Cassazione Civile, Ordinanza n. 16475/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un’ordinanza-ingiunzione con cui l’autorità ispettiva aveva irrogato sanzioni amministrative per violazioni in materia di lavoro riscontrate nell’impiego di personale: consegna di lettere di assunzione prive dei dati essenziali, superamento dell’orario massimo settimanale e mancata concessione dei riposi giornalieri. La sanzione era stata confermata in primo grado e in appello. In Cassazione la soccombente ha proposto tre motivi: (1) ha sostenuto che le violazioni erano state commesse dalla società cooperativa, poi fallita, e che ciò avrebbe estinto l’obbligazione anche nei suoi confronti quale obbligata solidale; (2) ha denunciato nullità della sentenza e violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c., assumendo che il giudice non avesse considerato l’asserita impugnazione di altri illeciti e che la documentazione prodotta dimostrasse l’adempimento dell’obbligo informativo, che sarebbe stato onerato all’amministrazione; (3) ha dedotto in modo generico la violazione di norme di diritto, riproponendo la tesi della tardività della documentazione prodotta dall’ispettorato.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile per difetto di specificità e comunque infondato, affermando che per le sanzioni amministrative relative alla violazione di norme di lavoro si applica la legge n. 689 del 1981, che preserva la responsabilità personale e ammette la solidarietà patrimoniale dell’autore e dei soggetti indicati dalla legge; il fallimento della società obbligata solidale non elimina quindi la pretesa verso l’amministratrice. Ha dichiarato il secondo motivo inammissibile e comunque infondato perché non sono stati assolti gli oneri di specificazione e localizzazione degli atti, e perché non sussiste violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. né dell’art. 2697 c.c., trattandosi in realtà di critica alla valutazione del materiale probatorio. Ha ritenuto il terzo motivo inammissibile per genericità e, nel merito, infondato, ribadendo che nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa la documentazione dell’autorità opposta può essere prodotta anche successivamente, non essendo il termine perentorio. Ha condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro invocato per denunciare la violazione o falsa applicazione di norme di diritto; la Corte ribadisce che il motivo deve essere specifico e confrontarsi con la ratio della sentenza impugnata.
art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.
È richiamato per le censure di nullità della sentenza e di violazione di norme processuali; la Corte lo collega ai vizi radicali della motivazione solo nei casi tipizzati dalle Sezioni Unite.
art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.
Impone la specificità dei motivi di ricorso, con necessità di indicare le norme violate e di raffrontarle con le affermazioni della sentenza impugnata.
art. 366 n. 6 c.p.c.
Richiede la trascrizione o localizzazione degli atti e documenti rilevanti; il suo mancato rispetto determina inammissibilità delle censure fondate su quegli atti.
art. 369 n. 4 c.p.c.
Concorre agli oneri di specificazione e di deposito/localizzazione degli atti processuali richiamati nel ricorso.
art. 115 c.p.c.
La sua violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non dedotte dalle parti o dichiara di non dover osservare la regola di disponibilità delle prove; non basta contestare la diversa valutazione del materiale probatorio.
art. 116 c.p.c.
È violato solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o afferma di valutarla in modo difforme dal regime legale; non è censurabile la mera insoddisfazione per il prudente apprezzamento del giudice.
art. 2697 c.c.
La violazione è deducibile solo se l’onere della prova viene attribuito alla parte sbagliata; non quando si contesta, in realtà, la valutazione delle prove raccolte.
art. 7 d.l. 269/2003
Viene ritenuto applicabile alle sanzioni amministrative in ambito fiscale e non alle violazioni amministrative in materia di lavoro oggetto della controversia.
l. 24 novembre 1981, n. 689
È la disciplina applicabile alle sanzioni amministrative non fiscali; la Corte valorizza il principio di personalità della responsabilità e la tassatività delle ipotesi di solidarietà.
art. 1 l. 24 novembre 1981, n. 689
Esprime la riserva di legge in materia sanzionatoria amministrativa, che impedisce interpretazioni estensive delle ipotesi di solidarietà.
art. 2 l. 24 novembre 1981, n. 689
Riguarda l’imputabilità della violazione, inserita nel sistema di responsabilità personale delineato dalla legge.
art. 3 l. 24 novembre 1981, n. 689
È richiamato come norma sull’elemento soggettivo della violazione nel sistema della responsabilità amministrativa personale.
art. 4 l. 24 novembre 1981, n. 689
Disciplina le cause di esclusione della responsabilità nel sistema delle sanzioni amministrative personali.
art. 5 l. 24 novembre 1981, n. 689
Regola il concorso di persone nella violazione amministrativa.
art. 6 l. 24 novembre 1981, n. 689
Prevede la solidarietà patrimoniale, che la Corte qualifica come deroga circoscritta e non suscettibile di interpretazione estensiva.
art. 4-bis, co. 2 d.lgs. 152/1997
È richiamato come fonte dell’obbligo informativo contestato in materia di rapporti di lavoro.
art. 40, co. 3 d.l. 112/2008
È richiamato come ulteriore base normativa dell’obbligo informativo oggetto dell’accertamento ispettivo.
art. 380-bis.1 c.p.c.
È la norma sul procedimento camerale in Cassazione richiamata in apertura della decisione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Il rigetto del ricorso comporta i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È il parametro richiamato per la quantificazione dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nelle sanzioni amministrative estranee al settore fiscale trova applicazione la legge n. 689 del 1981, con responsabilità personale dell’autore della violazione e solidarietà patrimoniale dei soggetti indicati dalla legge, da interpretarsi in modo rigorosamente tassativo.
- La solidarietà prevista dalla legge n. 689 del 1981 non viene meno per il solo fatto che il soggetto obbligato solidale sia stato dichiarato fallito, poiché la pretesa sanzionatoria può essere mantenuta nei confronti degli altri obbligati.
- Nel ricorso per cassazione, la denuncia di violazione di legge richiede specificità: occorre indicare la norma asseritamente violata, il suo contenuto precettivo e il punto della decisione che vi si porrebbe in contrasto.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non è configurabile quando la censura investe soltanto la valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito; il sindacato di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di merito.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. è deducibile solo se l’onere della prova è stato attribuito alla parte sbagliata; non quando si contesta l’apprezzamento delle prove o la loro sufficienza.
- Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, la documentazione dell’autorità opposta può essere prodotta anche nel corso del giudizio, poiché il termine non ha natura perentoria, salvo che il tema non sia diversamente regolato o specificamente devoluto in impugnazione.
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