Cassazione Civile, Ordinanza n. 34670/2025 del 29/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (cessionaria del credito)
La controversia
Una banca aveva promosso azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. per far dichiarare inefficace la costituzione di un fondo patrimoniale, nel quale era stato conferito un immobile di esclusiva proprietà di uno dei coniugi, sostenendo che l’atto rendesse più difficile la soddisfazione del proprio credito derivante da fideiussione prestata a favore di una società debitrice principale. I convenuti avevano chiesto la sospensione del giudizio in attesa della definizione del parallelo giudizio sulla nullità della fideiussione e avevano contestato nel merito l’esistenza del credito, l’operatività della garanzia ex art. 1957 c.c., la sussistenza dell’eventus damni e della scientia damni, deducendo anche che la banca fosse comunque garantita da ipoteca su un bene della società debitrice principale. La Corte d’appello aveva respinto il gravame confermando la revocatoria e riconoscendo l’efficacia della sentenza anche a favore della società cessionaria del credito. In Cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione dei principi in materia di nullità antitrust delle fideiussioni conformi al modello ABI, dell’art. 2697 c.c., della l. n. 287/1990 e dell’art. 101 TFUE, sostenendo che la Corte territoriale avesse errato nel limitare l’esame alla data di sottoscrizione e nel richiedere prova della persistenza dell’intesa illecita; 2) violazione degli artt. 115, 2697 e 2901 c.c. e nullità della sentenza per vizio logico, lamentando l’omesso esame delle prove sulla carenza di scientia damni e la contraddittorietà della motivazione in punto di eventus damni e consapevolezza del pregiudizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo fosse un "non motivo", perché i ricorrenti si limitavano a riproporre le stesse doglianze di merito senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo complesso motivo, osservando che le censure miravano in realtà a una nuova valutazione del fatto e delle prove, attività riservata al giudice di merito, e che la motivazione della Corte d’appello era invece adeguata e coerente. In particolare, la Corte ha condiviso il rilievo secondo cui, in tema di revocatoria, l’eventus damni va valutato al tempo dell’atto dispositivo e ricorre anche quando l’atto renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito; inoltre la solvibilità di eventuali coobbligati o l’esistenza di altre garanzie non escludono, di per sé, il pregiudizio alla garanzia patrimoniale del debitore convenuto. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con ulteriore attivazione del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
L’azione revocatoria ordinaria tutela il creditore contro gli atti dispositivi del debitore che rendano più difficile o incerta la soddisfazione del credito; l’eventus damni va valutato con riferimento al momento dell’atto dispositivio.
È stata dedotta dai ricorrenti come causa di estinzione della garanzia fideiussoria per mancata tempestiva iniziativa del creditore nei confronti del debitore principale; la Corte non entra nel merito della doglianza perché assorbita dall’inammissibilità.
È stato richiamato dai ricorrenti in relazione al pregiudizio della surrogazione del fideiussore; la Corte non ne affronta il merito.
Richiamato dai ricorrenti sul riparto dell’onere della prova; la Corte osserva che le censure miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto, non consentita in cassazione.
Richiamato per contestare l’apprezzamento delle prove; la Corte ribadisce che la valutazione delle risultanze istruttorie è riservata al giudice di merito.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Il motivo formulato come violazione di legge è inammissibile quando si risolve nella mera riproposizione di questioni di fatto e in una contrapposizione alla motivazione della sentenza impugnata.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
Il vizio di nullità per motivazione è configurabile solo in presenza di anomalia motivazionale rilevante ai sensi dell’art. 132 c.p.c.; non è deducibile il semplice cattivo esercizio del potere di valutazione delle prove.
La Corte qualifica come inammissibile il ricorso che si risolva in un "non motivo", privo di specifica critica alla ratio decidendi.
La motivazione è sufficiente se espone in modo conciso gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione; non occorre confutare singolarmente ogni argomento delle parti.
Richiamato per la trattazione camerale del ricorso in Cassazione.
Richiamato con riferimento alla proposta di definizione del giudizio nel parallelo procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo.
Richiamato per l’opposizione a decreto ingiuntivo pendente nel parallelo giudizio.
art. 101 TFUE
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla dedotta nullità antitrust delle clausole fideiussorie conformi al modello ABI.
l. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a)
Richiamato dai ricorrenti quale base della dedotta invalidità delle clausole fideiussorie asseritamente frutto di intesa restrittiva.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo che, pur formalmente prospettato come violazione di legge, si limiti a riproporre le stesse questioni di fatto già dedotte nei gradi di merito, senza un confronto puntuale con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Il vizio di motivazione o di nullità della sentenza non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle prove: l’apprezzamento delle risultanze istruttorie e la scelta di quelle ritenute più idonee spettano al giudice di merito.
- Nell’azione revocatoria ordinaria l’eventus damni si accerta con riferimento al momento dell’atto dispositivo e ricorre anche quando l’atto renda semplicemente più incerta o difficoltosa la soddisfazione del credito, senza necessità di dimostrare una totale incapienza patrimoniale.
- Ai fini della revocatoria è irrilevante, di regola, che il debitore o un coobbligato disponga di altre garanzie o che il creditore possa rivalersi anche su altri patrimoni: ciò non esclude che l’atto contestato abbia inciso negativamente sulla garanzia patrimoniale del debitore convenuto.
- La scientia damni può essere desunta dal complesso delle circostanze concrete e non richiede una motivazione analitica su ogni allegazione difensiva, essendo sufficiente una decisione che esponga in modo chiaro le ragioni del convincimento del giudice.
- Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice d’appello, pur senza esaminare singolarmente ogni argomento, abbia espressamente respinto le censure delle parti e abbia reso una motivazione compatibile con la decisione adottata.
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