Cassazione Civile, Ordinanza n. 16431/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di invito a comparire rimasto senza riscontro, l'Agenzia delle Entrate notificava quattro avvisi di accertamento con i quali rideterminava sinteticamente il reddito di una contribuente per gli anni 2005, 2006, 2007 e 2008. La contribuente impugnava gli atti e otteneva accoglimento in primo grado; in appello la decisione veniva riformata in favore della contribuente. La CTR riteneva, per il 2005, maturata la decadenza del potere accertativo applicando il termine quadriennale, assumendo che non vi fossero altri redditi oltre al lavoro dipendente attestato dal CUD; per gli altri anni annullava gli avvisi per difetto di motivazione, perché l'Ufficio non avrebbe considerato le giustificazioni presentate dalla contribuente nelle memorie del contraddittorio preventivo. L'Agenzia ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 43 d.P.R. 600/1973, sostenendo che per il 2005 la contribuente, avendo percepito anche redditi da fabbricato, era obbligata a presentare la dichiarazione e quindi operava il termine quinquennale; 2) nullità della sentenza per illogicità/contraddittorietà della motivazione sul rapporto tra motivazione dell'avviso e giustificazioni fornite solo successivamente; 3) violazione dell'art. 32, comma 4, d.P.R. 600/1973, per avere la CTR ritenuto utilizzabili le giustificazioni non rese in risposta al questionario. La contribuente è rimasta intimata.
La decisione
La Corte accoglie il primo e il terzo motivo, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte afferma che, in presenza di ulteriori redditi oltre al lavoro dipendente, l'omessa presentazione della dichiarazione fa decorrere il termine quinquennale di decadenza ex art. 43 d.P.R. 600/1973; inoltre, per gli accertamenti relativi ad annualità anteriori al 2009, non sussiste un generale obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per i tributi non armonizzati, sicché non può essere annullato l'avviso per il solo mancato esame di giustificazioni formulate tardivamente nel procedimento di adesione, se non richieste o rese nella fase prevista dal questionario.
Norme richiamate
invito a comparire ex art. 32
il mancato riscontro al questionario rileva ai fini dell'utilizzabilità delle giustificazioni; per annualità anteriori al 2009 non si ricava un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale
il termine di decadenza è quinquennale quando il contribuente, pur titolare di CUD, ometta la dichiarazione pur essendo obbligato a presentarla perché titolare anche di altri redditi
art. 38, comma 7, d.P.R. n. 600/1973
nella formulazione introdotta dall'art. 22, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010, conv. in l. n. 122 del 2010
l'obbligo di contraddittorio nell'accertamento sintetico opera solo per i periodi d'imposta dal 2009 in avanti
art. 22, comma 1, d.l. n. 78/2010
conv. in l. n. 122 del 2010
ha introdotto la disciplina del contraddittorio preventivo nell'accertamento sintetico applicabile solo dal periodo d'imposta 2009
conversione del d.l. n. 78 del 2010
conferma la decorrenza della disciplina dal periodo d'imposta 2009
Massime di principio
- Ai fini della decadenza dal potere di accertamento sui redditi, la presenza di ulteriori redditi oltre a quelli da lavoro dipendente rende obbligatoria la dichiarazione; la sua omissione comporta l'applicazione del termine più lungo di accertamento previsto dalla legge.
- Per le annualità anteriori al 2009, l'accertamento sintetico relativo a tributi non armonizzati non è invalidato dalla mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale, salvo che una specifica norma lo preveda.
- Le giustificazioni del contribuente devono essere valutate secondo il regime procedimentale applicabile al periodo d'imposta; non è corretto annullare l'avviso assumendo come vizio di motivazione la mancata considerazione di difese tardivamente formulate quando il contraddittorio obbligatorio non sussisteva.
- Quando la decisione di merito si fonda su un presupposto giuridico errato in tema di contraddittorio o di decadenza, la sentenza va cassata con rinvio affinché il giudice di merito esamini i motivi rimasti assorbiti.
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