Cassazione Civile, Ordinanza n. 39361/2021 del 10/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per revocazione della sentenza della Corte di cassazione n. 20553/2020, sostenendo che essa sarebbe affetta da errore revocatorio di fatto ex art. 391-bis c.p.c. e art. 395, n. 4, c.p.c. In particolare, ha dedotto che la Corte avrebbe frainteso l’intera fattispecie concreta, non comprendendo che la vicenda della permuta dei titoli costituiva l’oggetto della controversia, e avrebbe erroneamente supposto che la Corte d’appello non avesse individuato il fondamento del credito della controparte nell’escussione del pegno. Il ricorrente ha quindi chiesto, in sostanza, di riaprire il giudizio di legittimità per correggere quello che qualificava come un totale fraintendimento del thema decidendum. La controversia originaria riguardava, secondo quanto riportato, la condanna alla restituzione di una somma data in mutuo e la declaratoria di inefficacia di un contratto di compravendita ex art. 2901 c.c., oltre alla simulazione di un contratto preliminare relativo a un immobile.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che le censure non integrassero un errore revocatorio di fatto, ma mirassero a contestare la ricostruzione della ratio decidendi e la valutazione giuridica della precedente sentenza di cassazione, cioè un errore di giudizio e non un errore meramente percettivo. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di revocazione in favore del controricorrente costituito e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa solo nei limiti dell’errore di fatto revocatorio; il ricorso che miri a rimettere in discussione la ratio decidendi è inammissibile.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito accelerato previsto per la decisione in limine.
L’errore di fatto idoneo a fondare la revocazione deve consistere in una falsa percezione di un fatto processuale, non in una valutazione o interpretazione giuridica.
Richiamato solo per descrivere la precedente declaratoria di inefficacia dell’atto di compravendita nell’ambito della controversia originaria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di inammissibilità del ricorso, il giudice deve dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Ha introdotto il comma 1-quater all’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- L’errore revocatorio di fatto, ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., presuppone un contrasto tra due rappresentazioni dello stesso fatto, una risultante dalla sentenza e l’altra dagli atti, purché la decisione sia fondata su una supposizione percettiva e non su un apprezzamento di giudizio.
- Non integra errore revocatorio la censura che investa l’individuazione della ratio decidendi, l’interpretazione dell’oggetto del processo o la valutazione della specificità dei motivi di ricorso: tali doglianze attengono al giudizio e non alla mera percezione del fatto.
- Nel giudizio di revocazione contro sentenze della Corte di cassazione, l’errore di fatto deve riguardare atti interni al giudizio di legittimità e deve incidere direttamente sulla decisione impugnata, non su questioni estranee o su asseriti errori in iudicando.
- Quando il ricorso per revocazione si risolve nella riproposizione del thema decidendum già definito nel giudizio di legittimità, esso è inammissibile perché tenta di ottenere una nuova valutazione del merito in sede non consentita.
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