Cassazione Penale, Ordinanza n. 25241/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (imputato)
La controversia
Nel procedimento penale a carico di due imputati, le parti civili hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale, deducendo: (1) vizio di motivazione per la mancata lettura della produzione documentale; (2) violazione di legge in relazione all'art. 633 c.p. e all'art. 282 c.p.c., sostenendo la configurabilità del delitto di invasione di terreni o edifici; (3) violazione di legge in relazione agli artt. 633 c.p. e 612 c.p., contestando l'esclusione del reato di minaccia; (4) mancata condanna al risarcimento dei danni. La vicenda concreta riguardava l'asserita disponibilità di beni da parte degli imputati, che secondo la sentenza impugnata derivava da una sorta di divisione tacita di fatto e, quindi, da un possesso ritenuto legittimo; il giudice di merito aveva inoltre escluso la minaccia perché le frasi contestate si risolvevano in mere rivendicazioni del diritto di proprietà, prive della prospettazione di un male ingiusto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi delle parti civili. Ha ritenuto che i primi tre motivi non evidenziassero vizi emergenti dal testo della sentenza impugnata, che aveva motivato in modo logicamente coerente l'esclusione dei reati contestati, valorizzando la modalità con cui agli imputati era pervenuta la disponibilità dei beni e l'assenza, nelle frasi denunciate, della minaccia di un male ingiusto. Ha inoltre osservato che le doglianze sulla mancata risposta alle deduzioni difensive tendevano a sollecitare una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. Il motivo relativo al risarcimento del danno è stato dichiarato assorbito. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte richiama la norma per escluderne la configurabilità nel caso concreto, ritenendo che la disponibilità dei beni da parte degli imputati derivasse da una situazione di fatto incompatibile con l'invasione penalmente rilevante.
La norma è menzionata nei motivi di ricorso, ma la Corte non ne accoglie la prospettazione, ritenendo infondata la deduzione sulla configurabilità del reato.
La Corte conferma l'esclusione della minaccia perché le frasi contestate erano mere rivendicazioni del diritto di proprietà e non contenevano la prospettazione di un male ingiusto.
La condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende consegue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è censurabile la sentenza di merito quando le doglianze si risolvono in una richiesta di rivalutazione delle prove o in una lettura alternativa del compendio probatorio.
- La mancata confutazione espressa di ogni singola deduzione difensiva non integra vizio di motivazione se il rigetto delle censure emerge dalla complessiva struttura argomentativa della decisione e la motivazione è logicamente coerente.
- Il delitto di minaccia richiede la prospettazione di un male ingiusto; non è configurabile quando le espressioni contestate si limitino a rivendicare un preteso diritto, senza contenuti intimidatori.
- La configurabilità dell'invasione di terreni o edifici va esclusa quando il giudice di merito accerti che la disponibilità del bene derivi da una situazione di fatto riconducibile a una divisione tacita o comunque a un possesso ritenuto legittimo.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al pagamento della somma prevista in favore della Cassa delle ammende.
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