Cassazione Civile, Ordinanza n. 23224/2026 del 14/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (enti previdenziali)
La controversia
La controversia riguarda la pretesa contributiva e assicurativa di INPS e INAIL nei confronti di una cooperativa, in relazione a rapporti di lavoro instaurati con i propri soci lavoratori. Gli enti hanno contestato il regime contributivo applicato dalla cooperativa, ritenendo che i rapporti dovessero essere qualificati come subordinati e quindi assoggettati alla disciplina previdenziale dei lavoratori dipendenti. La cooperativa aveva impostato i rapporti con formali adempimenti tipici del lavoro subordinato, ma sosteneva che si trattasse di rapporti nell’ambito del modello del socio lavoratore di cooperativa, con conseguente diverso regime. In appello la Corte territoriale ha ritenuto in concreto sussistente la subordinazione sulla base delle risultanze ispettive e testimoniali. Con il ricorso per cassazione la cooperativa ha dedotto, in sintesi: omessa pronuncia su un giudicato esterno e su un preteso giudicato interno; violazione dell’art. 1, comma 3, L. 142/2001 e dell’art. 2094 c.c. per avere la sentenza fatto discendere la qualificazione del rapporto dal regime previdenziale; violazione degli artt. 115, 2696, 2697, 2729 e 2967 c.c. in punto di valutazione delle prove e riparto dell’onere probatorio; omesso esame dell’istanza di CTU; violazione dell’art. 1, comma 2, L. 142/2001 sul rischio d’impresa e sul contratto di lavoro del socio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi sul giudicato esterno per difetto di specificità e autosufficienza, perché la ricorrente non aveva riprodotto compiutamente l’eccezione sollevata in appello né il contenuto delle sentenze asseritamente passate in giudicato, rendendo impossibile verificare l’effettiva identità delle questioni e dei fatti. Ha ritenuto inammissibile anche la doglianza sul giudicato interno, osservando che la sentenza di appello aveva riformato l’intera decisione di primo grado e che non residuavano capi autonomi non investiti dalla censura. Nel merito, ha respinto tutte le censure sulla qualificazione del rapporto: la Corte territoriale non aveva applicato un automatismo basato sul solo regime previdenziale, ma aveva accertato in concreto la subordinazione valorizzando il complesso delle risultanze istruttorie, tra cui l’inserimento stabile nell’organizzazione, l’assenza di rischio imprenditoriale, il mancato apporto di mezzi propri, la ripetitività delle mansioni e, soprattutto, l’individuazione da parte della cooperativa delle occasioni di lavoro e delle direttive operative. Ha quindi confermato la fondatezza della pretesa contributiva e condannato la ricorrente alle spese in favore di INPS e INAIL, oltre all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato in relazione all’apertura della liquidazione giudiziale della cooperativa e ai relativi effetti processuali
art. 143, comma 3, d.lgs. n. 14/2019
richiamato per gli effetti interruttivi del processo pendente in caso di liquidazione giudiziale
art. 2545-terdecies, comma 1, secondo periodo, c.c.
richiamato quanto agli effetti della liquidazione giudiziale di cooperativa
evocato dalla ricorrente in relazione al giudicato esterno
usato come parametro per la qualificazione del rapporto di lavoro subordinato
richiamato dalla ricorrente sulla disciplina del rapporto ulteriore del socio lavoratore di cooperativa
richiamato dalla ricorrente in tema di rischio d’impresa e attività svolta dai soci
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
base dei motivi di ricorso per violazione/falsa applicazione di norme di diritto
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
base dei motivi di ricorso per omessa pronuncia e vizi processuali
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
base del motivo sul preteso omesso esame di un fatto decisivo
la sua violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o esercita poteri officiosi indebiti
richiamato per il riparto dell’onere della prova; la Corte ribadisce che, una volta accertati elementi di subordinazione, la prova contraria della autonomia spetta alla cooperativa
richiamato in tema di presunzioni semplici; la critica che mira a rimettere in discussione il ragionamento inferenziale è inammissibile in cassazione
citato nel ricorso come ulteriore riferimento al riparto dell’onere probatorio
art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002
richiamato per l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-bis, DPR 115/2002
richiamato quale parametro del raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, l’eccezione di giudicato esterno è inammissibile se non è dedotta con specificità, con indicazione della sede processuale in cui è stata sollevata e con riproduzione del contenuto essenziale delle decisioni asseritamente preclusive, così da consentire la verifica dell’identità tra le questioni decise e quelle del giudizio in corso.
- Il giudicato interno si forma solo sui capi della sentenza effettivamente autonomi e non travolti dalla riforma complessiva; quando l’appello investe il nucleo della decisione e la sentenza di secondo grado riforma integralmente la prima, non residuano statuizioni autonome suscettibili di acquiescenza.
- La qualificazione del rapporto del socio lavoratore di cooperativa non può arrestarsi al nomen iuris o al regime previdenziale formalmente adottato, ma richiede un accertamento in concreto delle modalità effettive di svolgimento della prestazione.
- La subordinazione può essere desunta anche tramite indici sussidiari, valutati nel loro complesso: inserimento stabile nell’organizzazione, assenza di rischio imprenditoriale, mancato apporto di mezzi propri, ripetitività ed eterodeterminazione delle mansioni, modalità di compenso e concrete direttive impartite.
- L’iscrizione del socio lavoratore alla gestione dei lavoratori dipendenti costituisce al più un elemento indiziario o di conferma, ma non determina automaticamente la qualificazione del rapporto; tuttavia, una volta accertata la subordinazione in concreto, il diverso trattamento contributivo non può essere invocato per negare la pretesa previdenziale.
- Le censure che mirano a contestare il peso attribuito dal giudice di merito alle risultanze istruttorie o alle presunzioni semplici si risolvono, di regola, in una richiesta di nuova valutazione del fatto e sono quindi inammissibili in cassazione, salvo violazione di regole giuridiche sulla prova o motivazione mancante nei limiti consentiti.
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