Cassazione Penale, Sentenza n. 2927/2024 del 24/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non può proseguire per difetto della condizione di procedibilità (mancanza di querela della persona offesa e assenza di condizioni che permettano il procedimento d'ufficio). La censura relativa alla motivazione sull'aggravante della destrezza è stata assorbita.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 18/10/2022 che aveva riformato il proscioglimento di primo grado e le aveva dichiarate responsabili del reato di furto (art. 624, con riferimento all'art. 625, comma 1, n. 2). In cassazione il difensore ha sollevato due motivi: (i) difetto della condizione di procedibilità alla luce della novella introdotta dal d.lgs. 10/10/2022, n. 150 (sostanzialmente che il furto è ora, salvo eccezioni, punibile a querela della persona offesa); (ii) vizio di motivazione sulla sussistenza dell'aggravante della destrezza. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo perché non risultava in atti alcuna manifestazione di volontà punitiva (querela) della persona offesa, la cui identità era sconosciuta, e non ricorrevano le ipotesi che consentono la procedibilità d'ufficio.
Norme richiamate
decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150
Ha modificato il regime di procedibilità del reato di furto ricompreso nel capo A, incidendo sulla configurazione dell'art. 624 c.p. e rendendo il reato procedibile a querela della persona offesa salvo le eccezioni previste.
art. 624 cod. pen. (comma 3, testo vigente)
è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7 bis
La Corte ha inteso che, nel testo vigente, il furto è in linea di principio procedibile solo a querela; in assenza di querela e se non ricorre alcuna delle eccezioni indicate (es. incapacità della persona offesa o circostanze richiamate dall'art. 625), l'azione penale non può essere esercitata.
art. 625 cod. pen. (numeri richiamati)
Richiamato per indicare le circostanze che, se presenti (es. numeri 7 e 7-bis), rendono possibile procedere d'ufficio nonostante la regola della querela; la Corte ha verificato l'assenza di tali circostanze nel caso di specie.
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato come norma che elenca ipotesi che consentono la procedibilità d'ufficio; la Corte ha rilevato che nessuna delle ipotesi del comma 2 era applicabile, con la conseguenza che mancava la condizione di procedibilità.
Massime di principio
- Dopo la modifica normativa, molti delitti di furto sono procedibili a querela: prima di proseguire l'azione, verificare sempre la presenza della querela della persona offesa nel fascicolo.
- Se la persona offesa è ignota o non ha formato querela e non ricorrono le eccezioni (incapacità per età o infermità o circostanze richiamate dall'art. 625), l'azione penale è improcedibile e la decisione può essere annullata senza rinvio.
- La difesa deve tempestivamente contestare il difetto di procedibilità introdotto da novità legislative; questa eccezione può risultare decisiva e assorbire altri motivi sostanziali.
- Il pubblico ministero deve accertare prima di formulare l'imputazione la sussistenza della condizione di procedibilità (esistenza di querela o delle eccezioni) per evitare la declaratoria di estinzione o l'annullamento senza rinvio.
- Quando più censure sono sollevate in cassazione, la Corte può risolvere il giudizio sul primo vizio decisivo (procedibilità), tralasciando altri eventuali profili di merito se la pronuncia sul primo è decisiva per l'azione.
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