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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32887/2022 del 08/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (consorzio)

La controversia

La controversia nasce dall'occupazione e irreversibile trasformazione di un fondo di proprietà privata destinato ai lavori di raddoppio della linea ferroviaria Palermo-Messina. Il proprietario aveva chiesto il risarcimento del danno nei confronti del soggetto che aveva materialmente eseguito l'apprensione e di Rete Ferroviaria Italiana. In primo grado, una sentenza non definitiva aveva dichiarato improcedibile la domanda nei confronti della procedura concorsuale dell'impresa originaria concessionaria e aveva accolto la domanda nei confronti di RFI; successivamente il giudice di merito aveva liquidato il danno. In appello, la Corte territoriale aveva ritenuto responsabili in solido RFI e il Consorzio subentrato nei rapporti concessori. Il Consorzio ricorreva per cassazione deducendo, con il primo motivo, violazione degli artt. 112, 345, 132, 324 c.p.c. e 2909 c.c., sostenendo che la Corte d'appello aveva pronunciato oltre il devolutum e nonostante il giudicato interno formatosi sulla declaratoria di improcedibilità della domanda nei confronti dell'originaria concessionaria/procedura concorsuale; lamentava inoltre motivazione apparente e illegittimità dell'intervento in appello. RFI proponeva ricorso incidentale con due motivi: il primo contestava la sua legittimazione passiva, assumendo che la convenzione configurasse una concessione traslativa e che la responsabilità dovesse gravare solo sul concessionario; il secondo censurava la motivazione sulla quantificazione del danno, deducendo motivazione perplessa o apparente, omesso esame dell'abusività di fabbricato e pozzo insistenti sul fondo e violazione di norme che escluderebbero l'indennizzabilità dei manufatti abusivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale nei limiti indicati in motivazione, ritenendo che la Corte d'appello non potesse pronunciarsi sulla domanda del proprietario nei confronti dell'originaria concessionaria/procedura concorsuale perché sulla declaratoria di improcedibilità si era formato giudicato formale non impugnato. Ha quindi cassato senza rinvio la sentenza impugnata nella parte in cui aveva condannato in solido anche il Consorzio, dichiarando assorbiti gli altri motivi del ricorso principale e compensando integralmente le spese di quel giudizio. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso incidentale di RFI, ha accolto nei limiti il secondo motivo per motivazione perplessa/apparente sulla quantificazione del danno, ha cassato la sentenza sul punto e ha rinviato alla Corte d'appello di Messina in diversa composizione per nuovo esame e per le spese del relativo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato come parametro del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, violato dalla Corte d'appello secondo il ricorrente principale.

  • art. 345 c.p.c.

    Invocato per sostenere che in appello non poteva essere esaminata una domanda non devoluta.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato in relazione al vizio di motivazione apparente o perplessa della sentenza impugnata.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Evocato in collegamento con l'obbligo di motivazione della sentenza.

  • art. 324 c.p.c.

    La Corte afferma che la mancata impugnazione della declaratoria di improcedibilità ha determinato giudicato formale preclusivo nel processo.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato dal ricorrente principale, ma la Corte distingue il giudicato sostanziale dal giudicato formale e fonda la decisione su quest'ultimo.

  • art. 344 c.p.c.

    La Corte osserva che in appello è ammesso l'intervento del terzo solo nei limiti in cui sarebbe proponibile opposizione di terzo; esclude quindi l'intervento adesivo dipendente del Consorzio.

  • art. 382, comma 3, c.p.c.

    Usato per la cassazione senza rinvio, poiché il processo non poteva proseguire sul capo coperto da giudicato.

  • art. 9 l. 22 ottobre 1971, n. 865

    Richiamato da RFI per escludere l'indennizzabilità di manufatti abusivi, ma la censura è assorbita o non esaminata nel merito per il capo accolto sulla motivazione.

  • art. 17 l. 28 febbraio 1985, n. 47

    Censurato da RFI con riferimento alla non indennizzabilità di opere abusive.

  • art. 46 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

    Richiamato da RFI per sostenere che i manufatti abusivi non potevano essere computati nel risarcimento.

  • artt. 1 l. 95/1979 e 195 ss. l. fall.

    Richiamati per spiegare l'improcedibilità della domanda verso la procedura concorsuale dell'originaria concessionaria.

Massime di principio

  • Se una statuizione di rito non viene impugnata, si forma giudicato formale interno preclusivo del riesame della medesima questione nel medesimo processo, anche se la domanda può teoricamente essere riproposta in un diverso giudizio.
  • Il giudicato formale sulle questioni di rito impedisce al giudice successivo di pronunciarsi su una domanda che, nel processo, sia definitivamente uscita dalla scena per effetto della preclusione non impugnata.
  • In sede di legittimità non è sindacabile, se non nei limiti del vizio di motivazione o dell'erronea applicazione di regole giuridiche, l'attività di interpretazione del negozio compiuta dal giudice di merito.
  • La motivazione è apparente o perplessa quando non consente di ricostruire l'iter logico seguito dal giudice e quindi impedisce il controllo sulla correttezza della decisione; ciò impone la cassazione della sentenza sul capo interessato.
  • L'intervento del terzo in appello è ammesso solo nei limiti consentiti dall'art. 344 c.p.c., ossia per i soggetti che avrebbero potuto proporre opposizione di terzo; non è sufficiente un intervento meramente adesivo dipendente se manca tale presupposto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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