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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07704/2023 del 16/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratori)

La controversia

Le docenti, assunte come insegnanti di religione nella scuola pubblica dall'anno scolastico 2005/2006 e per oltre 36 mesi, avevano ottenuto in appello il risarcimento del danno per l'abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato, quantificato in cinque mensilità di retribuzione globale di fatto. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione o falsa applicazione degli artt. 2 e 3 L. 186/2003 e dell'art. 3 Cost., sostenendo la peculiarità del regime di assunzione dei docenti di religione cattolica, la sua coerenza con il diritto eurounitario e la conseguente legittimità della reiterazione dei contratti per il personale non di ruolo. In particolare, il ricorrente ha contestato l'applicazione ai docenti di religione dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per i docenti delle materie curricolari, richiamando il fatto che il fabbisogno di personale dipende da variabili molteplici e che la quota del 30% coperta con contratti annuali a termine sarebbe giustificata da tale assetto normativo.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha osservato che la questione era già stata risolta da plurime decisioni conformi della stessa Corte, anche alla luce della sentenza della CGUE 13 gennaio 2022, C-282/19, secondo le quali nel regime speciale previsto dalla L. 186/2003 l'abuso nella contrattazione a termine sussiste quando i rapporti annuali si protraggano oltre tre annualità scolastiche senza concorso triennale, oppure quando vi sia utilizzazione discontinua per eccedenza rispetto al fabbisogno purché la durata complessiva superi le tre annualità. In tali ipotesi nasce il diritto al risarcimento del danno eurounitario, con applicazione dei parametri di cui all'art. 32, comma 5, L. 183/2010, oggi art. 28, comma 2, d.lgs. 81/2015, oltre al maggior danno se provato, ma non è configurabile la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato. La Corte ha anche ribadito che i contratti infrannuali giustificati da causali sostitutive o dalla necessità di completare procedure concorsuali possono restare fuori dal computo, ma grava sul Ministero l'onere di provarne la legittimità. Poiché la sentenza impugnata si era uniformata a tali principi e il ricorso non introduceva argomenti nuovi, è stato respinto; il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore dei difensori delle controricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    indicato come parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.

  • artt. 2 e 3 L. 186/2003

    richiamati dal ricorrente per sostenere la specialità del regime dei docenti di religione e la legittimità della reiterazione dei contratti a termine.

  • art. 3 Cost.

    invocato dal ricorrente in relazione alla disciplina differenziata dei docenti di religione.

  • art. 118 disp. att. cod. proc. civ.

    richiamato per recepire e sintetizzare precedenti conformi della Corte di cassazione.

  • art. 32, co. 5, L. 183/2010

    indicato come parametro per la liquidazione del danno eurounitario nelle ipotesi di abuso del contratto a termine.

  • art. 28, co. 2, d. lgs. 81/2015

    richiamato quale disciplina successiva che ha sostituito i parametri dell'art. 32, comma 5, L. 183/2010.

  • art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002

    ritenuto non applicabile nei confronti delle Amministrazioni dello Stato esonerate dal materiale versamento del contributo per il meccanismo della prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, la reiterazione di contratti annuali senza soluzione di continuità per oltre tre annualità scolastiche, in assenza di concorso triennale, integra abuso della contrattazione a termine.
  • Integra altresì abuso l'utilizzazione discontinua del docente per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, quando la durata complessiva dei rapporti a termine superi comunque le tre annualità scolastiche.
  • Accertato l'abuso nella reiterazione dei contratti a termine, sorge il diritto al risarcimento del danno c.d. eurounitario; per la liquidazione possono applicarsi i parametri dell'art. 32, comma 5, L. 183/2010, oggi art. 28, comma 2, d.lgs. 81/2015, salvo prova di un maggior danno.
  • Nel sistema speciale dei docenti di religione non è riconoscibile la trasformazione automatica del rapporto a tempo indeterminato quale conseguenza dell'abuso del termine.
  • Quando il Ministero deduce la legittimità di singoli contratti infrannuali fondati su causali sostitutive o sulla necessità di completare procedure concorsuali, grava su di esso l'onere di provarne la specifica legittimità; solo i contratti così giustificati restano esclusi dal computo dell'abuso.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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