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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23223/2026 del 14/07/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda il diritto di una società a fruire dell’incentivo previsto dall’art. 7-ter, comma 7, del d.l. 5/2009, da utilizzare mediante conguaglio con i contributi previdenziali e assistenziali dovuti. In primo grado la domanda era stata accolta integralmente; in appello, l’INPS aveva ottenuto una riduzione dell’importo riconosciuto per l’anno 2012, mentre il contenzioso per l’anno 2011 era stato ritenuto non più coltivabile per carenza di interesse. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: il primo denuncia violazione dell’art. 7-ter, comma 7, d.l. 5/2009 per avere la Corte territoriale quantificato l’incentivo sulla base delle somme autorizzate tramite mod. SR41 invece che sui periodi di cassa integrazione autorizzati dai decreti ministeriali indicati; il secondo denuncia violazione dell’art. 7-ter, comma 7, in combinato con l’art. 100 c.p.c., per avere la Corte d’appello escluso ogni esame delle domande riferite all’anno 2011 per asserita mancanza di interesse giuridico concreto. Nelle difese di legittimità è emerso che su quella stessa sentenza era già intervenuta una precedente ordinanza di cassazione con rinvio e che, nel giudizio di rinvio, la Corte d’appello aveva poi riconosciuto alla società il diritto all’incentivo per l’intero importo, con sentenza passata in giudicato.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il giudizio di legittimità. Ha rilevato che la medesima sentenza d’appello era già stata cassata con rinvio in un precedente giudizio di cassazione e che, nel successivo giudizio di rinvio, la Corte d’appello aveva definitivamente riconosciuto il diritto della società alla fruizione integrale dell’incentivo, con conseguente soddisfazione della pretesa sostanziale e definizione della res controversa. Ha quindi compensato le spese e dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 7-ter, comma 7, d.l. 5/2009

    norma attributiva dell’incentivo contributivo di cui si discute, da fruire mediante conguaglio con i contributi dovuti; la controversia verteva sulla sua quantificazione e sulla portata temporale del beneficio.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è il parametro di legittimità invocato per denunciare la violazione di legge nei due motivi di ricorso.

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per contestare la declaratoria di carenza di interesse relativa alle domande sull’anno 2011.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di ricorso dichiarato inammissibile.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    richiamato come base di calcolo dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando sulla medesima sentenza di merito è già intervenuta una precedente decisione di cassazione con rinvio, il successivo ricorso può diventare inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse se la res controversa è già stata definitivamente decisa nel giudizio di rinvio.
  • L’interesse ad agire o a impugnare deve sussistere fino alla decisione: se la posizione sostanziale del ricorrente è stata integralmente soddisfatta da un successivo giudicato formatosi nel giudizio di rinvio, viene meno l’utilità concreta e attuale della prosecuzione del giudizio di cassazione.
  • Il divieto di ne bis in idem processuale impedisce la prosecuzione di un ulteriore giudizio di legittimità su una controversia già definita in modo definitivo tra le stesse parti e sul medesimo oggetto.
  • Quando una pronuncia successiva ha già riconosciuto in via definitiva il diritto sostanziale controverso e regolato i reciproci rapporti economici, non residua un interesse concreto alla decisione del ricorso originario, anche se quest’ultimo riproponga censure di diritto sulla sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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