Cassazione Civile, Ordinanza n. 39176/2021 del 09/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
Due soggetti convenivano in giudizio la società proprietaria di un ampio fondo agricolo, chiedendo che fosse dichiarato il loro acquisto per usucapione dell'intero compendio, esteso per oltre 67 ettari. In appello la domanda era stata respinta, ritenendosi non raggiunta una prova piena, rigorosa e univoca del possesso uti dominus per il periodo utile: la coltivazione del terreno era stata giudicata insufficiente, le allegazioni degli attori erano risultate variabili nel tempo, le deposizioni testimoniali erano state ritenute inattendibili e non era emersa prova convincente né dell'estensione effettivamente posseduta né della riconducibilità delle attività materiali agli attori. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti deducevano: violazione degli artt. 2697 c.c., 116, 232, 253 e 257 c.p.c. e omessa motivazione, sostenendo che la Corte d'appello aveva frazionato il materiale probatorio anziché valutarlo complessivamente; vizio di motivazione per omesso esame di elementi istruttori decisivi, contestando la negazione del valore indiziario della coltivazione e affermando che il c.t.u. avesse individuato confini e porzioni coltivate; ulteriore violazione di legge e erronea interpretazione delle risultanze istruttorie, poiché almeno una porzione del fondo sarebbe stata certamente posseduta uti dominus e la domanda avrebbe dovuto essere accolta almeno in parte.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato anzitutto la presenza di una "doppia conforme" e, quindi, l'applicabilità dell'art. 348-ter, comma 3, c.p.c., con conseguente necessità, ai fini del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., di indicare e confrontare le differenti ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado; onere non assolto. Ha poi osservato che le doglianze miravano in realtà a ottenere un nuovo apprezzamento del materiale probatorio, attività preclusa in cassazione, anche quando si invochi formalmente l'art. 116 c.p.c., poiché la violazione di tale norma ricorre solo nei casi di uso di prove non dedotte, di prove legali disattese o di attribuzione di valore di piena prova a elementi che non lo consentono. Ha inoltre evidenziato l'indeterminatezza della terza censura, priva di specifica indicazione delle norme violate. In conclusione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese e dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dai ricorrenti per contestare la ripartizione dell'onere probatorio; la Corte ha ritenuto che la censura, in sostanza, mirasse a rivalutare il merito probatorio
la sua violazione non può essere dedotta per contestare la mera valutazione del materiale istruttorio; è configurabile solo nei casi di utilizzo di prove non dedotte, di disattesa di prove legali o di attribuzione di valore di piena prova a elementi non idonei
richiamato nel primo motivo tra le norme asseritamente violate
richiamato nel primo motivo tra le norme asseritamente violate
richiamato nel primo motivo tra le norme asseritamente violate
menzionato nella ricostruzione dei fatti processuali come sede in cui gli attori avevano emendato la domanda ampliando l'area rivendicata
in presenza di doppia conforme, il ricorrente che denunci il vizio di motivazione deve indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado
il vizio motivazionale è precluso nei limiti della doppia conforme se non viene dimostrata la diversità delle rationes decidendi di merito
lo scrutinio della Corte può condurre a declaratoria di inammissibilità del ricorso quando le censure sono inconsistenti rispetto a orientamenti consolidati
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
richiamato come base del contributo unificato aggiuntivo
menzionato nel contesto degli effetti processuali della declaratoria di inammissibilità
Massime di principio
- In presenza di "doppia conforme" il ricorso per cassazione che denunci un vizio motivazionale deve specificare e confrontare le ragioni di fatto poste a base della sentenza di primo grado e di quella di appello, dimostrando che non coincidono.
- La censura di violazione dell'art. 116 c.p.c. non può essere usata per rimettere in discussione la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito; essa è configurabile solo quando il giudice attribuisca efficacia probatoria a elementi che la legge non consente di trattare come prova piena, oppure disattenda prove legali o utilizzi prove non ritualmente acquisite.
- La deduzione di violazione di legge è inammissibile quando, sotto tale veste, mira in realtà a ottenere un nuovo esame del fatto e delle risultanze istruttorie, senza indicare una vera questione di sussunzione.
- Il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche e intellegibili: la mera critica alle valutazioni probatorie, senza individuazione delle norme asseritamente violate, non è scrutinabile.
- Nel giudizio di usucapione la prova del possesso utile deve essere rigorosa e non può fondarsi su meri indici equivoci o su una coltivazione del fondo non univocamente riferibile all'esercizio del potere di fatto uti dominus.
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