Cassazione Civile, Ordinanza n. 32230/2023 del 21/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal passaggio di attività tra due banche del credito cooperativo, nell'ambito del quale alcuni dipendenti hanno chiesto di accertare che il rapporto di lavoro fosse proseguito alle dipendenze della società subentrante ai sensi dell'art. 2112 c.c., con conseguente irrilevanza degli accordi individuali di cessione del contratto e dei verbali di conciliazione sottoscritti nel 2015. La banca ricorrente ha impugnato la sentenza di appello che aveva confermato tale impostazione, articolando sei motivi: 1) ha contestato l'applicazione del termine decadenziale di cui all'art. 32, comma 4, lett. c) e d), L. n. 183/2010, sostenendo che dovesse operare anche quando il lavoratore chieda di essere incluso nella platea dei dipendenti trasferiti; 2) ha denunciato la violazione degli artt. 115 c.p.c., 2697 e 2112 c.c., lamentando che la Corte territoriale avesse attribuito alla banca condotte fraudolente senza prova e avesse qualificato l'operazione come trasferimento d'azienda; 3) ha censurato l'applicazione dell'art. 2112 c.c. in presenza della revoca dell'autorizzazione bancaria alla cedente e della sua liquidazione coatta amministrativa, sostenendo che mancasse l'autonomia funzionale del ramo ceduto; 4) ha invocato la deroga all'art. 2112 c.c. sulla base dell'art. 47 L. n. 428/1990, dell'art. 22 del c.c.n.l. di settore e delle norme del t.u.b., assumendo che vi fosse una crisi d'impresa e una procedura sindacale idonea a consentire condizioni diverse; 5) ha richiamato l'art. 8 L. n. 148/2011, sostenendo che gli accordi di prossimità potessero incidere anche sulla disciplina del trasferimento d'azienda; 6) ha infine invocato gli artt. 2113 e 1406 c.c. per affermare la validità degli accordi individuali di cessione del contratto e conciliazione, in alternativa alla qualificazione dell'operazione come trasferimento d'azienda. La Corte di cassazione ha respinto tutte le censure, ritenendo non soggetta a decadenza l'azione del lavoratore che mira all'accertamento della continuità del rapporto ex art. 2112 c.c.; ha confermato che l'operazione integrava un trasferimento d'azienda e non una mera cessione di attività e passività; ha escluso che la revoca dell'autorizzazione bancaria alla cedente impedisse la configurabilità del trasferimento, perché l'autorizzazione amministrativa non è un bene trasferibile né un elemento costitutivo dell'azienda bancaria; ha ritenuto non validamente operante una deroga all'art. 2112 c.c. in mancanza di un accordo collettivo legittimamente concluso ai sensi dell'art. 47 L. n. 428/1990; ha escluso l'applicabilità dell'art. 8 L. n. 148/2011 alla materia del trasferimento d'azienda; ha infine confermato la nullità degli accordi individuali in quanto contrari a norma imperativa e aventi ad oggetto diritti futuri.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso della banca cessionaria, confermando la sentenza d'appello che aveva riconosciuto la continuità dei rapporti di lavoro in capo alla società subentrante ex art. 2112 c.c., dichiarato irrilevanti gli accordi individuali di cessione del contratto e escluso la validità di una deroga pattizia alla disciplina legale. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 32, comma 4, lett. c) e d), L. n. 183/2010
La decadenza non si applica alla domanda del lavoratore che chiede l'accertamento della prosecuzione del rapporto di lavoro in capo al cessionario nel caso di trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c.; la norma opera per l'impugnazione di provvedimenti datoriali o per ipotesi interpositorie, non per questa fattispecie.
art. 115 c.p.c.
La censura sulla violazione del principio di non contestazione/prova non è stata ritenuta idonea a scalfire l'accertamento di merito svolto dai giudici di merito.
art. 2697 c.c.
La doglianza sull'onere della prova è stata respinta perché diretta, in sostanza, a contestare l'accertamento fattuale del trasferimento d'azienda.
art. 2112 c.c.
Si applica quando vi è trasferimento di un'entità economica organizzata; la perdita dell'autorizzazione amministrativa in capo alla cedente non esclude il trasferimento, né l'operazione può essere ridotta a mera cessione di attività e passività.
art. 47 L. n. 428/1990
Le deroghe alla disciplina dell'art. 2112 c.c. richiedono un accordo collettivo validamente concluso con le organizzazioni sindacali; in difetto, la deroga non opera.
art. 22, parte terza, c.c.n.l. 21/12/2012 settore credito
La procedura contrattuale richiamata non è stata ritenuta equivalente né idonea a sostituire la procedura legale prevista per il trasferimento d'azienda.
art. 8, comma 1, L. n. 148/2011
La disciplina dei c.d. contratti di prossimità non è stata ritenuta applicabile alla materia del trasferimento d'azienda, secondo la ricostruzione accolta dalla Corte.
art. 1406 c.c.
La cessione del contratto non è stata ritenuta idonea a elidere la disciplina imperativa del trasferimento d'azienda quando l'operazione presenti i presupposti dell'art. 2112 c.c.
art. 2113 c.c.
Le rinunce e transazioni individuali sono inefficaci/nulli quando intervengono su diritti futuri e si pongono in contrasto con norme imperative che regolano il trasferimento d'azienda.
art. 14 t.u.b. (d.lgs. n. 385/1993)
L'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria deve essere ottenuta dal soggetto che intende svolgere l'attività e non è trasferibile insieme al compendio aziendale.
art. 70 e ss. d.lgs. n. 385/1993
Richiamato dalla ricorrente per il quadro della crisi e della liquidazione coatta dell'ente bancario, senza che ciò incidesse sulla soluzione della Corte.
art. 80 e ss. d.lgs. n. 385/1993
Richiamato dalla ricorrente nel contesto della liquidazione coatta amministrativa della banca cedente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Accertata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato richiamato in dispositivo.
art. 118 disp. att. c.p.c.
La Corte richiama precedenti conformi ai fini della motivazione per relationem.
art. 1362 ss. c.c.
La Corte precisa che eventuali censure sull'interpretazione dell'accordo sindacale avrebbero dovuto essere prospettate come violazione dei canoni ermeneutici contrattuali, cosa non avvenuta.
Massime di principio
- Nel caso di trasferimento d'azienda, l'azione del lavoratore diretta ad accertare la prosecuzione del rapporto con il cessionario non è soggetta ai termini decadenziali previsti per l'impugnazione di atti datoriali, perché non mira a contestare un recesso o un altro provvedimento formale, ma a far valere l'automatica continuità ex lege del rapporto.
- Ai fini dell'art. 2112 c.c. rileva l'effettivo trasferimento di un'entità economica organizzata; la mancanza o revoca di un'autorizzazione amministrativa in capo al cedente non esclude, di per sé, la configurabilità del trasferimento, se il compendio aziendale conserva la sua autonomia funzionale.
- Le deroghe convenzionali alla disciplina del trasferimento d'azienda sono ammissibili solo nei limiti e con le forme previste dalla legge e presuppongono un accordo collettivo validamente concluso con le organizzazioni sindacali; in mancanza, gli accordi individuali contrari alla tutela legale non sono opponibili.
- La disciplina dei contratti di prossimità non può essere invocata in modo automatico per comprimere le garanzie dell'art. 2112 c.c. se la materia concreta non rientra nell'ambito oggettivo della norma e se la censura non investe specificamente l'esegesi della disposizione invocata.
- Gli accordi individuali di cessione del contratto o di conciliazione, anche se sottoscritti in sede protetta, sono inefficaci o nulli quando presuppongano erroneamente la non applicabilità dell'art. 2112 c.c. oppure comportino rinunce a diritti futuri in contrasto con norme imperative.
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