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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27990/2025 del 30/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso articolato in quattro motivi: 1) vizio di motivazione e carenza di prove circa il concorso nella detenzione di stupefacenti rinvenuti sia sulla persona della convivente Turchetta Barbara sia nel garage/abitazione; 2) illegittimo diniego delle circostanze attenuanti generiche; 3) violazione dell'art. 81 c.p. per avere i fatti costituito un unico reato (unica condotta di codetenzione), e quindi mancata individuazione della continuazione/assorbimento; 4) mancanza di motivazione sul quantum dell'aumento di pena applicato per la continuazione (rideterminato dal giudice d'appello a un anno).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto le questioni di merito (valutazione della prova e ricostruzione fattuale) insindacabili in sede di legittimità, confermando la statuizione del giudice di merito secondo cui l'esistenza di materiale per il confezionamento in locali comuni, la presenza di droga nel garage pertinenziale e il fatto che la convivente avesse frettolosamente occultato sostanza sulla propria persona consentivano di ritenere una codetenzione e un concorso di persone. Sul secondo motivo ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche, osservando che l'applicazione di tali circostanze richiede elementi positivi favorevoli e che, qui, l'imputato aveva commesso il fatto mentre era sottoposto a misura cautelare per analogo reato. Sul terzo motivo ha confermato che, trattandosi di sostanze diverse ricomprese in tabelle differenti (cocaina e marijuana), il giudice di merito ha correttamente escluso la configurabilità di un unico fatto unitario e ha ravvisato concorso di reati per i quali è possibile la continuazione; la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui le condotte possono essere aggregate solo se manifestazione della medesima sostanza e poste in essere senza soluzione di continuità. Sull'ultimo motivo ha ritenuto congrua la rideterminazione dell'aumento di pena da due anni a un anno e 30.000 euro di multa, operata dalla Corte d'appello con adeguata motivazione. Il ricorso è quindi rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato in relazione al concorso di persone nel reato: la Corte ha valutato elementi fattuali e di contesto (materiale per il confezionamento nei locali comuni, pertinenza del garage, occultamento sulla persona della convivente) come indizi della partecipazione del ricorrente alla detenzione.

  • art. 81 cod. pen.

    Invocato dal ricorrente con riferimento alla tesi dell'unicità del reato; la Corte ha però confermato la distinzione tra le condotte in presenza di sostanze di specie diversa ricomprese in tabelle differenti, ritenendo applicabile il concorso di reati e la possibile continuazione, non l'assorbimento in un unico reato.

  • art. 73 d.P.R. 309/1990, commi 1 e 4

    Norma che disciplina i reati di detenzione di sostanze stupefacenti. Qui la Corte ha confermato che possono coesistere più ipotesi sanzionatorie per detenzioni diverse, salvo che le condotte siano manifestazione della medesima sostanza e poste in essere senza apprezzabile soluzione di continuità.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato in relazione ai criteri di determinazione della pena e all'adeguata motivazione della rideterminazione dell'aumento di pena per continuazione; la Corte ha ritenuto congrua la riduzione operata dal giudice d'appello.

  • art. 40, comma 2, cod. pen.

    Citato nella motivazione per precisare che la mera passività del convivente non costituisce automaticamente esimente: il caso ha evidenziato elementi di partecipazione attiva o di disponibilità comune degli strumenti e dei luoghi.

Massime di principio

  • Le valutazioni probatorie e la ricostruzione dei fatti operate dal giudice di merito sono difficilmente sindacabili in Cassazione se motivate in modo congruo: prove indirette come accesso a locali comuni, materiale per il confezionamento e occultamento sulla persona di terzi possono supportare la ricostruzione della codetenzione.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimo in assenza di elementi positivi che giustifichino il beneficio; la mera assenza di elementi negativi non obbliga il giudice a concederle.
  • Diversità di sostanze (riportate in tabelle diverse) può giustificare la configurazione di più reati autonomi; tuttavia, se le condotte costituiscono manifestazione della medesima sostanza e sono poste in essere senza soluzione di continuità, l'assorbimento e la qualificazione come unico fatto sono possibili. Bisogna valutare contesto spazio-temporale e finalità unitaria.
  • La quantificazione dell'aumento di pena per continuazione deve essere adeguatamente motivata richiamando i criteri dell'art.133 c.p.; le corti di merito hanno un ampio margine di apprezzamento nella determinazione del quantum, purché esplicitamente motivato.
  • In casi di detenzione in ambito familiare/convivenza, la prova di partecipazione può emergere anche da elementi extrinseci (es. strumenti per il confezionamento in luoghi accessibili ad entrambi, pertinenze in uso comune, comportamenti di occultamento), non solo da prove dirette di possesso.

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