Cassazione Civile, Ordinanza n. 23104/2026 del 13/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia trae origine da due giudizi riuniti, instaurati da due soggetti che contestavano la cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli e chiedevano il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato agricolo per alcuni anni, nonché, per uno di essi, il pagamento dell’indennità di disoccupazione negata in via amministrativa. Nel merito la lite era già stata definita in loro favore; il thema decidendum del ricorso per cassazione riguarda esclusivamente la liquidazione delle spese di lite. I ricorrenti censurano la sentenza della Corte d’appello che, pur avendo accolto l’appello sulle spese, aveva liquidato importi inferiori ai minimi tariffari. Deducevano violazione dell’art. 91 c.p.c. e del DM n. 55/2014, come modificato dal DM n. 37/2018, perché la Corte territoriale avrebbe: a) applicato uno scaglione di valore errato, prendendo quello relativo a cause di valore determinabile anziché quello delle controversie previdenziali di valore indeterminabile; b) omesso di liquidare la fase decisionale nel primo fascicolo; c) omesso di riconoscere la fase istruttoria nel secondo fascicolo, nonostante richieste di prova e attività difensive svolte; d) liquidato in modo complessivo spese inferiori ai minimi legali per entrambi i giudizi riuniti e, di riflesso, anche per il grado di appello. I ricorrenti sostenevano inoltre che, essendo i giudizi riuniti solo in corso di causa, le attività compiute prima della riunione andassero liquidate separatamente in ciascun fascicolo, e che la fase decisoria ricomprende anche attività come precisazione delle conclusioni, deposito note spese e richiesta di copie.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata e ha deciso nel merito la sola questione delle spese. Ha affermato che, per le controversie previdenziali aventi ad oggetto l’iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli, il valore della causa è indeterminabile e va applicato lo scaglione tariffario corrispondente alle cause di valore indeterminabile di complessità bassa. Ha inoltre ritenuto che le attività difensive svolte prima della riunione dei due fascicoli vadano liquidate separatamente in ciascun procedimento, che la fase decisoria è autonomamente dovuta e che la fase di trattazione/istruzione è liquidabile anche in assenza di vera istruzione probatoria, essendo sufficiente la trattazione del processo e l’esame di scritti e documenti. In applicazione dei parametri vigenti ratione temporis, ha rideterminato le spese di primo grado in complessivi € 6.056,00 e quelle del secondo grado in € 1.457,50, oltre accessori, con attribuzione al difensore antistatario, e ha condannato l’INPS al pagamento anche delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
la parte soccombente deve sopportare le spese di lite; la liquidazione deve avvenire nel rispetto dei parametri legali applicabili e dei minimi tariffari vigenti ratione temporis
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è stato dedotto il vizio di violazione e falsa applicazione di legge in relazione alla liquidazione delle spese
costituisce la base per la liquidazione dei compensi professionali secondo le fasi del giudizio e gli scaglioni di valore
ha modificato i parametri del DM n. 55/2014, incidendo sui valori medi e sui limiti di diminuzione
richiamato in relazione all’inderogabilità dei minimi tariffari nella liquidazione del compenso professionale
richiamato insieme all’art. 2233 c.c. nel dibattito sui minimi tariffari professionali
la cassazione della decisione di appello si estende alle parti della sentenza che ne dipendono, consentendo la rideterminazione del valore della lite nel grado successivo
Massime di principio
- Nelle controversie previdenziali che hanno ad oggetto l’iscrizione o la cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli, il valore della causa è indeterminabile, perché non è suscettibile di una quantificazione economica immediata e predeterminata al momento dell’introduzione del giudizio.
- Per la liquidazione delle spese processuali il giudice deve applicare i parametri professionali vigenti ratione temporis e non può scendere sotto i minimi previsti, salvo i limiti e le modalità consentiti dalla disciplina tariffaria.
- Se i giudizi vengono riuniti solo in corso di causa, le attività difensive compiute prima della riunione devono essere liquidate separatamente in ciascun fascicolo, non potendo essere assorbite da una liquidazione indistinta.
- La fase decisionale è una fase autonoma e normalmente dovuta nella liquidazione dei compensi, e comprende anche attività accessorie come precisazione delle conclusioni, esame del provvedimento conclusivo, deposito delle note spese e richiesta di copie.
- La fase di trattazione/istruzione è liquidabile anche quando non si svolga una vera istruzione probatoria, essendo sufficiente la trattazione del processo e l’esame di scritti e documenti delle parti.
- Quando la cassazione incide sulla liquidazione delle spese di un grado, il valore della lite nel grado successivo va rideterminato tenendo conto della differenza tra quanto originariamente liquidato e quanto effettivamente dovuto.
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