Cassazione Civile, Ordinanza n. 32248/2023 del 21/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da tre decreti ingiuntivi ottenuti da tre dipendenti di uno studio notarile associato per il pagamento di TFR e della mensilità di dicembre 2011. Le lavoratrici avevano dedotto di avere lavorato dal 1.12.2007 al 31.12.2011 alle dipendenze dello studio, sotto la direzione di entrambi i notai titolari. Un solo notaio propose opposizione ai decreti ingiuntivi; il Tribunale rigettò l’opposizione e la Corte d’appello confermò, ritenendo provata la riferibilità dei rapporti di lavoro anche al notaio opponente e la sua responsabilità solidale, escludendo che lo studio notarile potesse fungere da autonomo centro di imputazione dei rapporti. Nel ricorso per cassazione il notaio ha dedotto: 1) violazione del giudicato interno e dell’art. 2909 c.c., sostenendo che fosse ormai definitivo il fatto che l’assunzione fosse stata effettuata dal solo altro notaio e che tale circostanza precludesse l’affermazione di un rapporto riferibile anche a lui; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c., del diritto di difesa e dell’art. 2697 c.c., perché la Corte d’appello avrebbe pronunciato oltre la domanda, attribuendo alle lavoratrici un rapporto di lavoro di fatto con lui mai richiesto e fondato su una prova insufficiente; 3) violazione dell’art. 82 l. notarile e dell’art. 1372 c.c., sostenendo che, essendo le lavoratrici state assunte dal solo altro notaio in nome e per conto dell’associazione, solo quest’ultimo avrebbe potuto rispondere dei debiti; 4) violazione degli artt. 2094 e 2729 c.c., contestando la sussistenza di un vincolo di subordinazione e l’idoneità degli indizi valorizzati dalla Corte territoriale. In memoria ha anche eccepito l’inammissibilità del controricorso per irregolarità della procura.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto l’eccezione preliminare del ricorrente sulla validità della procura al controricorso, affermando che la specialità della procura non richiede la contestualità materiale con l’atto cui accede, purché sia congiunta e notificata con esso. Nel merito ha ritenuto infondato il primo motivo, escludendo che vi fosse giudicato interno sul fatto dell’assunzione da parte del solo altro notaio, perché la statuizione decisiva era la riferibilità dei rapporti di lavoro ad entrambi i notai, già posta a fondamento della domanda monitoria e poi accertata in giudizio. Ha dichiarato in parte inammissibili e in parte infondati gli altri motivi, osservando che le doglianze miravano in sostanza a una nuova valutazione del merito e delle prove, non consentita in cassazione. Ha ritenuto congrua la motivazione della Corte d’appello sulla subordinazione e sulla riferibilità del rapporto anche al ricorrente, valorizzando gli elementi documentali e gestori indicati nel testo. Ha inoltre escluso la violazione dell’art. 82 l. n. 89/1913, richiamando il principio secondo cui lo studio notarile associato non è un autonomo centro di imputazione di interessi né un soggetto distinto dai singoli notai associati nei rapporti con i terzi e con i dipendenti. Ha infine chiarito che non ricorre violazione dell’art. 2697 c.c. quando si contesti solo la valutazione del materiale probatorio. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 380-bis.1 c.p.c.
la causa è stata trattata in camera di consiglio con ordinanza resa nei termini del procedimento camerale
art. 83, comma 3, c.p.c.
la specialità della procura non richiede necessariamente la contestualità rispetto alla redazione dell'atto cui accede; è sufficiente la congiunzione materiale o telematica e la notificazione congiunta
art. 2909 c.c.
il giudicato interno riguarda la statuizione decisoria minima fatto-norma-effetto, non il singolo fatto isolato
art. 112 c.p.c.
la pronuncia extra petita è esclusa quando il giudice si limita ad accertare la riferibilità del rapporto già dedotta in domanda
art. 2697 c.c.
la violazione dell'onere della prova ricorre solo se il giudice attribuisce l'onere alla parte sbagliata, non quando valuta erroneamente l'esito della prova
art. 2094 c.c.
la subordinazione può essere desunta dagli elementi concreti dello svolgimento della prestazione e dalla direzione datoriale
artt. 2727 e 2729 c.c.
la prova presuntiva è legittima se gli indizi sono gravi, precisi e concordanti; non occorre un nesso causale necessario ed esclusivo
art. 82 l. 16 febbraio 1913, n. 89
lo studio notarile associato non è autonomo centro di imputazione dei rapporti e non sostituisce i singoli notai nei confronti dei terzi e dei dipendenti
art. 1372 c.c.
invocato dal ricorrente per sostenere che l'obbligazione dovesse gravare solo sul notaio che aveva assunto, ma la censura è stata respinta
art. 115 c.p.c.
non è denunciabile in cassazione una mera diversa valutazione del materiale istruttorio
art. 116 c.p.c.
la violazione è configurabile solo se il giudice utilizza prove non dedotte, disposte fuori dai limiti di legge o attribuisce valore di prova legale a elementi liberamente valutabili
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
in caso di rigetto del ricorso va dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Il giudicato interno non si forma sul singolo fatto storico isolato, ma sulla statuizione minima costituita dal nesso fatto-norma-effetto che abbia autonoma valenza decisoria nella controversia.
- In cassazione non può essere richiesto un nuovo esame del merito sotto la veste della violazione di legge: se la censura mira soltanto a ottenere una diversa lettura delle prove, essa è inammissibile o infondata.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre solo quando il giudice addossa l’onere probatorio alla parte sbagliata; se invece la doglianza investe l’apprezzamento del materiale istruttorio, il vizio è estraneo alla norma sull’onere della prova.
- La prova per presunzioni è legittima quando gli indizi siano gravi, precisi e concordanti; non è necessario che il fatto noto conduca al fatto ignoto con assoluta ed esclusiva necessità causale.
- Nell’ambito degli studi professionali associati, la responsabilità verso i terzi e verso i dipendenti resta in capo ai singoli professionisti associati quando la struttura non è configurabile come autonomo centro di imputazione di interessi.
- La subordinazione può essere desunta da un insieme di elementi fattuali, anche documentali e gestionali, che mostrino l’effettiva direzione della prestazione da parte del soggetto datore o comunque la riferibilità del rapporto a quest’ultimo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 21 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 32230/2023 del 21/11/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 21 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 32237/2023 del 21/11/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 21 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 32241/2023 del 21/11/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 21 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 32245/2023 del 21/11/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 21 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 32255/2023 del 21/11/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 21 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 32260/2023 del 21/11/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →