Cassazione Civile, Ordinanza n. 23650/2025 del 21/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto tra una società preponente e il suo subagente. Il giudice di merito aveva condannato la società al pagamento, in favore del subagente, dell'indennità di mancato preavviso e dell'indennità di risoluzione del rapporto, rigettando invece la domanda della società volta alla restituzione delle provvigioni relative a rapporti poi stornati. La corte d'appello aveva ritenuto che il subagente si fosse dimesso con il preavviso previsto da un accordo individuale e che ne fosse stato esonerato; aveva inoltre escluso la decadenza dell'indennità di risoluzione, qualificandola come prevista dal contratto in modo autonomo rispetto all'art. 1751 c.c.; infine aveva negato la prova del diritto alla ripetizione delle provvigioni stornate, poiché tale diritto risultava solo da una copia di documento contrattuale non confermata dall'originale, non prodotto. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 1748, comma 6, c.c., sostenendo che il diritto alla restituzione delle provvigioni per gli storni derivasse direttamente dalla legge; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e vizio motivazionale ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., lamentando l'omessa o erronea valutazione delle risultanze istruttorie sulle pratiche stornate.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto ammissibile il primo motivo, escludendo che vi fosse mutamento della domanda per aver fondato la pretesa sulla norma di legge anziché sull'accordo, ma lo ha giudicato infondato perché la corte territoriale aveva compiuto una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità, accertando che le somme non dovevano essere stornate in mancanza di prova del recesso dei clienti e dei rapporti dare-avere con la preponente. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato: ha escluso la doppia conforme, ma ha osservato che il vizio motivazionale non riguardava un fatto omesso bensì una valutazione istruttoria, comunque motivata dalla corte d'appello; ha inoltre escluso la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. La ricorrente è stata condannata alle spese e dichiarata tenuta, se dovuto, al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La norma è richiamata come base legale della richiesta di restituzione delle provvigioni per rapporti stornati; la Corte rileva che la domanda può essere proposta anche su base legale senza mutamento del petitum o della causa petendi, ma conferma il rigetto nel merito per difetto di prova dei presupposti sostanziali dello storno.
È richiamato solo per escludere che l'indennità di risoluzione fosse soggetta alla relativa disciplina di decadenza, poiché prevista dal contratto in modo autonomo.
La Corte esclude che la decisione di merito abbia violato il principio di disponibilità delle prove o di non contestazione.
La Corte esclude che il giudice di merito abbia attribuito alle prove un valore legale diverso da quello consentito o abbia violato le regole di valutazione della prova.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio motivazionale è ritenuto inammissibile perché la censura non riguarda un fatto storico omesso, ma una valutazione istruttoria espressamente compiuta dal giudice di merito.
art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002
Viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in caso di dovutezza.
Massime di principio
- La domanda di restituzione di provvigioni per rapporti stornati può essere formulata anche invocando direttamente la previsione legale applicabile, senza che ciò comporti necessariamente mutamento della domanda originaria, quando restino immutati causa petendi e fatto costitutivo sostanziale.
- In sede di legittimità non è censurabile la valutazione di merito con cui il giudice di appello abbia accertato l'insussistenza dei presupposti fattuali della ripetizione delle provvigioni, se la decisione è sorretta da una motivazione non apparente.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per contestare una valutazione istruttoria già compiuta dal giudice di merito, ma solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo.
- Non sussiste violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. quando la censura mira soltanto a ottenere una diversa lettura delle prove, senza indicare un effettivo travisamento delle regole legali di valutazione della prova.
- Quando un'indennità è pattuita contrattualmente in modo autonomo rispetto alla disciplina legale di riferimento, non opera automaticamente la decadenza propria della fattispecie tipica richiamata per analogia o per confronto.
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