Cassazione Penale, Sentenza n. 2920/2024 del 24/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto della condizione di procedibilità. Le ulteriori censure sono state assorbite. Decisione resa il 18 ottobre 2023 dal Consigliere estensore.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugnava la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per furto (artt. 624, 625 c.p.). Il difensore ha prospettato tre motivi: 1) difetto della condizione di procedibilità alla luce della novella d.lgs. 10/10/2022 n.150; 2) vizio di motivazione sulla responsabilità; 3) violazione dell'art.131-bis c.p.. La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: la riforma ha reso il delitto di furto procedibile a querela della persona offesa (salvo ipotesi tassative di procedibilità d'ufficio). Nei fascicoli risultava soltanto una denuncia presentata da Vitantonio Giotta il 29/6/2016, priva di qualsiasi manifestazione di volontaà punitiva, e la Procura ha comunicato che non era stata presentata o trasmessa alcuna querela. Non ricorrendo le ipotesi che consentono la prosecuzione d'ufficio, la condizione di procedibilità mancava.
Norme richiamate
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 2, comma 1, lett. i)
Ha modificato il regime di procedibilità per il reato di furto, incidendo sulla configurazione del delitto come procedibile a querela della persona offesa.
art. 624 cod. pen., comma 3
il delitto di furto \"è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7 bis\"
Dopo la modifica normativa, il furto in linea di principio richiede una querela valida per attivare l'azione penale; la prosecuzione d'ufficio resta solo per le ipotesi tassative indicate.
art. 625 cod. pen.
Richiamato per individuare le circostanze (numeri 7 e 7-bis) che giustificano la procedibilità d'ufficio secondo la nuova formulazione.
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Citato per escludere che ricorrano le ipotesi (eccezioni) che consentirebbero la prosecuzione nonostante la mancanza di querela; la Corte ha rilevato che tali ipotesi non sussistono nel caso concreto.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per definire i limiti entro i quali sono stati enunciati i motivi di ricorso in cassazione.
art. 131-bis cod. pen.
Richiamato quale ulteriore motivo di doglianza (riguardante la quantificazione della pena), ma la questione non è stata esaminata nel merito perché assorbita dalla declaratoria di inammissibilità dell'azione penale.
Massime di principio
- Quando una norma successiva modifica il regime di procedibilità (es. rende il reato procedibile a querela), bisogna verificare espressamente la presenza di una querela valida nel fascicolo: una semplice denuncia non equivale alla querela.
- In assenza di querela e se non ricorrono le ipotesi che giustificano la procedibilità d'ufficio (art. 625 numeri 7, 7-bis o altre eccezioni), l'azione penale non può proseguire e la sentenza va annullata senza rinvio per difetto della condizione di procedibilità.
- Il Pubblico Ministero deve accertare e documentare la sussistenza della querela (o l'esistenza di una causa che legittima la prosecuzione d'ufficio) prima di procedere in giudizio, soprattutto in presenza di mutamenti legislativi intervenuti nel corso del processo.
- Se la querela manca ma la persona offesa intende la punizione, è necessario che presenti formalmente la querela; la semplice denuncia o la partecipazione alla procedura non sostituiscono la manifestazione di volontà punitiva richiesta dalla norma.
- Quando manca la condizione di procedibilità, le altre doglianze (es. motivazione o quantificazione della pena) vengono assorbite e non vengono esaminate dalla Cassazione.
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