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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27389/2024 del 22/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

I ricorrenti avevano opposto il decreto ingiuntivo con cui era stato loro chiesto il pagamento del saldo debitore di un finanziamento industriale e di alcuni conti correnti intestati alla società debitrice principale, obbligazioni da essi garantite con fideiussioni. In primo grado l'opposizione era stata accolta solo in parte, con riduzione dell'importo; in appello era stato rigettato il gravame. In cassazione deducevano quattro gruppi di censure: 1) nullità totale o parziale delle fideiussioni perché conformi allo schema ABI ritenuto anticoncorrenziale dalla Banca d'Italia, assumendo che la nullità fosse rilevabile d'ufficio e che il provvedimento amministrativo fosse fatto notorio; 2) liberazione dal vincolo fideiussorio per violazione degli artt. 1956 e 1957 c.c., lamentando che la banca avesse concesso ulteriore credito alla debitrice principale in peggioramento patrimoniale e avesse agito tardivamente; 3) erronea estensione della garanzia alle perdite derivanti da operazioni in derivati girocontate sul conto corrente e nullità dei relativi contratti a monte; 4) erroneo calcolo della commissione di massimo scoperto ai fini della verifica dell'usura, con omesso esame delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la nullità dei contratti di fideiussione a valle di intese anticoncorrenziali è, secondo le Sezioni Unite, nullità parziale limitata alle clausole riproduttive dello schema vietato; tuttavia il rilievo officioso presuppone che i fatti costitutivi della nullità siano stati tempestivamente allegati e acquisiti agli atti, mentre nel caso concreto mancavano documenti essenziali (schema ABI, parere AGCM, provvedimento Banca d'Italia). Ha inoltre escluso che tali provvedimenti amministrativi siano fonti di diritto o fatti notori, e ha rilevato difetto di specificità nella deduzione di non contestazione. Quanto al secondo motivo, ha confermato che l'esclusione della responsabilità del fideiussore ex art. 1956 c.c. richiede la prova che il creditore abbia concesso nuovo credito senza autorizzazione, conoscendo il peggioramento delle condizioni economiche del debitore, prova che i ricorrenti non avevano fornito; ha poi ribadito che la decadenza del creditore ex art. 1957 c.c. può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, e nel caso la rinuncia risultava espressa in contratto. Sul terzo motivo, ha ritenuto che la clausola di garanzia, riferita a obbligazioni derivanti da operazioni bancarie di qualunque natura, ricomprendesse anche le operazioni in derivati; la doglianza sulla nullità dei contratti a monte è stata dichiarata inammissibile per difetto di specifica allegazione e di autosufficienza. Sul quarto motivo, ha dichiarato inammissibile la censura sul computo della c.m.s. per violazione dell'art. 366, n. 6, c.p.c., non essendo stato riportato il contenuto rilevante della CTU. I ricorrenti sono stati condannati, in solido, alle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 2, lett. a), L. 10 ottobre 1990, n. 287

    La norma antitrust è richiamata quale parametro della nullità delle intese restrittive della concorrenza; i contratti di fideiussione a valle che riproducono clausole dello schema vietato possono essere colpiti da nullità parziale.

  • art. 2, comma 3, L. 10 ottobre 1990, n. 287

    È richiamato come base della nullità parziale dei contratti a valle che recepiscono clausole dell'intesa vietata.

  • art. 101 TFUE

    È richiamato insieme all'art. 2 l. 287/1990 come fonte del divieto di intese anticoncorrenziali.

  • art. 1418 c.c.

    È richiamato come norma sulla nullità del contratto, ma la Corte precisa che, nel caso delle fideiussioni a valle, l'eventuale nullità riguarda solo le clausole riproduttive dell'intesa vietata salvo prova dell'interdipendenza con l'intero negozio.

  • art. 1419 c.c.

    La Corte valorizza il principio di conservazione del contratto: la nullità è tendenzialmente parziale e si estende all'intero contratto solo se chi la invoca prova l'interdipendenza tra clausola nulla e restante assetto negoziale.

  • art. 113 c.p.c.

    Il principio iura novit curia non consente di attribuire natura normativa a provvedimenti amministrativi dell'autorità indipendente, che restano fatti e non fonti del diritto.

  • art. 115 c.p.c.

    Le nozioni di fatto notorio devono essere intese restrittivamente; il provvedimento della Banca d'Italia non è di per sé un fatto notorio.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato dalle censure di ricorso sulla motivazione, ma la Corte ritiene la sentenza sufficientemente motivata.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato dalle censure di nullità della motivazione, ma la Corte esclude vizi motivazionali rilevanti.

  • art. 1956 c.c.

    Il fideiussore che invochi la liberazione deve provare che il creditore abbia concesso nuovo credito senza autorizzazione, pur conoscendo il peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore principale.

  • art. 1957 c.c.

    La decadenza del creditore può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione disponibile e non contraria all'ordine pubblico.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte esclude violazioni del riparto dell'onere della prova perché i ricorrenti non hanno dimostrato i fatti costitutivi delle eccezioni sollevate.

  • art. 1938 c.c.

    Richiamato nelle censure sulla portata delle fideiussioni, ma non risulta centrale nella ratio decidendi.

  • art. 1322 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere la nullità dei contratti in derivati, ma la doglianza è respinta/inammissibile per difetto di specifica allegazione.

  • art. 1939 c.c.

    Richiamato nelle censure sulla estensione della garanzia, senza autonoma ratio decisoria nel provvedimento.

  • art. 1337 c.c.

    Richiamato dalle parti nelle censure relative ai derivati, senza autonoma decisione su tale norma.

  • art. 21, comma 1, lett. a) e b), d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

    Richiamato dai ricorrenti in relazione ai contratti derivati, ma non assume rilievo decisivo nella motivazione della Corte.

  • artt. 28 e 29 Regolamento Consob n. 11522/1998

    Richiamati dai ricorrenti in relazione ai derivati, senza incidenza decisiva nella ratio.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso deve riprodurre il contenuto degli atti e degli accertamenti rilevanti; la mancanza di tale autosufficienza comporta l'inammissibilità delle censure.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale sulla trattazione camerale del ricorso per cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato nel dispositivo in tema di contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nei contratti di fideiussione a valle di intese anticoncorrenziali, la nullità è di regola parziale e colpisce solo le clausole che riproducono quelle dell'intesa vietata; l'estensione all'intero contratto richiede la prova dell'indivisibilità dell'assetto negoziale.
  • Il rilievo officioso della nullità contrattuale presuppone che i fatti costitutivi del vizio siano stati tempestivamente allegati e risultino acquisiti al processo: il giudice può valutare d'ufficio la nullità in iure, ma non supplire alla mancata allegazione o alla mancata produzione dei documenti necessari.
  • I provvedimenti delle autorità amministrative indipendenti non sono fonti del diritto e non operano automaticamente come fatti notori; chi li invoca deve allegarli e produrli nel rispetto delle regole processuali.
  • Il fideiussore che invochi la liberazione ex art. 1956 c.c. deve provare sia la concessione di nuovo credito, sia la mancanza di autorizzazione, sia la consapevolezza del creditore del peggioramento patrimoniale del debitore principale.
  • La decadenza del creditore prevista dall'art. 1957 c.c. può essere oggetto di preventiva rinuncia da parte del fideiussore, trattandosi di disciplina disponibile e non incidente su principi di ordine pubblico.
  • Nelle censure di legittimità è indispensabile l'autosufficienza del ricorso: il mancato richiamo puntuale del contenuto degli atti, della CTU o delle difese rilevanti impedisce il controllo della Corte e determina l'inammissibilità del motivo.
  • Una garanzia fideiussoria formulata in termini ampi, riferita alle obbligazioni derivanti da operazioni bancarie di qualunque natura, può comprendere anche operazioni finanziarie in derivati i cui esiti siano regolati sul conto garantito.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneConto correnteIntermediazione finanziariaImpugnazioniProve
RamiContrattiBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiNullitàOnere della provaBuona fede e correttezza

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