Cassazione Civile, Ordinanza n. 16511/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (beneficiaria)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda dell'INPS di restituzione di somme percepite a titolo di assegno sociale, pari a Euro 1.300,98, richiesta con nota del 18 novembre 2020. La Corte d'appello aveva accolto il gravame della beneficiaria e dichiarato l'irripetibilità delle somme, ma aveva compensato per metà le spese di primo e secondo grado richiamando la natura interpretativa delle questioni trattate. In cassazione la parte beneficiaria ha censurato solo la statuizione sulle spese, deducendo violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e motivazione omessa o apparente, sostenendo che la compensazione non era giustificata perché la domanda era stata integralmente accolta e non vi era alcuna obiettiva controvertibilità delle questioni; l'INPS ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto ammissibile il motivo e lo ha accolto. Ha affermato che la compensazione delle spese può essere censurata in cassazione quando si fondi su ragioni astratte, scollegate dal caso concreto, o su argomentazioni illogiche ed erronee. Nel caso di specie, la sola evocazione della natura interpretativa della questione era troppo generica e non dimostrava un'obiettiva e apprezzabile controvertibilità; inoltre la decisione di merito faceva riferimento a principi ormai consolidati. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Messina in diversa composizione, cui è stato demandato anche il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 91 c.p.c.
regola della soccombenza richiamata come parametro per contestare la compensazione delle spese
art. 92 c.p.c.
la compensazione delle spese richiede una motivazione non meramente astratta e deve essere sorretta da ragioni concrete e non illogiche
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
utilizzato come vizio dedotto per violazione delle norme sulle spese
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
utilizzato come vizio dedotto per motivazione omessa o apparente
Massime di principio
- La compensazione delle spese di lite è censurabile in cassazione quando il giudice la fondi su formule generiche o astratte, prive di collegamento con la concreta vicenda processuale.
- La mera natura interpretativa della questione trattata non costituisce di per sé ragione sufficiente per compensare le spese; occorre un'obiettiva e apprezzabile controvertibilità dei temi decisi.
- Una motivazione di compensazione che non espliciti in modo trasparente le ragioni concrete della scelta compromette la tenuta logica della decisione e non supera il vaglio di legittimità.
- L'esistenza di orientamenti giurisprudenziali già consolidati esclude, di regola, che la causa presenti quella incertezza interpretativa idonea a giustificare la compensazione delle spese.
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