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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16577/2026 del 27/05/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da una successione di contratti/ incarichi dirigenziali a termine conferiti dapprima dall'Agenzia del territorio e poi dall'Agenzia delle entrate, nel periodo dal 1° settembre 2002 al 31 dicembre 2015, con ripetute proroghe e con l'ultimo incarico svolto dal 1° settembre 2015 al 31 dicembre 2015. Il lavoratore ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità della reiterazione dei contratti a termine ex art. 19, comma 6, d.lgs. 165/2001 e la condanna al risarcimento del danno; in subordine, l'accertamento dell'illegittimità della durata dell'ultimo incarico perché inferiore al triennio e la conseguente reintegrazione fino alla scadenza legale o il risarcimento del danno da cessazione anticipata; inoltre ha chiesto l'indennità sostitutiva per ferie non godute. La Corte d'appello ha respinto le domande ritenendo legittima la contrattazione a termine e, quanto alle ferie, negando l'indennità salvo prova di impedimenti aziendali eccezionali. In Cassazione il ricorrente ha denunciato: 1) violazione degli artt. 19, commi 2 e 6, e 36 d.lgs. 165/2001, nonché degli artt. 4 e 5 d.lgs. 368/2001, per abusiva reiterazione dei contratti a termine dirigenziali, sostenendo che la natura dirigenziale non basta a giustificare in astratto la reiterazione e che occorre una verifica concreta delle esigenze temporanee dell'amministrazione; 2) violazione dell'art. 19, commi 2, 6 e 12-bis, per la durata minima triennale dell'ultimo incarico, che il ricorrente riteneva applicabile anche agli incarichi conferiti a soggetti esterni; 3) violazione dell'art. 36 Cost. e dell'art. 7 direttiva 2003/88/CE, per il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute alla cessazione del rapporto.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo e ha rigettato il secondo. Ha ritenuto errata la decisione di merito nella parte in cui escludeva in radice l'illegittimità della reiterazione dei contratti dirigenziali a termine, affermando che anche tali rapporti rientrano nella disciplina eurounitaria anti-abuso e che occorre una verifica concreta sulla presenza di effettive esigenze temporanee e non permanenti dell'amministrazione. Ha poi precisato che il termine minimo triennale previsto dall'art. 19, comma 2, non si applica agli incarichi conferiti a soggetti esterni ex comma 6, per cui, anche se la Corte territoriale avesse fatto leva su tale durata minima, la decisione sarebbe comunque conforme a diritto. Infine, ha cassato la sentenza anche sul punto ferie, rilevando che il diritto all'indennità sostitutiva non si perde per il solo fatto che il dirigente sia autonomo nell'organizzazione delle ferie, salvo che il datore dimostri di averlo formalmente informato e invitato a fruirne assicurando l'organizzazione del servizio. La causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 19, commi 2, 6 e 12-bis, d.lgs. 165/2001

    art. 19, commi 2 e 6; art. 19, comma 12-bis

    Il comma 6 rientra nell'ambito della disciplina eurounitaria sui contratti a termine e non può essere escluso in astratto dal controllo antiabuso; il comma 2, invece, prevede una durata minima triennale che non si applica agli incarichi conferiti a soggetti esterni ex comma 6.

  • art. 36 d.lgs. 165/2001

    Richiamato dal ricorrente come norma violata in relazione all'abusiva reiterazione dei contratti a termine nel pubblico impiego.

  • artt. 4 e 5 d.lgs. 368/2001

    Richiamati dal ricorrente come disciplina dei limiti alla reiterazione dei contratti a termine.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale invocata per denunciare violazioni di legge nei tre motivi di ricorso.

  • art. 36 Cost.

    Fondamento costituzionale dell'irrinunciabilità del diritto alle ferie e, quindi, dell'indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto se le ferie non sono state godute per fatto non imputabile al lavoratore.

  • art. 7 della direttiva 2003/88/CE

    Rafforza il principio di irrinunciabilità del diritto alle ferie e l'obbligo datoriale di consentirne effettivamente la fruizione.

  • direttiva 1999/70/CE

    Il rapporto dirigenziale pubblico a termine rientra nel suo ambito di applicazione; la reiterazione va verificata in concreto per evitare precarizzazione e uso abusivo di contratti a termine.

  • clausola 5 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE

    Impedisce che i contratti a termine siano reiterati per soddisfare esigenze permanenti e durevoli; richiede una valutazione concreta delle ragioni obiettive e delle caratteristiche del rapporto/ente.

  • art. 384, u. co., c.p.c.

    Richiamato per osservare che, in relazione alla censura sulla durata minima, l'eventuale errore della motivazione non avrebbe comunque imposto la cassazione se il dispositivo fosse risultato conforme a diritto.

Massime di principio

  • Il rapporto dirigenziale pubblico a termine, quando conferito a soggetti esterni all'amministrazione ai sensi dell'art. 19, comma 6, d.lgs. 165/2001, non è sottratto in astratto alla disciplina eurounitaria contro l'abuso dei contratti a termine: la legittimità della reiterazione va verificata in concreto, con riguardo alle effettive esigenze temporanee dell'ente e al rischio di precarizzazione.
  • La natura dirigenziale dell'incarico, da sola, non costituisce una ragione obiettiva sufficiente a giustificare la reiterazione dei contratti a termine; occorre accertare se il ricorso al termine serva a esigenze temporanee oppure venga utilizzato per coprire bisogni permanenti e durevoli dell'amministrazione.
  • La durata minima triennale prevista dall'art. 19, comma 2, d.lgs. 165/2001 riguarda gli incarichi dei dirigenti di ruolo e non si estende automaticamente agli incarichi conferiti a soggetti esterni ex comma 6.
  • Il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute alla cessazione del rapporto resta integro anche per il dirigente pubblico, salvo che il datore provi di avere adempiuto ai propri obblighi di vigilanza e di aver formalmente informato e invitato il lavoratore a fruire delle ferie, organizzando il servizio in modo da consentirne il godimento.
  • In materia di contratti a termine nel pubblico impiego, il giudice di merito non può fermarsi a considerazioni astratte sulla struttura fiduciaria o apicale dell'incarico, ma deve svolgere una verifica concreta e caso per caso sulla funzione temporanea o permanente del ricorso al termine.

Come è indicizzato

MaterieDirigentiLavoro a termineRetribuzione e TFR
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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