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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3018/2024 del 24/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna per cassazione la condanna per il reato fiscale di cui all'art. 5 d.lgs. 74/2000 (omessa presentazione delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta 2015 e 2016). Deduce: 1) nullità del giudizio per omessa notifica del decreto di citazione in appello all'imputata (notificato erroneamente al difensore) e mancata considerazione dell'eccezione di nullità; 2) vizio di motivazione e contraddittorietà sulla determinazione dell'imponibile e sul dolo, con critica all'uso di presunzioni tributarie non documentate e alla mancata valutazione dei costi deducibili; 3) violazione del divieto di reformatio in pejus in relazione alla maggiore durata delle pene accessorie rispetto alla precedente pronuncia annullata dalla Cassazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e genericità. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto non provato l'invio delle conclusioni contenenti l'eccezione di nullità e quindi l'eccezione non proposta nei termini; sul secondo ha qualificato le censure come generiche e prive di specificazione dei costi deducibili; sul terzo ha ritenuto infondato l'obbligo vincolante sulle pene accessorie perché la precedente sentenza era stata annullata senza rinvio, consentendo alla Corte d'appello una nuova valutazione. Per effetto della inammissibilità la ricorrente è stata condannata al pagamento di C 3.000,00 alla cassa delle ammende e al rimborso delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 5, d.lgs. 74/2000

    Norma sostanziale che sanziona l'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali; la Corte conferma la condanna per i periodi d'imposta indicati sulla base della ricostruzione dell'evasione

  • art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    Limite alla estensione del ricorso in cassazione, ricordato dalla difesa come vincolo per la motivazione del ricorso

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Norme sulla nullità degli atti processuali e loro sanatoria; richiamata in relazione alla presunta nullità per mancata notifica

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Regole sulle notificazioni e relativi effetti; contestata la modalità di notifica del decreto di citazione in appello

  • art. 601 cod. proc. pen.

    Disposizioni sui casi di nullità e sulle conseguenze processuali, invocate dalla ricorrente per sostenere la nullità del giudizio

  • art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen.

    Previsione della notificazione al difensore; la Corte ha ritenuto legittima la notificazione al difensore ove non provata la tempestiva eccezione di diversa modalità richiesta dall'imputata

  • Sez. U. n. 58120 del 2017 (giurisprudenza)

    Richiamo giurisprudenziale sulla nullità per difetto di notifica direttamente all'imputato; la Corte ha comunque ritenuto che la ricorrente non abbia documentato la tempestività e l'effettivo deposito dell'eccezione

  • art. 597, terzo comma, cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione al divieto di reformatio in pejus; la Corte ha spiegato che non opera quando la precedente sentenza è stata annullata senza rinvio

  • Sez. 4, n. 20337 del 2017 (giurisprudenza)

    Giurisprudenza sul divieto di peggioramento in sede di rinvio; richiamata dalla ricorrente ma la Corte ha distinto il caso in presenza di annullamento senza rinvio

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina le spese e il pagamento alla cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per la condanna al pagamento di C 3.000,00

Massime di principio

  • La nullità per mancata notifica deve essere eccepita tempestivamente e provata in modo formale (deposito/trasmissione delle conclusioni); senza prova dell'invio l'eccezione può essere dichiarata tardiva e inammissibile.
  • La notificazione al difensore prevista dall'art. 157 c.p.p. è efficace se non è provato che l'imputato aveva indicato espressamente un diverso domicilio per le notificazioni o se la difesa non solleva tempestivamente l'irregolarità.
  • In materia di reati tributari il giudice penale può avvalersi di elementi induttivi e della consistenza dell'importo evaso per ritenere il dolo specifico, ma le deduzioni difensive relative a costi deducibili devono essere specificate e documentate per essere valutate.
  • Il divieto di reformatio in pejus trova applicazione quando il giudizio è regolato da specifiche condizioni di rinvio: se la sentenza precedente è stata annullata senza rinvio, il giudice di merito non è sempre vincolato alle statuizioni precedenti e può riformulare la valutazione sanzionatoria.
  • Chi impugna deve curare la documentazione probatoria delle eccezioni procedurali (prova dell'invio/depósito degli atti) e la specificazione delle censure di merito (indicare quali costi e quali documenti si ritengono non valutati), altrimenti le censure rischiano di essere derubricate a generiche e inammissibili.

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