte d'appello di Bari, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione di merito della corte territoriale, che aveva escluso l'illegittimità dei contratti a termine per asserita liberalizzazione del settore sanitario, è stata quindi annullata perché fondata su un'interpretazione ritenuta non conforme alla disciplina interna ed eurounitaria richiamata.
Norme richiamate
Nel pubblico impiego privatizzato il contratto a termine resta utilizzabile solo per esigenze temporanee ed eccezionali; in caso di abusiva reiterazione, la tutela è risarcitoria e deve essere letta in modo conforme al principio di effettività, non secondo i criteri del licenziamento illegittimo.
clausola 5 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18/03/1999 allegato alla direttiva 1999/70/CE
La normativa interna va interpretata, per quanto possibile, in modo conforme alla clausola antiabuso, evitando letture che legittimino un ricorso immotivato e illimitato ai contratti a termine.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale richiamata come parametro del vizio di violazione di legge dedotto nel ricorso.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Norma processuale richiamata come parametro del vizio di omesso esame di un fatto decisivo, poi assorbito per l'accoglimento del primo motivo.
art. 10, comma 4-ter, d.lgs. n. 368/2001
La disposizione speciale sul personale sanitario non è stata interpretata come fonte di una liberalizzazione assoluta e immotivata dei contratti a termine; occorre rispettarne i limiti e il coordinamento con la disciplina generale e con la normativa eurounitaria.
art. 4, comma 5, D.L. n. 158/2012, conv. in L. n. 189/2012
Norma di conversione che ha introdotto il comma 4-ter nell'art. 10 del d.lgs. n. 368/2001, rilevante per il regime speciale del personale sanitario.
art. 55, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 81/2015
È stata richiamata come norma che ha abrogato, dal 25 giugno 2015, l'art. 10 del d.lgs. n. 368/2001.
art. 57, comma 2, CCNL sanità 21.5.2018
Per il personale sanitario il limite massimo di durata dei contratti a termine e dei rinnovi deve essere individuato dall'azienda in funzione dei servizi, ma la deroga non può superare dodici mesi.
art. 97 Cost.
L'accesso all'impiego pubblico, anche temporaneo, è consentito solo a seguito di concorso, con deroga ammissibile solo in presenza di peculiari ed eccezionali esigenze di interesse pubblico.
art. 288 TFUE
La disposizione è richiamata per affermare che il diritto interno deve essere interpretato, per quanto possibile, alla luce del testo e dello scopo della direttiva.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego privatizzato, la reiterazione abusiva di contratti a tempo determinato non può essere giustificata da una lettura della disciplina speciale come autorizzazione a un ricorso illimitato e immotivato al lavoro flessibile.
- La disciplina nazionale sui contratti a termine deve essere interpretata in modo conforme alla clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, salvo che ciò richieda un'interpretazione contra legem o contrasti con principi generali dell'ordinamento.
- In caso di abuso nella reiterazione dei contratti a termine nel pubblico impiego, la tutela risarcitoria va costruita in modo coerente con il principio di effettività della tutela e con la figura del danno presunto di matrice sanzionatoria, salva la prova di un maggior pregiudizio.
- Le norme speciali del comparto sanitario non eliminano il controllo sulla temporaneità ed eccezionalità delle esigenze che giustificano il ricorso al termine, né possono essere lette in contrasto con il principio del concorso pubblico per l'accesso all'impiego.
- Quando il primo motivo di ricorso è accolto e assorbe il secondo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice di merito perché proceda a un nuovo esame della controversia alla luce del principio di diritto enunciato.
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