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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2972/2024 del 24/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello per genericità dei motivi. Il ricorrente sosteneva che il giudice di secondo grado avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione del reato a seguito della remissione di querela depositata il 17/03/2023 e ritualmente accettata, posto che il reato non è procedibile d'ufficio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: richiamando la giurisprudenza di legittimità (Sez. U. n. 24246/2004, Chiasserini), ha affermato che la remissione di querela intervenuta in pendenza del termine per proporre impugnazione e ritualmente accettata determina l'estinzione del reato e prevale su eventuali cause di inammissibilità. Ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha dichiarato estinto il reato per remissione di querela. In mancanza di diversa pattuizione, ha posto le spese processuali a carico del querelato (imputato).

Norme richiamate

  • Giurisprudenza: Sez. U. n. 24246 del 25/02/2004 (Chiasserini)

    Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681

    La remissione di querela intervenuta in pendenza del termine per proporre impugnazione e ritualmente accettata estingue il reato, prevale su eventuali cause di inammissibilità e deve essere rilevata e dichiarata dal giudice, purché l'impugnazione sia stata tempestivamente proposta.

Massime di principio

  • Se il reato è perseguibile a querela di parte, la remissione di querela validamente intervenuta e accettata estingue l'azione penale anche se è pendente un'impugnazione; il giudice deve rilevarne l'estinzione.
  • La remissione deve intervenire entro il termine per proporre impugnazione e la sua accettazione deve risultare in modo formale per poter produrre l'effetto estintivo.
  • L'eventuale inammissibilità dell'impugnazione per ragioni procedurali non preclude l'obbligo del giudice di dichiarare l'estinzione del reato quando la remissione è intervenuta e accettata.
  • Per il difensore conviene comunque proporre tempestivamente l'impugnazione prima di attendere la remissione, per preservare la possibilità che il giudice di grado superiore dichiari l'estinzione.
  • L'estinzione del reato non esclude automaticamente conseguenze economiche: in mancanza di diversi accordi, le spese processuali possono essere poste a carico del querelato/imputato.

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