Cassazione Civile, Ordinanza n. 28264/2022 del 28/09/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da un’azione proposta dalla proprietaria di un albergo contro la società proprietaria del fabbricato vicino, anch’esso ad uso alberghiero. La resistente lamentava che, a seguito di lavori eseguiti sul corpo di fabbrica posto sul retro dell’immobile della società, vi fosse stata una sopraelevazione di più piani e la realizzazione di un terrazzo e di balconi in violazione della distanza minima di 10 metri tra pareti finestrate e pareti antistanti prevista dall’art. 9 del d.m. 2 aprile 1968 n. 1444. Chiedeva quindi l’arretramento delle opere sino alla distanza di legge e il risarcimento dei danni per perdita di visuale, soleggiamento, panoramicità e per il pregiudizio economico sull’immobile e sull’attività alberghiera. La società convenuta aveva contestato la violazione delle distanze ed eccepito il giudicato formatosi su una precedente domanda possessoria. In primo grado la domanda di arretramento era stata accolta; in appello la società aveva insistito sul giudicato e, soprattutto, aveva dedotto che la disciplina edilizia applicabile era stata modificata dallo ius superveniens regionale introdotto dall’art. 7 ter della l.r. Emilia-Romagna n. 20/2000, come inserito dalla l.r. n. 17/2014, norma che consentiva, per determinati interventi di recupero/riqualificazione, la demolizione e ricostruzione anche in deroga ai limiti del d.m. n. 1444/1968. La Corte d’appello aveva però confermato l’illegittimità dell’opera senza verificare l’applicabilità della disciplina sopravvenuta. Con il ricorso per cassazione la società ha censurato la sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 9 del d.m. n. 1444/1968, sostenendo l’omessa considerazione dello ius superveniens regionale e della necessità di accertare se l’intervento edilizio rientrasse tra quelli regolati dalla nuova disciplina, anche in base ai poteri officiosi del giudice di merito (iura novit curia). Il controricorso della proprietaria ha proposto ricorso incidentale, poi assorbito, contro il rigetto della domanda risarcitoria e la compensazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale della società, ritenendo fondato il motivo sulla mancata applicazione e verifica dello ius superveniens regionale. Ha rilevato che la Corte territoriale, pur avendo ritenuto l’intervento una nuova costruzione e applicato l’art. 9 del d.m. n. 1444/1968, non aveva accertato se l’opera fosse invece riconducibile agli interventi di recupero/riqualificazione disciplinati dall’art. 7 ter, comma 3 bis, della l.r. Emilia-Romagna n. 20/2000, come modificata, né se fossero rispettate le condizioni poste dalla normativa regionale, inclusa la considerazione delle distanze dagli edifici antistanti preesistenti. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione, affinché proceda ai necessari accertamenti in fatto sull’applicabilità della disciplina regionale. Il ricorso incidentale è stato dichiarato assorbito, e il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 9 d.m. 2 aprile 1968 n. 1444
distanza di mt. 10 tra pareti finestrate e pareti antistanti; limiti inderogabili di densità, altezza e distanza tra fabbricati
La norma, pur richiamata come parametro generale, non può essere applicata senza verificare se la disciplina regionale sopravvenuta consenta deroghe per specifici interventi edilizi; la Corte territoriale avrebbe dovuto confrontarla con lo ius superveniens regionale.
art. 7 ter, comma 3 bis, l.r. Emilia-Romagna 24 marzo 2000 n. 20
gli edifici esistenti [...] possono essere demoliti e ricostruiti [...] anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro dei Lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444
La disposizione regionale sopravvenuta, se applicabile per natura dell’intervento e sussistenza delle condizioni previste, può derogare ai limiti ministeriali sulle distanze e impone un accertamento in fatto sulla qualificazione dell’intervento edilizio.
art. 7 ter, comma 3 ter, l.r. Emilia-Romagna 24 marzo 2000 n. 20
le disposizioni di cui al comma 3 bis prevalgono sulle diverse previsioni ... previste dagli strumenti di pianificazione urbanistica comunale
La norma regionale prevale sulle difformi previsioni dei piani urbanistici comunali nelle ipotesi contemplate dal comma 3 bis.
art. 2 bis d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380
delega alle Regioni la potestà legislativa in merito alle distanze tra pareti finestrate
La Regione ha esercitato una potestà legislativa delegata in materia di distanze edilizie, rendendo necessario verificare la disciplina regionale sopravvenuta.
art. 30 d.l. 21 giugno 2013 n. 69
introduzione dell'art. 2 bis nel d.P.R. n. 380/2001
È richiamato come base normativa della delega legislativa regionale sulle distanze.
Se sopravviene una disciplina più restrittiva o più favorevole in materia edilizia, il costruttore deve conformarsi alla normativa sopravvenuta nei limiti indicati dalla giurisprudenza richiamata dalla Corte.
È evocato indirettamente nel quadro dei necessari accertamenti in fatto, ma la decisione si fonda soprattutto sul dovere del giudice di applicare d'ufficio la normativa vigente.
Massime di principio
- Quando, in materia edilizia, sopravviene una disciplina regionale che consente deroghe ai limiti di distanza, il giudice di merito deve verificare d'ufficio se l'intervento concreto rientri tra quelli disciplinati dalla nuova normativa, senza fermarsi all'applicazione automatica del d.m. n. 1444/1968.
- L’accertamento sulla conformità delle distanze non può prescindere dalla qualificazione tecnica e giuridica dell’intervento edilizio; se l’opera è riconducibile a interventi di recupero, riqualificazione o demolizione e ricostruzione, occorre verificare le condizioni speciali poste dalla legge regionale sopravvenuta.
- Lo ius superveniens in materia urbanistico-edilizia va considerato anche quando sia dedotto con argomentazioni svolte nelle comparse conclusionali o di replica, purché non si introducano nuovi fatti ma solo una diversa qualificazione giuridica delle risultanze processuali già acquisite.
- Il principio iura novit curia impone al giudice di individuare e applicare la disciplina normativa vigente e pertinente, anche se la parte non ne abbia svolto una deduzione perfettamente articolata, quando la questione emerga dagli atti di causa.
- La deroga regionale ai limiti di distanza è ammissibile solo entro i confini tracciati dalla normativa delegante e dalla legge regionale stessa; resta necessario verificare il rispetto delle ulteriori condizioni previste, come il mantenimento delle distanze dagli edifici antistanti preesistenti, ove richiesto.
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