Cassazione Penale, Sentenza n. 27961/2025 del 30/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto dirimente la mancanza della condizione di procedibilità (assenza della querela). Per questo motivo ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, disponendo che l'azione penale non può essere proseguita per difetto di querela. Non si è quindi entrati nel merito delle questioni sostanziali dedotte nel ricorso.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso era articolato in tre motivi: 1) violazione di legge in riferimento all'art. 85 d.lgs. 150/2022 in relazione all'art. 590-bis c.p.; 2) violazione e vizio di motivazione relativi all'art. 590-bis c.p. in relazione agli artt. 145 commi 1, 4, 5 e 140, 141 del d.lgs. 285/1992; 3) violazione degli artt. 62-bis e 133 c.p. Inoltre, con memoria del 30/04/2025 la difesa ha insistito sull'improcedibilità dell'azione penale per mancanza della querela necessaria.
Norme richiamate
art. 590-bis cod. pen.
La norma è richiamata come oggetto della contestazione ma la Corte non ha esaminato la sua applicazione nel merito in ragione dell'improcedibilità per mancanza di querela
art. 85 d.lgs. 150/2022
Richiamato nel primo motivo di ricorso; non è stato oggetto di un'interpretazione di merito da parte della Corte, perché la decisione si è basata sull'improcedibilità
art. 145 commi 1, 4, 5 d.lgs. 285/1992
Richiamati nel secondo motivo per rilievi collegati alla fattispecie, ma non valutati nel merito per effetto dell'annullamento per mancanza della querela
art. 140 d.lgs. 285/1992
Richiamato nel ricorso ma non oggetto di valutazione sostanziale nella decisione impugnata
art. 141 d.lgs. 285/1992
Richiamato nel ricorso ma non valutato nel merito per effetto dell'improcedibilità
art. 62-bis cod. pen.
Richiamato nel terzo motivo (riguardante eventuali circostanze previste dal codice), ma la Corte non si è pronunciata nel merito a causa dell'improcedibilità
art. 133 cod. pen.
Richiamato nel terzo motivo in relazione alla determinazione della pena; non è stato esaminato in quanto la procedibilità è risultata assente
querela (condizione di procedibilità)
La Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, la querela fosse condizione necessaria di procedibilità dell'azione penale e che la sua mancanza determinasse l'improcedibilità dell'azione, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza
Massime di principio
- Se il reato è procedibile a querela e la querela manca o è irricevibile, l'azione penale è improcedibile: ciò dà luogo all'annullamento della sentenza senza rinvio e all'impossibilità di proseguire il processo penale.
- L'improcedibilità per mancanza di querela è un'eccezione che può essere rilevata anche in corso di giudizio d'appello o di legittimità e può essere decisiva prima ancora dell'esame del merito delle contestazioni sostanziali.
- Prima di sviluppare valutazioni di merito su questioni normative o di responsabilità è essenziale verificare l'esistenza e la validità della querela (tempestività, forma, eventuale ritiro), perché la sua assenza estingue la procedibilità dell'azione penale.
- Quando la Corte annulla senza rinvio per improcedibilità, ciò impedisce la riproposizione del procedimento penale per la stessa fattispecie: la pronuncia è definitiva rispetto alla prosecuzione dell'azione penale.
- La mancata valutazione nel merito di norme richiamate nel ricorso non impedisce di riproporre, in casi opportuni e se possibile, questioni sostanziali in un diverso contesto procedurale (ad es. dopo regolare querela), ma solo se i termini e le condizioni di procedibilità siano rispettati.
- Difesa e parti civili devono documentare con cura la presenza o l'assenza della querela e la sua eventuale validità; chi sostiene l'esistenza della querela ha l'onere di produrre gli elementi probatori rilevanti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 30 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 27989/2025 del 30/07/2025
- Sentenza penale · 30 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 27990/2025 del 30/07/2025
- Sentenza penale · 30 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 27991/2025 del 30/07/2025
- Sentenza penale · 30 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 27993/2025 del 30/07/2025
- Sentenza penale · 30 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 27994/2025 del 30/07/2025
- Sentenza penale · 30 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 27995/2025 del 30/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →