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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28010/2025 del 30/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento, a titolo di fungibilità, della carcerazione da lui sofferta dal 10/01/2019 al 27/05/2020 sostenendo che, nonostante la condanna per partecipazione ad un'associazione (art. 74 d.P.R. 309/90), dagli atti non emergerebbero condotte di reato posteriori al 2018; quindi la deten zione richiesta dovrebbe essere computata. La Corte di appello aveva rigettato l'istanza rilevando che la sentenza di merito aveva accertato la condotta associativa in un periodo 'chiuso' (febbraio 2018 fino al 2/11/2021) e che, per effetto dell'art. 657, comma 4, c.p.p., non era possibile riconoscere la fungibilità per il periodo indicato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile o infondato (respinto). Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione non possa modificare la data del reato quando questa è stata determinata in modo preciso nella sentenza di merito divenuta irrevocabile; soltanto se il 'tempus commissi delicti' non è indicato con precisione il giudice dell'esecuzione può ricavare elementi dal capo di imputazione, dalla sentenza e dagli atti per desumere la data effettiva. Nel caso di specie la Corte territoriale aveva indicato il periodo della condotta in modo preciso (contestazione "chiusa") e tale indicazione è divenuta irrevocabile; pertanto è corretta la preclusione prevista dall'art. 657, comma 4, c.p.p. e l'istanza di fungibilità è stata respinta. Il ricorrente è stato altresì condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. 309/1990

    Norma della sostanza che disciplina l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la sentenza di merito ha individuato la durata della condotta associativa in un periodo 'chiuso', elemento decisivo ai fini esecutivi.

  • art. 657, comma 4, c.p.p.

    Interpretato dalla Corte come causa di preclusione al riconoscimento della fungibilità della detenzione quando la sentenza di condanna, divenuta irrevocabile, ha accertato il periodo del reato in termini precisi e delimitati; impedisce all'esecuzione di rivedere date già definitivamente determinate.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

    Richiamato come quadro normativo delle doglianze ammesse in cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione) sollevate dal ricorrente; la Corte ha ritenuto le censure infondate.

  • art. 274 c.p.p.

    Norma richiamata dal ricorrente (nell'ambito delle doglianze) ma la Corte non ha ritenuto che sia stata violata; in generale riguarda la motivazione della sentenza e i suoi requisiti.

  • art. 299 c.p.p.

    Citato dal ricorrente tra le norme che avrebbero subito violazione; la Corte non ha dato rilievo alla censura rispetto alla determinazione del tempus delicti.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Richiamato per i limiti di riproduzione del motivo in cassazione; norma procedurale che regola aspetti dell'impugnazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Richiamata in relazione alla condanna alle spese processuali a carico del ricorrente; norma che regola le spese del procedimento di cassazione.

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione non può modificare la data del reato quando questa è stata determinata in modo preciso da una sentenza di merito divenuta irrevocabile; la data così accertata è vincolante in sede esecutiva.
  • Solo se il 'tempus commissi delicti' non è indicato in modo preciso nel capo di imputazione o nella sentenza, il giudice dell'esecuzione può acquisire elementi dalla sentenza e dagli atti per desumere la effettiva data rilevante ai fini esecutivi.
  • Se si contesta la durata temporale della condotta ascritta, la via corretta è impugnare la sentenza di merito (quella che ha determinato il periodo della condotta); non è possibile ottenere in sede esecutiva una revisione dei limiti temporali già stabiliti con sentenza irrevocabile.
  • Quando la contestazione è 'chiusa' (periodo di commissione espressamente delimitato nella sentenza), quella delimitazione diventa elemento decisivo e preclusivo per richieste esecutive tese a riconoscere detenzioni precedenti o successive come fungibili.
  • In sede esecutiva, per ottenere riconoscimenti di fungibilità basati su diversa ricostruzione temporale, è necessario dimostrare l'assenza di una precisa indicazione temporale nella sentenza o produrre elementi nuovi che giustifichino una diversa valutazione, altrimenti la domanda verrà respinta.

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