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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23103/2026 del 13/07/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso della società, confermando la decisione di merito che aveva sostanzialmente avallato il recupero contributivo dell’INPS e la quantificazione ridotta operata dalla Corte territoriale. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un verbale ispettivo con cui l’INPS ha recuperato contributi omessi nei confronti di una società che aveva assunto quattro lavoratori come operai agricoli, addetti a taglio del bosco, abbattimento piante e pulizia tronchi con motosega e attrezzi manuali. L’Istituto ha ritenuto applicabile, ai fini del minimale contributivo, il contratto provinciale degli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Arezzo, più favorevole rispetto al CCNL artigiano legno/arredamento/boschivo applicato dalla società, con conseguente maggiore imponibile contributivo e applicazione di sanzioni. La società ha impugnato la decisione della Corte d’appello che aveva confermato in larga parte il recupero, deducendo: 1) violazione dell’art. 1 d.l. 338/1989 e dell’art. 49 l. 88/1989, sostenendo che ai fini contributivi dovesse rilevare la retribuzione prevista dal contratto applicato dall’impresa e non il diverso inquadramento previdenziale dell’azienda nel settore agricolo; 2) errata interpretazione dei contratti collettivi, contestando che i lavoratori svolgessero mansioni riconducibili al livello A3 agricolo in autonomia con motosega; 3) omesso esame e violazione del principio di non contestazione per asseriti errori nel calcolo dei contributi e per il mancato scomputo di somme relative a CISOA; 4) travisamento della prova documentale; 5) violazione dell’art. 1, comma 1175, l. 296/2006 per mancato riconoscimento dell’aliquota ridotta prevista per le aree svantaggiate. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati il primo e il quinto motivo e inammissibili il secondo, il terzo e il quarto, osservando che l’inquadramento previdenziale va effettuato sulla base dell’attività effettivamente svolta secondo criteri oggettivi di classificazione, che la retribuzione imponibile si determina in relazione al contratto collettivo del settore di effettiva attività, che il ricorso non indicava correttamente i canoni ermeneutici violati né si confrontava con la ratio decidendi, e che le doglianze sul calcolo e sul travisamento della prova tendevano a un nuovo apprezzamento del merito non consentito in cassazione.

Norme richiamate

  • art. 1 d.l. 9 ottobre 1989, n. 338 conv. in l. 7 dicembre 1989, n. 389

    "La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo"

    La retribuzione imponibile contributiva va individuata nel parametro minimo previsto dal contratto collettivo del settore di effettiva attività dell’impresa, previamente determinato mediante il corretto inquadramento previdenziale dell’azienda.

  • art. 49 l. 9 marzo 1989, n. 88

    L’inquadramento dei datori di lavoro ai fini previdenziali e assistenziali deve avvenire secondo criteri oggettivi di classificazione dell’attività effettivamente svolta.

  • artt. 2 e 3 l. 8 agosto 1985, n. 443

    Per ottenere l’inquadramento artigiano ai fini previdenziali l’impresa deve provare la sussistenza dei requisiti di legge, non essendo sufficiente la sola iscrizione all’albo.

  • art. 2070 c.c.

    Il settore contrattuale rilevante per il minimale contributivo è quello dell’attività effettivamente svolta dall’impresa, non quello liberamente prescelto dal datore.

  • art. 36 Cost.

    Il trattamento economico pattuito nei limiti della contrattazione collettiva opera quale criterio di riferimento per la retribuzione, ma non consente di sottrarsi al corretto inquadramento previdenziale dell’attività svolta.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione del principio di non contestazione e il travisamento della prova sono deducibili solo nei limiti stretti consentiti dal ricorso per cassazione; non basta una diversa lettura del materiale istruttorio.

  • art. 116 c.p.c.

    Non è configurabile violazione della norma se il giudice valuta le prove secondo il prudente apprezzamento senza attribuire efficacia di prova legale a elementi che non la hanno.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Le censure di violazione di legge non possono essere utilizzate per ottenere una nuova valutazione del merito o delle prove.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Il travisamento della prova è rilevante solo nei ristretti casi in cui l’errore riguardi il contenuto oggettivo della prova e sia decisivo.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio denunciabile riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mancata valutazione di singoli elementi istruttori o deduzioni difensive.

  • art. 1, comma 1175, l. 27 dicembre 2006, n. 296

    Il beneficio contributivo per le aree svantaggiate presuppone la regolarità contributiva; in presenza di omissione contributiva, il beneficio non è riconoscibile.

  • art. 116, comma 8, lett. a), l. 23 dicembre 2000, n. 388

    In assenza di intento fraudolento, le sanzioni vanno ricondotte al regime più favorevole previsto dalla norma richiamata.

  • art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • Ai fini del minimale contributivo, la retribuzione imponibile non si determina sulla base del contratto concretamente scelto dal datore di lavoro, ma sulla base del contratto collettivo riferibile al settore di effettiva attività dell’impresa, individuato secondo criteri oggettivi di classificazione previdenziale.
  • L’inquadramento previdenziale dell’azienda precede la determinazione della retribuzione imponibile: una volta accertato il settore di appartenenza, si applica il contratto collettivo del settore medesimo che preveda il trattamento retributivo più favorevole tra quelli rilevanti.
  • Chi contesta l’inquadramento previdenziale attribuito dall’INPS ha l’onere di provare i requisiti dell’inquadramento alternativo richiesto; non basta l’iscrizione a un albo o la mera affermazione della natura artigiana o di altro settore dell’attività.
  • La censura di falsa interpretazione del contratto collettivo è inammissibile se non indica i canoni ermeneutici violati e se mira, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione delle mansioni e delle prove svolta dal giudice di merito.
  • In cassazione, l’omesso esame di elementi istruttori o la contestazione del calcolo dei contributi non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo; occorre individuare un fatto storico preciso, decisivo e discusso tra le parti.
  • Il travisamento della prova è sindacabile in cassazione solo quando l’errore riguardi il contenuto oggettivo e incontrovertibile della prova, non la sua valutazione o l’alternativa ricostruzione dei fatti proposta dalla parte.
  • Il beneficio contributivo per le aree svantaggiate presuppone, a monte, la regolarità dell’obbligazione contributiva; se il recupero contributivo è fondato, il beneficio non può essere riconosciuto.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRetribuzione e TFRProveImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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