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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32241/2023 del 21/11/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal passaggio di attività tra due banche cooperative, nel contesto della crisi della cedente e della successiva acquisizione da parte della cessionaria. Alcuni dipendenti hanno chiesto di accertare che il passaggio integrasse un trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c., con conseguente continuità automatica del rapporto di lavoro alle condizioni originarie e irrilevanza degli accordi individuali di cessione del contratto e dei verbali di conciliazione sottoscritti. La Corte d'appello ha accolto la tesi dei lavoratori ritenendo che vi fosse un trasferimento d'azienda, che non fosse valida alcuna deroga alle tutele dell'art. 2112 c.c., che l'accordo sindacale del 6/6/2015 non fosse idoneo a derogare alla disciplina legale e che gli accordi individuali fossero nulli perché fondati su un presupposto errato e perché aventi a oggetto diritti futuri. In cassazione la banca ha proposto sei motivi: 1) errata applicazione del termine di decadenza di cui all'art. 32 l. 183/2010; 2) violazione degli artt. 115 c.p.c., 2697 e 2112 c.c. per l'affermazione di un trasferimento d'azienda e di condotte fraudolente senza prova; 3) violazione dell'art. 2112 c.c. per avere configurato un trasferimento nonostante la cedente fosse priva dell'autorizzazione bancaria e in liquidazione coatta; 4) violazione dell'art. 47 l. 428/1990, dell'art. 22 del c.c.n.l. credito e delle norme bancarie sul presupposto che vi fossero i presupposti per una deroga convenzionale all'art. 2112 c.c.; 5) violazione dell'art. 8 l. 148/2011 per l'asserita possibilità di regolare in deroga il trasferimento d'azienda; 6) violazione degli artt. 2113 e 1406 c.c. per la ritenuta nullità degli accordi individuali di conciliazione e per l'incompatibilità tra cessione del contratto e trasferimento d'azienda.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, ribadendo che la domanda del lavoratore volta ad accertare il passaggio del rapporto al cessionario in un trasferimento d'azienda non è soggetta ai termini decadenziali dell'art. 32 l. 183/2010, perché tali termini riguardano l'impugnazione di atti datoriali e non l'accertamento della prosecuzione del rapporto ex lege. Ha dichiarato in parte inammissibili e in parte infondati gli altri motivi, osservando che la censura sulla qualificazione dell'operazione tendeva in sostanza a una rivalutazione del merito, preclusa in cassazione; ha inoltre affermato che il giudice di merito aveva motivatamente ritenuto perfezionato un trasferimento di azienda e non una mera cessione di attività e passività, con mancato rispetto della procedura di cui all'art. 47 l. 428/1990. È stata esclusa la possibilità di deroga in mancanza di un valido accordo collettivo e si è ribadito che l'art. 8 l. 148/2011 non consente deroghe alla disciplina del trasferimento d'azienda nei termini prospettati. Quanto all'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria, la Corte ha chiarito che essa non è un bene trasferibile e non incide sulla configurabilità dell'azienda ex art. 2112 c.c.; pertanto la sua revoca in capo alla cedente non esclude il trasferimento. È stata infine confermata la nullità degli accordi individuali di conciliazione perché contrari alla disciplina imperativa dell'art. 2112 c.c. e aventi ad oggetto diritti futuri. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2112 c.c.

    La disciplina del trasferimento d'azienda si applica anche al passaggio del compendio bancario; il rapporto di lavoro prosegue ope legis alle condizioni originarie e non è neutralizzato dalla mancanza o revoca dell'autorizzazione amministrativa della cedente.

  • art. 32, comma 4, lett. c) e d), L. 183/2010

    I termini decadenziali non si applicano alla domanda del lavoratore volta ad accertare la prosecuzione del rapporto in capo al cessionario in ipotesi di trasferimento d'azienda; tali norme riguardano l'impugnazione di atti datoriali o fattispecie interpositorie.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura sul punto è stata ritenuta non decisiva perché diretta in sostanza a contestare l'accertamento di merito sulla natura dell'operazione.

  • art. 2697 c.c.

    La doglianza è stata respinta poiché la ricorrente mirava a una diversa lettura del materiale probatorio, senza evidenziare un reale errore di riparto dell'onere della prova.

  • art. 47 L. 428/1990

    La deroga all'art. 2112 c.c. richiede un accordo collettivo validamente concluso nell'ambito della procedura sindacale; in mancanza, la deroga non opera.

  • art. 22 c.c.n.l. 21/12/2012 settore credito

    L'accordo richiamato non è stato ritenuto equivalente a quello richiesto per derogare alla disciplina legale del trasferimento d'azienda.

  • art. 8 L. 148/2011

    Non è idoneo, nel caso esaminato, a introdurre deroghe alla tutela propria del trasferimento d'azienda né a ricomprendere tale materia tra quelle oggetto dei contratti di prossimità.

  • art. 1406 c.c.

    La cessione del contratto non elide la disciplina imperativa del trasferimento d'azienda quando ricorrono i presupposti dell'art. 2112 c.c.

  • art. 2113 c.c.

    Le rinunce e transazioni individuali risultano inefficaci/nulli quando contrastano con diritti derivanti da norme imperative e riguardano diritti futuri.

  • art. 14 d.lgs. n. 385/1993

    L'autorizzazione bancaria deve essere rilasciata al soggetto che intenda esercitare l'attività e non si trasferisce insieme al compendio aziendale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Ricorrono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente.

Massime di principio

  • Nel trasferimento d'azienda, la domanda del lavoratore che chiede l'accertamento del passaggio del rapporto al cessionario non è soggetta ai termini decadenziali previsti per l'impugnazione di atti datoriali, perché mira all'applicazione diretta della disciplina legale del trasferimento.
  • La qualificazione di un'operazione come trasferimento d'azienda o come mera cessione di attività e passività è questione di fatto rimessa al giudice di merito; in cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio sotto la veste della violazione di legge.
  • La deroga all'art. 2112 c.c. nei trasferimenti d'azienda in crisi presuppone un accordo collettivo validamente concluso secondo la procedura prevista dall'art. 47 l. 428/1990; se l'accordo collettivo non è validamente formato, la deroga non produce effetti.
  • L'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività bancaria non costituisce un bene dell'azienda cedibile o trasferibile insieme al compendio, ma deve essere autonomamente acquisita dal soggetto subentrante.
  • Gli accordi individuali di cessione del contratto o di conciliazione non possono validamente neutralizzare la disciplina imperativa del trasferimento d'azienda quando siano contrari all'art. 2112 c.c. o rinuncino a diritti futuri tutelati dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaImpugnazioniCessione del credito
RamiLavoroProcesso civileContratti
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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