Cassazione Civile, Ordinanza n. 32245/2023 del 21/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Alcuni lavoratori dipendenti di una società della grande distribuzione, addetti a un ipermercato di Torino e collocati in CIGS a zero ore per crisi aziendale, hanno agito sostenendo che, con atto notarile del 20 novembre 2020, la società datrice aveva ceduto a una società del gruppo CONAD il ramo di azienda relativo al punto vendita di corso Romania. Secondo i lavoratori, l'operazione riguardava in realtà l'intera azienda o comunque un'entità produttiva autonoma e non un vero ramo di azienda, con illegittima esclusione di parte del personale dal trasferimento. Hanno quindi chiesto l'accertamento del trasferimento ex art. 2112 c.c., la prosecuzione dei rapporti di lavoro con la cessionaria e il pagamento delle somme maturate. Il Tribunale ha accolto; la Corte d'appello ha confermato, ritenendo che l'oggetto ceduto coincidesse con l'intero punto vendita e che le ulteriori operazioni prospettate dalle società fossero mere locazioni immobiliari non idonee a escludere la violazione dell'art. 2112 c.c. Le società hanno proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: violazione dell'art. 2112 c.c. per errata interpretazione della preesistenza e dell'autonomia funzionale del ramo; vizio di motivazione ex art. 132 c.p.c.; errata lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2112 c.c. e delle norme sui licenziamenti collettivi; omesso esame di fatti decisivi e mancata valutazione di prove; erronea mancata declaratoria di nullità/inefficacia del trasferimento a seguito della ritenuta inesistenza del ramo. In memoria le società hanno rinunciato al quinto motivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse il quinto motivo, rinunciato dalle ricorrenti. Ha ritenuto inammissibili le censure ex art. 360, n. 5, c.p.c. per la presenza di doppia conforme tra merito di primo e secondo grado. Ha inoltre escluso il vizio di motivazione apparente ex art. 132 c.p.c., rilevando che la sentenza impugnata esponeva chiaramente il percorso logico-giuridico seguito. Nel merito, ha ritenuto corretto l'accertamento della Corte d'appello secondo cui l'operazione del 20 novembre 2020 non configurava il trasferimento di un ramo di azienda autonomo e preesistente, ma il trasferimento dell'intera azienda o dell'intero punto vendita, con una riduzione della superficie e una massiccia riduzione del personale in violazione dell'art. 2112 c.c. e della l. n. 223/1991 sui licenziamenti collettivi. La Corte ha confermato che la verifica dell'autonomia funzionale e della preesistenza del ramo integra un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua e non apparente. Le ricorrenti sono state condannate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dato atto del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
norma posta a tutela della posizione dei lavoratori nei trasferimenti d'azienda; la verifica del ramo richiede l'accertamento dell'autonomia funzionale e della preesistenza dell'entità trasferita, valutando il complesso delle circostanze fattuali dell'operazione.
la sua mancata o incompleta osservanza nel tentativo di conciliazione non è stata ritenuta sanzionata a pena di nullità nel caso concreto.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
il vizio sussiste solo in presenza di obiettiva carenza del criterio logico della decisione o di motivazione meramente apparente.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è utilizzabile per censurare il vizio di sussunzione quando alla fattispecie accertata sia applicata una norma per ipotesi diverse; nel caso concreto la censura è stata esclusa.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato con riferimento al dedotto vizio di motivazione e alla nullità della sentenza, esclusa dalla Corte.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo; non copre la mancata valutazione di singoli elementi istruttori, specie in presenza di doppia conforme.
richiamato per il rito camerale e per la possibilità di deposito di memorie; le ricorrenti hanno rinunciato al quinto motivo in memoria.
richiamata come disciplina dei licenziamenti collettivi, che l'operazione societaria avrebbe eluso secondo i giudici di merito.
richiamato quale parametro per la liquidazione delle spese di lite.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel trasferimento di azienda o di ramo, l'accertamento dell'autonomia funzionale e della preesistenza dell'entità ceduta è un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, censurabile in cassazione solo per vizio di sussunzione o per omesso esame di un fatto storico decisivo.
- Ai fini dell'art. 2112 c.c. occorre guardare alla sostanza economico-organizzativa dell'operazione e al complesso delle circostanze concrete, non alla sola qualificazione formale attribuita dalle parti all'atto di cessione.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di sindacare la mera insufficienza della valutazione delle prove, né l'omessa considerazione di singoli elementi istruttori quando il fatto storico rilevante sia stato comunque esaminato.
- La motivazione è apparente solo se non consente di ricostruire l'iter logico-giuridico seguito dal giudice; se il percorso argomentativo è percepibile, il vizio non sussiste anche in presenza di sintesi estrema.
- Nel settore dei trasferimenti d'azienda, operazioni di frazionamento o riduzione del perimetro aziendale che abbiano l'effetto di espellere una parte significativa del personale possono integrare un aggiramento delle norme imperative poste a tutela dell'occupazione e della disciplina dei licenziamenti collettivi.
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