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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32237/2023 del 21/11/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Alcuni lavoratori addetti a un ipermercato di Torino, collocati in CIGS a zero ore per crisi aziendale, hanno contestato l’operazione del 20 novembre 2020 con cui la società titolare del punto vendita ha ceduto a una società del gruppo CONAD il complesso organizzato per l’esercizio dell’attività commerciale e, nella stessa data, quest’ultima lo ha affittato a un’altra società del medesimo gruppo. I lavoratori hanno sostenuto che non si trattasse di un mero trasferimento di un ramo, ma del trasferimento dell’intera azienda o comunque dell’unità produttiva, con conseguente applicazione dell’art. 2112 c.c. e prosecuzione ex lege dei rapporti di lavoro con la società subentrante, oltre al diritto all’assunzione/inserimento nel punto vendita e al pagamento delle retribuzioni non percepite dal 20 novembre 2020 fino all’effettivo trasferimento. Il Tribunale e la Corte d’appello hanno accolto le domande. Le società hanno quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) violazione dell’art. 2112 c.c. per errata lettura del requisito della preesistenza del ramo d’azienda; (2) vizio di motivazione ex art. 132 c.p.c. per asserita contraddittorietà nel trattamento di analoghe operazioni di ramo d’azienda; (3) violazione dell’art. 2112 c.c. e interpretazione non conforme alla tutela occupazionale, con richiamo alla normativa sui licenziamenti collettivi; (4) omesso esame di fatti decisivi e mancata ammissione/valutazione di prove su ulteriori cessioni e sui criteri di selezione del personale trasferito; (5) violazione dell’art. 2112 c.c. per avere la sentenza qualificato l’operazione come trasferimento dell’intera azienda senza trarne la conseguenza della nullità/inefficacia del trasferimento dei rapporti di lavoro. Con memoria le ricorrenti hanno rinunciato al quinto motivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il quinto motivo per sopravvenuta carenza di interesse e ha rigettato gli altri motivi, ritenendoli in parte inammissibili e in parte infondati. Ha confermato la decisione di merito che aveva qualificato l’operazione come trasferimento dell’intero punto vendita/azienda, con applicazione dell’art. 2112 c.c. e conseguente tutela dei lavoratori, evidenziando che l’operazione era stata strutturata in modo da eludere la disciplina imperativa posta a tutela dell’occupazione e delle garanzie sui licenziamenti collettivi. Le società ricorrenti sono state condannate in solido alle spese del giudizio di legittimità e agli oneri di legge ex art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 2112 c.c.

    La norma tutela la posizione dei lavoratori nelle vicende circolatorie dell’impresa; per verificare un trasferimento di ramo d’azienda occorre accertare in fatto l’autonomia funzionale dell’entità economica ceduta e valutare il complesso delle circostanze concrete dell’operazione. Se l’operazione maschera il trasferimento dell’intera azienda o è volta a eludere tutele imperative, si applica la disciplina protettiva dei lavoratori.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Il vizio di motivazione ricorre solo in caso di obiettiva carenza dell’apparato argomentativo o di motivazione meramente apparente; non basta il dissenso sulla ricostruzione dei fatti quando il percorso logico-giuridico della decisione sia percepibile.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La violazione di legge è configurabile anche come vizio di sussunzione quando al fatto accertato sia applicata una norma dettata per fattispecie diversa; nel caso concreto la Corte ha escluso che vi fosse errore di sussunzione.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La censura è stata esaminata con riguardo al dedotto vizio motivazionale, ma la motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta sufficiente e comprensibile.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti; non riguarda l’omessa valutazione di singoli elementi istruttori, se il fatto storico è comunque stato preso in considerazione. Inoltre è inammissibile in presenza di doppia conforme.

  • art. 420 c.p.c.

    La Corte ha ritenuto sostanzialmente espletato il tentativo di conciliazione e comunque la sua eventuale violazione non assistita da sanzione di nullità.

  • L. n. 223/1991

    Richiamata come disciplina imperativa in tema di licenziamenti collettivi, che non può essere aggirata mediante artificiose operazioni societarie o di riorganizzazione dell’attività.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La decisione è stata assunta in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002

    Sussistendone i presupposti processuali, è stato disposto il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel trasferimento di azienda o di ramo, la verifica della preesistenza e dell’autonomia funzionale dell’entità ceduta è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di sussunzione o dell’omesso esame di un fatto storico decisivo.
  • Ai fini dell’art. 2112 c.c. non conta la mera denominazione formale dell’operazione, ma la sostanza economico-organizzativa dell’assetto trasferito, da desumere dal complesso delle circostanze concrete (tipo di impresa, beni materiali e immateriali, personale, continuità dell’attività).
  • L’operazione societaria che, sotto l’apparenza di un trasferimento di ramo, realizzi in concreto il passaggio dell’intera azienda o un assetto finalizzato a eludere tutele imperative dei lavoratori non può sottrarsi alla disciplina protettiva dell’art. 2112 c.c. e delle norme sui licenziamenti collettivi.
  • Il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non consente di censurare la mera insufficiente valorizzazione delle prove: occorre l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non di singoli elementi istruttori.
  • La motivazione è affetta da nullità solo se manchi del tutto o sia meramente apparente; è invece sufficiente quando renda percepibile il ragionamento seguito dal giudice, anche se la parte non lo condivida.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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