Cassazione Civile, Ordinanza n. 14156/2023 del 23/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di rimborso di una parte dell'IRAP versata per l'anno d'imposta 2008. La società ricorrente, che svolgeva servizi di trasporto urbano e di area urbana prima in base a un contratto di servizio con una società del gruppo e poi, dal 10 maggio 2010, in forza di contratto stipulato direttamente con il Comune di Milano, aveva pagato l'imposta senza applicare la deduzione prevista dall'art. 11, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 446/1997 (cd. cuneo fiscale) e chiedeva il rimborso dell'eccedenza. L'Ufficio aveva respinto l'istanza; la CTP aveva negato il rimborso ritenendo che l'attività rientrasse tra quelle svolte 'in concessione e a tariffa'; la CTR aveva confermato, valorizzando la natura pubblicistica del servizio e la tariffa fissata o regolamentata dalla P.A. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) omesso esame di documenti decisivi, in particolare del contratto di gestione, che dimostrerebbero la natura privatistica del rapporto; 2) violazione dell'art. 11 d.lgs. n. 446/1997 e degli artt. 18 e 19 d.lgs. n. 422/1997, per avere la CTR qualificato il rapporto come concessorio; 3) violazione dell'art. 11 d.lgs. n. 446/1997 e della normativa regionale sulla tariffa, per erronea interpretazione del concetto di tariffa e mancato riconoscimento della deduzione IRAP; 4) richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE per possibile contrasto con la decisione della Commissione europea e con l'art. 107 TFUE.
La decisione
La Corte ha accolto i primi tre motivi di ricorso, ritenendoli fondati, e ha dichiarato assorbito il quarto motivo. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame motivato della controversia e regoli anche le spese del giudizio di legittimità. La Cassazione ha ritenuto che i giudici di merito non avessero adeguatamente verificato i presupposti applicativi dell'esclusione dal beneficio IRAP, in particolare la natura concessoria del rapporto e soprattutto il carattere remunerativo della tariffa. Ha ribadito che l'esclusione dal cuneo fiscale opera solo quando ricorrano congiuntamente concessione e tariffa remunerativa, idonea a coprire anche l'onere fiscale, così da evitare una sovracompensazione.
Norme richiamate
art. 11, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 446/1997
La deduzione IRAP da cuneo fiscale non si applica alle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori indicati; l'esclusione richiede la compresenza di concessione e tariffa remunerativa.
art. 3, comma 1, d.lgs. n. 446/1997
La deduzione spetta ai soggetti ivi indicati, con esclusione delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori elencati.
art. 87, comma 1, lett. a) e b), T.U.I.R.
Richiamato per individuare i soggetti rientranti nella categoria delle società ed enti commerciali considerati dalla disciplina IRAP.
Richiamato nel motivo di ricorso per contestare la qualificazione del rapporto e la disciplina del trasporto pubblico locale.
Richiamato nel motivo di ricorso per contestare la qualificazione del rapporto e la disciplina del trasporto pubblico locale.
art. 5, l.r. Lombardia 25 marzo 1995, n. 13
Richiamato nel motivo di ricorso in tema di tariffa del trasporto pubblico locale.
art. 6, l.r. Lombardia 25 marzo 1995, n. 13
Richiamato nel motivo di ricorso in tema di tariffa del trasporto pubblico locale.
Tab. A, n. 5, l.r. Lombardia 25 marzo 1995, n. 13
Richiamata nel motivo di ricorso in tema di tariffa del trasporto pubblico locale.
art. 267 TFUE
Invocato per la richiesta subordinata di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, poi assorbita.
art. 107 TFUE
Richiamato in relazione alla compatibilità della misura fiscale con la disciplina sugli aiuti di Stato.
art. 108 TFUE
Richiamato per descrivere il procedimento di esame della misura da parte della Commissione europea.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Base del motivo di ricorso per omesso esame di fatti decisivi e documenti rilevanti.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Base dei motivi di ricorso per violazione di legge sostanziale.
Richiamato quanto alla trattazione camerale e al deposito di memoria.
Massime di principio
- In tema di IRAP e deduzione da cuneo fiscale, l'esclusione del beneficio per le imprese operanti in concessione e a tariffa presuppone la verifica congiunta di entrambi i requisiti: non basta la sola natura concessoria del servizio, né basta la sola presenza di un prezzo regolamentato.
- La nozione di 'tariffa' rilevante ai fini dell'esclusione dal beneficio deve essere intesa come tariffa remunerativa, cioè idonea a coprire anche il costo fiscale dell'attività e a generare potenzialmente una sovracompensazione; non è sufficiente un corrispettivo genericamente fissato o regolamentato dalla pubblica amministrazione.
- Ai fini dell'applicazione della disciplina agevolativa o della sua esclusione, il giudice di merito deve accertare in modo puntuale la natura del rapporto di affidamento del servizio e le caratteristiche economiche della tariffa, senza limitarsi a qualificazioni apodittiche del rapporto come concessorio.
- La finalità della norma che esclude il cuneo fiscale per alcune public utilities è evitare un duplice vantaggio economico quando la tariffa già remunera il servizio tenendo conto dell'onere fiscale; se tale compensazione non emerge, l'esclusione non può operare.
- Il giudicato esterno, ove formatosi su una questione identica e rilevante, è rilevabile d'ufficio anche in cassazione ed è funzionale a evitare decisioni contrastanti e a garantire la stabilità del diritto vivente nel caso concreto.
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