Cassazione Civile, Ordinanza n. 32260/2023 del 21/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Alcuni lavoratori, addetti a un ramo d'azienda poi ceduto, avevano chiesto la condanna della originaria datrice di lavoro e della cessionaria al pagamento di differenze retributive e accessorie, sostenendo che le maggiorazioni per lavoro domenicale e per lavoro prestato nel giorno di riposo derivante dalla c.d. settimana corta dovessero incidere su vari istituti indiretti e differiti (tredicesima, ferie, permessi retribuiti, festività infrasettimanali, TFR, indennità televisiva), oltre che su compensi per specifiche giornate festive e su una pretesa risarcitoria per omissione contributiva. I ricorrenti contestavano inoltre l'interpretazione del contratto collettivo nazionale e dell'accordo integrativo aziendale data dai giudici di merito, sia quanto al requisito della continuità del lavoro domenicale sia quanto al criterio di calcolo dell'indennità televisiva. In cassazione deducevano: violazione delle norme del CNLG e degli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto necessario il carattere continuativo anche per il lavoro domenicale; violazione dell'art. 414 c.p.c. e omesso esame di conteggi e documenti per la ritenuta carenza di allegazioni sulla continuità; violazione dei canoni ermeneutici per l'uso del comportamento successivo delle parti stipulanti nell'interpretazione del contratto collettivo; violazione dell'art. 1362 c.c. per il calcolo dell'indennità televisiva sui minimi tabellari senza l'aumento del 10% previsto dall'accordo integrativo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo e il terzo motivo, affermando che l'interpretazione della clausola collettiva sulla computabilità delle maggiorazioni negli istituti indiretti era corretta e che il requisito della continuità poteva essere richiesto anche per il lavoro domenicale, alla luce del testo, della coerenza sistematica e del comportamento successivo delle parti stipulanti, consentito come criterio interpretativo anche per i contratti collettivi. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, sia perché proposto in presenza di doppia conforme senza rispettare gli oneri di specificazione previsti dall'art. 348-ter c.p.c., sia perché la doglianza investiva non un fatto storico omesso ma l'interpretazione degli atti e la valutazione di merito. Ha inoltre ritenuto infondato il quarto motivo, reputando corretta l'interpretazione dell'accordo integrativo aziendale secondo cui l'indennità televisiva va calcolata sui minimi tabellari della categoria previsti dal contratto collettivo, senza automaticamente incorporare l'aumento del 10% richiamato in altra clausola. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Consente di denunciare in cassazione la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e, per i contratti collettivi, impone l'interpretazione secondo i canoni degli artt. 1362 ss. c.c.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non di questioni o punti giuridici, né della mera interpretazione degli atti.
art. 414 c.p.c.
Richiede adeguata allegazione dei fatti e delle domande nel ricorso introduttivo di primo grado.
artt. 1362 c.c., 1363 c.c. e 1366 c.c.
Sono i canoni di interpretazione del contratto applicabili anche ai contratti collettivi; la mera contrapposizione di una diversa lettura non basta per cassare la decisione di merito.
art. 348-ter c.p.c., ultimo comma
In caso di doppia conforme, limita la deducibilità del vizio ex art. 360, n. 5 c.p.c. se il ricorrente non indica le differenti rationes decidendi di primo e secondo grado.
art. 1 delle Norme transitorie e di attuazione del c.c.n.l.
"Retribuzione"; nota a verbale punto 1 e punto 3
Le maggiorazioni per lavoro domenicale e, ove esistano con carattere continuativo, per il giorno di riposo da settimana corta incidono su vari istituti indiretti; il testo e la struttura della clausola consentono di richiedere la continuità anche per il lavoro domenicale.
artt. 3 e 9 del contratto integrativo aziendale
L'indennità televisiva va calcolata sulla base dei minimi tabellari di categoria previsti dal contratto collettivo; il richiamo all'incremento del 10% non impone, nel caso concreto, una base di calcolo diversa.
art. 13 d.P.R. n. 115/2002, comma 1-bis
Presuppone il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, ove dovuto.
Massime di principio
- Nei contratti collettivi, l'incidenza di emolumenti accessori su istituti indiretti o differiti non si presume in via generale, ma richiede una specifica previsione normativa o negoziale.
- L'interpretazione di una clausola collettiva va condotta secondo i criteri degli artt. 1362 ss. c.c., valorizzando il testo, il sistema complessivo e, se pertinente, il comportamento successivo delle parti stipulanti.
- Quando una prestazione è remunerata per lavoro reso in un giorno normalmente destinato al riposo, la previsione di una disciplina uniforme per la sua incidenza sugli istituti retributivi può giustificare la lettura che richiede il carattere continuativo dell'attività anche per il lavoro domenicale.
- In sede di legittimità non è sufficiente contrapporre una diversa interpretazione del contratto a quella accolta dal giudice di merito, se la clausola è plausibilmente letta in modo coerente con il dato letterale e sistematico.
- Il vizio ex art. 360, n. 5 c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la diversa valutazione di documenti, conteggi o allegazioni difensive.
- In presenza di doppia conforme, il ricorrente che deduca il vizio di omesso esame deve indicare specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 21 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 32230/2023 del 21/11/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 21 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 32237/2023 del 21/11/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 21 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 32241/2023 del 21/11/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 21 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 32245/2023 del 21/11/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 21 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 32248/2023 del 21/11/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 21 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 32255/2023 del 21/11/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →