Cassazione Civile, Ordinanza n. 35851/2021 del 22/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
I comproprietari di un appartamento in un edificio condominiale hanno agito per ottenere il risarcimento dei danni subiti dal loro immobile, assumendo che i vicini del piano superiore, eseguendo lavori di ristrutturazione all'interno del proprio appartamento, avessero inciso illegittimamente su un muro portante comune e compromesso la stabilità del fabbricato, con conseguenti lesioni all'unità degli attori. Il Tribunale aveva ritenuto legittimi i lavori quanto all'uso della cosa comune, ma aveva comunque condannato i convenuti al risarcimento del danno. In appello, la Corte territoriale ha distinto tra i due gruppi di convenuti: ha ritenuto, sulla base della consulenza tecnica d'ufficio, che i danni derivassero esclusivamente dai lavori di una coppia di convenuti, rigettando la domanda nei confronti degli altri e accogliendo solo in parte le impugnazioni sulle spese e sugli importi dovuti. I ricorrenti per cassazione hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 1102, 1117, 1120, 1122 e 2058 c.c. e dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che l'apertura di un varco o l'ablazione di parte del muro maestro comune integra sempre abuso della cosa comune e lesione del diritto di comproprietà, con diritto alla riduzione in pristino; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente o incomprensibile, lamentando che la Corte d'appello si fosse limitata ad aderire alla CTU senza affrontare il tema dell'uso abnorme della cosa comune; 3) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in punto di spese, contestando la compensazione parziale disposta dalla Corte territoriale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi e il terzo motivo e inammissibile il secondo. In particolare, ha affermato che i lavori eseguiti su un muro maestro interno a un appartamento non costituiscono di per sé abuso della cosa comune se non compromettono la funzione statica del muro, non impediscono agli altri condomini un pari uso e non alterano la normale destinazione del bene. Ha inoltre escluso il vizio di omessa pronuncia/motivazione apparente, rilevando che la censura tendeva in realtà a ottenere una rivisitazione del merito della CTU. Quanto alle spese, ha ribadito che la valutazione della soccombenza reciproca e la compensazione parziale rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se adeguatamente motivate. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto e i ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Il condomino può servirsi della cosa comune apportandovi modificazioni utili al proprio godimento, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti un pari uso; i lavori su muro maestro sono leciti se non compromettono la stabilità o altre essenziali caratteristiche del bene comune.
Richiamato per fondare la comproprietà delle parti comuni dell'edificio e il relativo diritto dei condomini sul muro perimetrale/maestro.
Richiamato quale parametro per valutare la legittimità delle innovazioni o modificazioni che incidono sulle parti comuni.
Richiamato per escludere che gli interventi effettuati nell'unità esclusiva siano consentiti se arrecano pregiudizio alle parti comuni o agli altri condomini.
Richiamato dai ricorrenti in tema di risarcimento in forma specifica; la Corte non ha riconosciuto un diritto alla riduzione in pristino sulla sola base dell'intervento sul muro comune.
La censura è stata ritenuta infondata/inammissibile perché non sussisteva omessa pronuncia, ma piuttosto contestazione della valutazione di merito e della CTU.
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione al dovere di motivazione, ma la Corte ha escluso che la sentenza impugnata fosse priva di motivazione effettiva.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato per lamentare la nullità della sentenza per motivazione apparente; la Corte ha escluso il vizio.
Richiamato nel medesimo motivo sulla motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione sufficiente.
La Corte ha precisato che il principio di soccombenza impedisce di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa; nel caso concreto, la doglianza non era pertinente.
La valutazione della reciproca soccombenza e la misura della compensazione delle spese sono rimesse al prudente apprezzamento del giudice di merito e non richiedono una proporzione esatta tra accoglimento della domanda e riparto delle spese.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel condominio, l'apertura di varchi o altre modifiche a un muro maestro possono essere lecite se restano compatibili con la funzione statica del bene comune e non impediscono agli altri condomini un uso analogo della parte comune.
- La violazione dell'art. 1102 c.c. non discende automaticamente da ogni intervento su un muro portante: occorre verificare in concreto se l'opera alteri la destinazione del bene comune o ne comprometta stabilità, sicurezza o decoro.
- Quando la decisione di merito si fonda sull'esito di una consulenza tecnica d'ufficio, la censura in cassazione non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del merito, salvo reali vizi di omessa pronuncia o motivazione solo apparente.
- La valutazione della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote di spese da compensare rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se sorrette da motivazione non illogica.
- Il principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. comporta il divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa, ma non impone una perfetta corrispondenza matematica tra esito delle domande e riparto delle spese.
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