Cassazione Penale, Sentenza n. 01018/2026 del 12/01/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del 04/07/2025 del Tribunale di Lecce che, accogliendo l'appello del Pubblico Ministero, aveva disposto la custodia cautelare in carcere per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa (frangia della Sacra Corona Unita). Denuncia vizi di motivazione e inosservanza di norme processuali: la motivazione sarebbe apparente e meramente trascrittiva delle argomentazioni del pubblico ministero, senza esame critico delle ragioni della difesa (tra cui la brevità del rapporto di lavoro presso il pub, la natura e l'ammontare dei bonifici, l'assenza di assunzione stabile, il tempo intercorso tra i fatti e la misura). Contesta inoltre la valutazione delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Cristian Stella, ritenute generiche, prive di riferimenti temporali e in parte de relato, non corroborate da riscontri estrinseci individualizzanti; lamenta infine che gli elementi probatori siano presentati in modo atomistico e non coordinato per dimostrare l'appartenenza organica di Carrisi al sodalizio.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha censurato l'ordinanza impugnata per carenza motivazionale: la maggior parte dell'atto risulta meramente compilativa (riassunto delle fasi e trascrizione dell'appello del PM) e la parte valutativa è limitata a un'elencazione di episodi privi di un "collante" che dimostri l'organicità della condotta di Carrisi nel sodalizio. La Corte ha inoltre ritenuto inidonee, a fini di grave indizio, le dichiarazioni del collaboratore Stella, in quanto mutevoli, in parte de relato, prive di riferimenti temporali e non adeguatamente corroborate da riscontri estrinseci individualizzanti. Ha quindi ritenuto che il Tribunale non abbia adeguatamente superato le criticità già rilevate in precedente sentenza rescindente e ha accolto il ricorso (conseguente censura/annullamento dell'ordinanza impugnata o rimessione ad altro esame, nella parte in cui disponeva la custodia cautelare).
Norme richiamate
art. 623, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Richiamato come riferimento formale nella censura per inosservanza di norme di cassazione; la Corte lo menziona nel quadro delle regole processuali invocate dal ricorrente per vizio di motivazione.
Richiamato insieme all'art. 623 nel contesto delle doglianze sulla motivazione; utilizzato come riferimento procedurale relativo ai motivi di ricorso.
art. 111 Costituzione
Invocato dal ricorrente in relazione al diritto a un giudizio motivato e al giusto processo; la Corte valorizza la necessità di motivazioni non apparenti e adeguate per misure cautelari.
art. 6 CEDU
Richiamato in relazione al diritto a un processo equo; la carenza motivazionale può incidere su tale garanzia.
Norma sui gravi indizi di colpevolezza in sede cautelare; la Corte ricorda che l'accertamento dei gravi indizi richiede motivazione adeguata e riscontri quando si fonda su dichiarazioni di terzi.
Richiamato in relazione alla valutazione delle dichiarazioni di chiamata in reità/correità: queste costituiscono gravi indizi solo se intrinsecamente attendibili e corroborate da riscontri estrinseci individualizzanti.
Richiamo formale tra le norme processuali pertinenti all'istruttoria e alla valutazione delle prove nelle fasi cautelari.
Richiamato nell'ambito delle censure relative alla valutazione della prova e delle esigenze cautelari.
Norma concernente le esigenze cautelari; richiamata nel contesto della verifica della sussistenza e della motivazione delle esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento probatorio, reiterazione).
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato rispetto al bilanciamento e alla motivazione circa le esigenze cautelari; la Corte censura la mancata considerazione di elementi favorevoli all'imputato (es. il lungo tempo intercorso).
Definizione di associazione di tipo mafioso; la decisione richiama la necessità di evidenziare il dominio sul territorio e l'organicità dell'appartenenza per distinguere l'416-bis da altre forme associative (es. traffico di stupefacenti).
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Norma di riferimento per le associazioni dedite al traffico di stupefacenti; la Corte richiama la necessità di distinguere, nelle valutazioni, tra associazioni dedite agli stupefacenti e associazioni di tipo mafioso, considerandone le caratteristiche comuni e le differenze.
Massime di principio
- La motivazione di una misura cautelare deve essere autonoma, critica e non meramente trascrittiva delle argomentazioni del pubblico ministero; semplice elencazione di elementi episodici è insufficiente per fondare i gravi indizi
- Quando la contestazione si fonda su rapporti personali o su singoli episodi, occorre dimostrare l'organicità e l'inserimento del soggetto nel sodalizio, non limitandosi a riferire atti isolati
- Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia sono utilizzabili come gravi indizi solo se sono intrinsecamente attendibili (spontaneità, coerenza, costanza, precisione) e corredate da riscontri estrinseci individualizzanti
- Le dichiarazioni di conoscenza de relato richiedono un controllo più rigoroso: la mancanza di riferimenti temporali e la mutevolezza dei racconti incidono gravemente sulla loro credibilità
- Nel ribaltare un provvedimento liberatorio del G.i.p. è necessario un confronto critico specifico con le ragioni del rigetto e l'indicazione puntuale di elementi nuovi e adeguati che giustifichino la diversa decisione
- Per l'inquadramento in 416-bis è importante fornire elementi che dimostrino il dominio sul territorio e la sfera di azione estesa dell'associazione, distinguendola da associazioni dedite a specifici traffici
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