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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27993/2025 del 30/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Milano che, confermando la condanna pronunciata a seguito di giudizio abbreviato, aveva ritenuto sussistente il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti (art. 2 d.lgs. n. 74/2000). Il motivo unico di ricorso per cassazione denunciava la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e, c.p.p.), sostenendo che i giudici di merito avevano desunto il dolo di evasione esclusivamente dall'utilizzo di fatture emesse da società diverse dai reali esecutori delle prestazioni, senza accertare che le società emittenti non avessero versato l'IVA; se infatti le società emittenti avessero comunque versato l'imposta, la compensazione operata dal ricorrente non avrebbe costituito evasione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha richiamato il principio consolidato secondo cui il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture soggettivamente inesistenti sussiste anche quando la fattura indica un soggetto diverso da quello che ha realmente effettuato la prestazione (es. intermediazione illegale di manodopera). Nel caso concreto la Corte d'appello aveva adeguatamente motivato l'esistenza di un sistema fraudolento posto in essere dalla società amministrata dal ricorrente (TLSP S.r.l.), che si avvaleva di lavoratori formalmente assunti da altre società non operative le quali emettevano fatture per prestazioni non eseguite; tale condotta aveva determinato un indebito risparmio d'imposta pari a €575.352,80. La Corte ha ritenuto logico e coerente il collegamento tra la consapevolezza del ricorrente della discrepanza soggettiva, l'utilizzo delle fatture nelle dichiarazioni e il vantaggio fiscale conseguito, sufficiente a provare il dolo di evasione. Inoltre la Corte ha osservato che la questione relativa al mancato accertamento dell'omesso versamento dell'IVA da parte delle società emittenti non era stata dedotta in appello ed è quindi preclusa in sede di cassazione. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato alle spese (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. n. 74/2000

    Definisce il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ai fini IVA; la norma è stata interpretata in senso ampio per includere sia inesistenza oggettiva sia soggettiva e sovrafatturazione.

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il motivo di ricorso per cassazione per "manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione" che può determinare il travisamento delle prove; è il motivo invocato dal ricorrente.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'onere delle spese processuali a carico della parte soccombente; applicata dalla Corte in caso di rigetto del ricorso.

  • Sez. 3, n. 11633 del 02/02/2022 (Casanova)

    "integra il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni soggettivamente inesistenti ai fini iva l'utilizzo di elementi passivi fittizi costituiti da fatture emesse da una società che, attraverso contratti simulati di appalto di servizi, abbia in realtà effettuato attività di intermediazione illegale di manodopera, stante la diversità tra il soggetto che ha effettuato la prestazione, ovvero i singoli lavoratori, e quello indicato in fattura"

    Giurisprudenza di legittimità che chiarisce che l'uso di fatture emesse da società che simulano appalti per occultare l'effettivo prestatore (es. intermediazione di manodopera) configura fattispecie di inesistenza soggettiva idonea al reato di dichiarazione fraudolenta.

  • Sez. 3, n. 1998 del 15/11/2019 (Moiseev); Sez. 3, n. 4236 del 18/10/2018 (Di Napoli); Sez. 3, n. 27392 del 27/04/2012 (Bosco)

    Ulteriori precedenti richiamati per il principio secondo cui la discordanza tra realtà commerciale e sua rappresentazione documentale (anche se soggettiva) è rilevante ai fini IVA e può integrare il reato di dichiarazione fraudolenta.

Massime di principio

  • L'utilizzo in dichiarazione di fatture relative a operazioni "soggettivamente inesistenti" (es. fatture emesse da soggetti diversi dai reali esecutori delle prestazioni) può costituire di per sé elemento sufficiente a ritenere il reato di dichiarazione fraudolenta ai fini IVA, se sussiste consapevolezza e vantaggio fiscale.
  • Non è necessario, ai fini della configurazione del dolo di evasione, provare in ogni caso che le società emittenti abbiano omesso il versamento dell'IVA: la creazione di elementi passivi fittizi e la loro utilizzazione per ottenere un indebito beneficio fiscale possono dimostrare la finalità evasiva.
  • La prova del dolo si fonda sulla valutazione congiunta di elementi quali la discrepanza soggettiva tra esecutore e emittente, l'utilizzo delle fatture in dichiarazione e l'effettivo risparmio/beneficio fiscale derivante; l'assenza di spiegazioni alternative coerenti rafforza la conclusione dolosa.
  • Questioni di fatto non dedotte e censurate in appello non possono essere sollevate per la prima volta in cassazione per vizio di motivazione; la doglianza deve essere tempestivamente proposta nei gradi utili per non essere preclusa.
  • Nelle operazioni di controllo fiscale/penale occorre indagare non solo la presenza formale delle fatture, ma anche la corrispondenza tra soggetto indicato, soggetto che materialmente esegue la prestazione e modalità di calcolo/versamento dell'IVA (compensazioni, detrazioni), per valutare l'eventuale vantaggio fiscale ottenuto.

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