Sentenza n. 1722/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione commissariale di adozione del PRG comunale e presa d’atto della procedura VAS, unitamente agli atti presupposti relativi alla nomina e proroga del Commissario ad acta
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, la deliberazione del Commissario ad acta adottata con i poteri del Consiglio comunale concernente l’adozione del PRG del Comune di Lampedusa e Linosa e l’avvio della pubblicazione relativa alla VAS. Sono stati impugnati anche, in via derivata, gli atti di nomina e proroga del Commissario ad acta, nonché gli ulteriori atti presupposti e connessi. Nel corso del giudizio, un ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso. L’istanza cautelare era stata respinta per difetto di periculum in mora. Successivamente, l’atto principale impugnato è stato revocato in autotutela dal Consiglio comunale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., ritenendo che la revoca in autotutela della deliberazione di adozione del PRG avesse eliminato l’atto pregiudizievole e fatto venir meno le ragioni di pregiudizio dedotte con il ricorso. La precedente sentenza relativa all’impugnazione della delibera di revoca non incide sulla dichiarazione odierna, fondata sul ritiro dell’atto originariamente impugnato. Le spese di giudizio sono state compensate, conformemente alla richiesta concorde delle parti.
Norme richiamate
intervenuta cessazione della materia del contendere
La revoca in autotutela dell’atto impugnato, quando elimina il pregiudizio dedotto dal ricorrente, determina la cessazione della materia del contendere.
procedura di valutazione del Rapporto ambientale e avvio della pubblicazione relativa alla V.A.S.
La disposizione è richiamata quale base normativa della procedura VAS connessa all’adozione del PRG, senza che il TAR ne esamini il contenuto sostanziale.
art. 48 l.r. Sicilia n. 19/2020
nomina del Commissario ad acta
La disposizione è richiamata quale fondamento della nomina commissariale, ma la relativa questione non viene decisa nel merito per la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- La revoca in autotutela dell’atto amministrativo impugnato determina la cessazione della materia del contendere quando, eliminando l’atto lesivo, fa venir meno le ragioni di pregiudizio dedotte nel ricorso.
- La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata anche quando il ritiro dell’atto interviene nel corso del giudizio e non residua un’utilità concreta per il ricorrente nell’accertamento dell’illegittimità dell’atto originario.
- In presenza della cessazione della materia del contendere, le spese di giudizio possono essere compensate quando tale regolazione sia concordemente richiesta dalle parti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 5 giu 2026Sentenza n. 1236/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 5 giu 2026Sentenza n. 1237/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 5 giu 2026Sentenza n. 1238/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 5 giu 2026Sentenza n. 1239/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 5 giu 2026Sentenza n. 1240/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 5 giu 2026Sentenza n. 1241/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →