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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32248/2023 del 21/11/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da tre decreti ingiuntivi ottenuti da tre dipendenti di uno studio notarile associato per il pagamento di TFR e della mensilità di dicembre 2011. Le lavoratrici avevano dedotto di avere lavorato dal 1.12.2007 al 31.12.2011 alle dipendenze dello studio, sotto la direzione di entrambi i notai titolari. Un solo notaio propose opposizione ai decreti ingiuntivi; il Tribunale rigettò l’opposizione e la Corte d’appello confermò, ritenendo provata la riferibilità dei rapporti di lavoro anche al notaio opponente e la sua responsabilità solidale, escludendo che lo studio notarile potesse fungere da autonomo centro di imputazione dei rapporti. Nel ricorso per cassazione il notaio ha dedotto: 1) violazione del giudicato interno e dell’art. 2909 c.c., sostenendo che fosse ormai definitivo il fatto che l’assunzione fosse stata effettuata dal solo altro notaio e che tale circostanza precludesse l’affermazione di un rapporto riferibile anche a lui; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c., del diritto di difesa e dell’art. 2697 c.c., perché la Corte d’appello avrebbe pronunciato oltre la domanda, attribuendo alle lavoratrici un rapporto di lavoro di fatto con lui mai richiesto e fondato su una prova insufficiente; 3) violazione dell’art. 82 l. notarile e dell’art. 1372 c.c., sostenendo che, essendo le lavoratrici state assunte dal solo altro notaio in nome e per conto dell’associazione, solo quest’ultimo avrebbe potuto rispondere dei debiti; 4) violazione degli artt. 2094 e 2729 c.c., contestando la sussistenza di un vincolo di subordinazione e l’idoneità degli indizi valorizzati dalla Corte territoriale. In memoria ha anche eccepito l’inammissibilità del controricorso per irregolarità della procura.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto l’eccezione preliminare del ricorrente sulla validità della procura al controricorso, affermando che la specialità della procura non richiede la contestualità materiale con l’atto cui accede, purché sia congiunta e notificata con esso. Nel merito ha ritenuto infondato il primo motivo, escludendo che vi fosse giudicato interno sul fatto dell’assunzione da parte del solo altro notaio, perché la statuizione decisiva era la riferibilità dei rapporti di lavoro ad entrambi i notai, già posta a fondamento della domanda monitoria e poi accertata in giudizio. Ha dichiarato in parte inammissibili e in parte infondati gli altri motivi, osservando che le doglianze miravano in sostanza a una nuova valutazione del merito e delle prove, non consentita in cassazione. Ha ritenuto congrua la motivazione della Corte d’appello sulla subordinazione e sulla riferibilità del rapporto anche al ricorrente, valorizzando gli elementi documentali e gestori indicati nel testo. Ha inoltre escluso la violazione dell’art. 82 l. n. 89/1913, richiamando il principio secondo cui lo studio notarile associato non è un autonomo centro di imputazione di interessi né un soggetto distinto dai singoli notai associati nei rapporti con i terzi e con i dipendenti. Ha infine chiarito che non ricorre violazione dell’art. 2697 c.c. quando si contesti solo la valutazione del materiale probatorio. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    la causa è stata trattata in camera di consiglio con ordinanza resa nei termini del procedimento camerale

  • art. 83, comma 3, c.p.c.

    la specialità della procura non richiede necessariamente la contestualità rispetto alla redazione dell'atto cui accede; è sufficiente la congiunzione materiale o telematica e la notificazione congiunta

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato interno riguarda la statuizione decisoria minima fatto-norma-effetto, non il singolo fatto isolato

  • art. 112 c.p.c.

    la pronuncia extra petita è esclusa quando il giudice si limita ad accertare la riferibilità del rapporto già dedotta in domanda

  • art. 2697 c.c.

    la violazione dell'onere della prova ricorre solo se il giudice attribuisce l'onere alla parte sbagliata, non quando valuta erroneamente l'esito della prova

  • art. 2094 c.c.

    la subordinazione può essere desunta dagli elementi concreti dello svolgimento della prestazione e dalla direzione datoriale

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    la prova presuntiva è legittima se gli indizi sono gravi, precisi e concordanti; non occorre un nesso causale necessario ed esclusivo

  • art. 82 l. 16 febbraio 1913, n. 89

    lo studio notarile associato non è autonomo centro di imputazione dei rapporti e non sostituisce i singoli notai nei confronti dei terzi e dei dipendenti

  • art. 1372 c.c.

    invocato dal ricorrente per sostenere che l'obbligazione dovesse gravare solo sul notaio che aveva assunto, ma la censura è stata respinta

  • art. 115 c.p.c.

    non è denunciabile in cassazione una mera diversa valutazione del materiale istruttorio

  • art. 116 c.p.c.

    la violazione è configurabile solo se il giudice utilizza prove non dedotte, disposte fuori dai limiti di legge o attribuisce valore di prova legale a elementi liberamente valutabili

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    in caso di rigetto del ricorso va dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • Il giudicato interno non si forma sul singolo fatto storico isolato, ma sulla statuizione minima costituita dal nesso fatto-norma-effetto che abbia autonoma valenza decisoria nella controversia.
  • In cassazione non può essere richiesto un nuovo esame del merito sotto la veste della violazione di legge: se la censura mira soltanto a ottenere una diversa lettura delle prove, essa è inammissibile o infondata.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre solo quando il giudice addossa l’onere probatorio alla parte sbagliata; se invece la doglianza investe l’apprezzamento del materiale istruttorio, il vizio è estraneo alla norma sull’onere della prova.
  • La prova per presunzioni è legittima quando gli indizi siano gravi, precisi e concordanti; non è necessario che il fatto noto conduca al fatto ignoto con assoluta ed esclusiva necessità causale.
  • Nell’ambito degli studi professionali associati, la responsabilità verso i terzi e verso i dipendenti resta in capo ai singoli professionisti associati quando la struttura non è configurabile come autonomo centro di imputazione di interessi.
  • La subordinazione può essere desunta da un insieme di elementi fattuali, anche documentali e gestionali, che mostrino l’effettiva direzione della prestazione da parte del soggetto datore o comunque la riferibilità del rapporto a quest’ultimo.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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