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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3095/2024 del 24/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che ha confermato il rigetto della richiesta di sostituzione della misura cautelare (custodia in carcere) con arresti domiciliari. Il ricorrente deduce due motivi principali: (i) violazione di legge e vizio della motivazione (art. 299, comma 2 c.p.p. e art. 275, comma 1‑bis c.p.p.), lamentando che la motivazione è scarna, apodittica e non ha considerato l'esito del giudizio (attenuanti riconosciute) e l'assenza di aggravanti quali l'aumento per recidiva; (ii) violazione dell'art. 284, comma 5‑bis c.p.p. e vizio della motivazione, sostenendo che il precedente per evasione non giustifica l'esclusione della sostituzione della misura e che l'episodio contestato è di lieve entità, collegato alla sola acquisizione di sostanza stupefacente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo i motivi manifestamente infondati. Ha richiamato il principio secondo cui il Tribunale del riesame non deve riesaminare le condizioni di applicabilità della misura se non alla luce di fatti nuovi, concreto e adeguatamente allegati; ha ritenuto che il Tribunale abbia dato motivazione congrua e logicamente articolata circa l'assenza di fatti nuovi e la rilevanza degli elementi (comportamento durante la sorveglianza speciale, gravità della condotta e pena inflitta). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 629 c.p., commi 1 e 2 in relazione all'art. 628 c.p., comma 3, n. 3‑bis

    Richiami all'imputazione penale a fondamento della misura cautelare; la gravità del fatto contestato e la qualificazione normativa sono elementi considerati nella valutazione della persistenza delle esigenze cautelari

  • art. 275 c.p.p., comma 1‑bis

    La Corte ha ritenuto che l'esito del giudizio (pena inflitta in primo grado) può essere elemento valutabile ma non costituisce automaticamente fatto nuovo idoneo a modificare la misura cautelare, salvo allegazioni specifiche circa la sua incidenza sul quadro cautelare

  • art. 299 c.p.p., comma 2

    Richiesta di motivazione puntuale dell'ordinanza; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia adempiuto all'obbligo motivazionale e che le critiche del ricorrente fossero generiche

  • art. 284 c.p.p., comma 5‑bis

    Norma riferita ai precedenti (es. evasione); la Corte ha ritenuto che il richiamo al precedente del ricorrente sia elemento utile ma non sufficiente, da solo, a giustificare la sostituzione della misura se non inserito in un complesso argomentativo che dimostri la novità o la non attualità del rischio

  • art. 62 c.p., nn. 4 e 6

    Riconoscimento di attenuanti nel giudizio di merito: la Corte osserva che il riconoscimento delle attenuanti non annulla automaticamente la gravità complessiva del fatto né rende superflua la valutazione delle esigenze cautelari

  • art. 99 c.p., comma 4

    Riferimento all'aumento per recidiva non applicato: la Corte segnala che l'assenza dell'aumento per recidiva non equivale a fatto nuovo tale da determinare la revoca o sostituzione della misura, senza specifiche allegazioni

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Regola sul contenuto motivazionale dei motivi in cassazione; i motivi sono stati riportati nei limiti necessari per la decisione, e la Corte ha ritenuto insufficienti le censure generiche

Massime di principio

  • Il Tribunale del riesame non deve riesaminare integralmente la sussistenza delle condizioni cautelari: può valutare soltanto fatti nuovi, puntualmente allegati e idonei a modificare il quadro probatorio
  • L'esito del giudizio di merito (compresa la quantificazione della pena o il riconoscimento di attenuanti) non costituisce automaticamente un "fatto nuovo" che impone la sostituzione della misura cautelare; occorre mostrane la concreta incidenza sulle esigenze cautelari
  • I precedenti personali o episodi passati (es. evasione) possono essere rilevanti nel giudizio sulle misure cautelari; per escluderne l'effetto è necessario allegare elementi che dimostrino la loro non attualità o la loro scarsa rilevanza
  • Le censure generiche o la mera riproposizione degli argomenti già presentati in appello sono insufficienti in cassazione: è necessario un confronto puntuale con la motivazione del provvedimento impugnato
  • Chi chiede la revoca o la sostituzione della misura deve allegare e provare fatti nuovi e significativi; in mancanza la statuizione cautelare resta efficace
  • Proceduralmente, i ricorsi manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili e il ricorrente può essere condannato alle spese e a sanzioni pecuniarie (es. cassa delle ammende)

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