Cassazione Civile, Ordinanza n. 32255/2023 del 21/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento intimato per superamento del periodo di comporto a un dipendente che sosteneva di aver subito, prima e durante il rapporto, condotte mobbizzanti idonee a giustificare l'assenza per malattia e che rivendicava inoltre somme per lavoro straordinario, mansioni superiori, ferie non godute, 14ª mensilità e scatti aziendali, oltre al risarcimento del danno biologico e patrimoniale. La Corte d'appello aveva confermato solo in parte la decisione di primo grado: accoglimento limitato a 14ª mensilità e scatti, rigetto delle altre domande. Con il primo motivo il ricorrente denunciava violazione degli artt. 414, 421 e 437 c.p.c., 2087 e 2110 c.c. e art. 111 Cost., sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente giudicato generiche e insufficienti le allegazioni sui fatti di mobbing e sulle conseguenti pretese economiche, e che avesse omesso di esercitare i poteri istruttori officiosi. Con il secondo motivo denunciava violazione della l. n. 4/1953 e degli artt. 2113 e 2697 c.c., contestando il rigetto della domanda di indennità sostitutiva delle ferie non godute: assumeva che la mancata contestazione delle buste paga sottoscritte "per ricevuta" non precludesse la prova del credito in giudizio e che il giudice avesse attribuito a tali documenti un valore probatorio improprio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che la censura non colpisse correttamente la ratio decidendi, poiché la doglianza investiva in sostanza la valutazione di merito sulla genericità delle allegazioni del ricorso introduttivo, non dedotta nei termini propri di un vizio processuale o di un vizio motivazionale nei limiti consentiti; inoltre ha rilevato che la mancata attivazione dei poteri istruttori officiosi era stata adeguatamente giustificata dalla genericità delle allegazioni. Quanto al secondo motivo, la Corte ha dichiarato l'inammissibilità del motivo, osservando che il giudice di merito non aveva fondato il rigetto solo sulla sottoscrizione delle buste paga "per ricevuta", ma anche su ulteriori elementi indiziari (coerenza dei dati tra le buste paga, mancata contestazione protratta nel tempo, indicazione finale della monetizzazione delle ferie); ha poi rilevato il difetto di autosufficienza del ricorso per cassazione, perché non erano stati trascritti o riassunti nei loro esatti termini i documenti invocati e non era stata indicata la loro sede processuale. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La deduzione di violazione di legge deve confrontarsi con la specifica ratio della sentenza impugnata e non può risolversi in un mero dissenso sulla ricostruzione o interpretazione dei fatti.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
L'errore nella rilevazione o qualificazione dell'atto introduttivo, quando si traduca in nullità processuale o violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, va denunciato come vizio di nullità processuale.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Le censure sul ragionamento decisorio o sull'omesso esame di fatti decisivi possono essere veicolate nei limiti propri del vizio motivazionale, non come violazione di legge.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente i documenti e gli atti richiamati, con trascrizione o riassunto del loro contenuto e indicazione della sede processuale, a pena di inammissibilità.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
Ai fini dell'ammissibilità del ricorso è necessaria la produzione degli atti e documenti sui quali il ricorso si fonda, con riferimento specifico al loro contenuto.
art. 414 c.p.c.
Nel rito del lavoro le allegazioni dell'atto introduttivo devono essere sufficientemente specifiche e circostanziate per consentire il contraddittorio e l'istruzione probatoria.
art. 421 c.p.c.
L'esercizio dei poteri istruttori ufficiosi nel rito del lavoro è discrezionale e può essere censurato solo nei limiti del vizio motivazionale, quando la mancata attivazione non sia adeguatamente giustificata.
art. 437 c.p.c.
Anche in appello nel rito del lavoro i poteri officiosi seguono un apprezzamento discrezionale del giudice e non possono supplire a un quadro allegatorio carente.
art. 2087 c.c.
È richiamato come norma invocata dal ricorrente a fondamento della pretesa risarcitoria per condotte asseritamente mobbizzanti, ma la censura viene respinta per genericità delle allegazioni.
art. 2110 c.c.
È richiamato in relazione alle conseguenze dell'assenza per malattia e al superamento del comporto; la Corte non ne afferma un principio autonomo, ma valuta la sufficienza delle allegazioni a sostegno della domanda.
art. 111 Cost.
È evocato in relazione al dovere di motivazione e al giusto processo, ma non conduce all'accoglimento del motivo.
L. n. 4/1953
È richiamata dal ricorrente nel censurare il rigetto della domanda sulle ferie non godute, ma senza incidere sulla motivazione della sentenza impugnata.
art. 2113 c.c.
È richiamato per sostenere l'irrilevanza della mancata contestazione delle buste paga rispetto alla possibilità di far valere il credito in giudizio.
art. 2697 c.c.
È evocato in tema di riparto dell'onere probatorio; la Corte ribadisce che la valutazione del materiale documentale e indiziario è rimessa al giudice di merito.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
A seguito del rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la denuncia di violazione di legge non può limitarsi ad affermare che il giudice di merito ha male valutato i fatti o male interpretato la domanda: occorre indicare specificamente quale regula iuris sarebbe stata violata e in che termini la sentenza se ne sarebbe discostata.
- La qualificazione della domanda e la valutazione della sufficienza delle allegazioni sono attività tipicamente riservate al giudice di merito; in cassazione sono sindacabili solo se si deduce correttamente una nullità processuale, un errore di qualificazione giuridica dei fatti o un vizio motivazionale nei limiti consentiti.
- Nel rito del lavoro, i poteri istruttori officiosi del giudice hanno natura discrezionale e non suppliscono alla totale o sostanziale genericità delle allegazioni di parte; il loro mancato esercizio è censurabile solo se la motivazione della decisione non dia conto adeguatamente della scelta compiuta.
- Le buste paga sottoscritte "per ricevuta" provano la consegna del documento, ma non bastano, da sole, a dimostrare l'effettivo pagamento; tuttavia il giudice di merito può valorizzarne insieme ad altri elementi il significato probatorio complessivo secondo il proprio prudente apprezzamento.
- Il ricorso per cassazione che deduca errori nella valutazione di documenti deve rispettare il principio di autosufficienza, indicando con precisione sede processuale, contenuto e rilevanza dei documenti stessi; in mancanza, la censura è inammissibile.
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