Cassazione Civile, Ordinanza n. 07332/2025 del 19/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La controversia origina da infiltrazioni provenienti da unit e0 immobiliari poste ai piani superiori rispetto a un appartamento sito al sesto piano di un edificio condominiale. L'originario proprietario dell'appartamento danneggiato aveva chiesto il risarcimento e l'esecuzione delle opere necessarie a eliminare le infiltrazioni nei confronti della proprietaria delle unit e0 sovrastanti e del condominio. In primo grado il tribunale aveva escluso la responsabilit e0 del condominio, aveva dichiarato inammissibile la domanda nei confronti della curatela fallimentare di uno dei soggetti indicati come proprietari di parte degli immobili, e aveva condannato in solido la ricorrente e un'altra proprietaria al risarcimento e all'esecuzione delle opere. In appello la ricorrente ha contestato: 1) che si fosse formato giudicato sulla statuizione di rigetto verso il condominio, sostenendo di non essere stata parte quando fu emessa la sentenza non definitiva; 2) che la condanna solidale avesse trascurato la diversa titolarit e0 dei diritti sugli immobili sovrastanti e la propriet e0 riferibile al soggetto fallito, deducendo che non poteva esserle addebitato l'intero danno e che la questione della ripartizione interna tra corresponsabili sarebbe stata mal valutata; inoltre ha invocato l'art. 115 c.p.c. assumendo che fosse stata provata la titolarit e0 del bene in capo al fallito e l'indisponibilit e0 dei locali per effetto del fallimento. La Cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili perch e9 non coglievano la ratio decidendi della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta, anche con motivazione integrativa, la decisione di merito: il rigetto della domanda verso il condominio era coperto da giudicato perch e9 ribadito nella sentenza definitiva e non specificamente impugnato; la condanna solidale della ricorrente derivava dall'accertamento del concorso causale di tutti i titolari dei diritti sugli immobili sovrastanti nella produzione del danno da infiltrazioni. La Corte ha inoltre confermato che l'eventuale riparto interno delle responsabilit e0 avrebbe richiesto una domanda di regresso, non proponibile per la prima volta in appello. Le spese di legittimit e0 sono state compensate integralmente e e8 stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
il giudicato copre la statuizione non specificamente impugnata e impedisce di rimettere in discussione il rigetto della domanda verso il condominio.
il giudice deve porre a base della decisione i fatti non specificamente contestati, ma nel caso concreto la doglianza non incideva sulla ratio decidendi effettiva, fondata sul concorso causale dei titolari dei diritti sugli immobili.
nei fatti il principio di solidariet e0 tra corresponsabili opera anche in ambito extracontrattuale nei confronti del danneggiato.
art. 2055, secondo comma, c.c.
la ripartizione interna del peso risarcitorio dipende dalla gravit e0 delle colpe e dall'entit e0 delle conseguenze.
i condebitori o corresponsabili sono obbligati solidalmente verso il creditore comune per l'intero.
la domanda di regresso pu f2 essere proposta anche in via preventiva, ma deve essere espressamente formulata e non pu f2 derivare dalle mere difese di esclusione di responsabilit e0.
la domanda di regresso o di riparto interno non pu f2 essere proposta per la prima volta in appello.
artt. 52, secondo comma, e 93 legge fall.
le domande di credito verso il fallito devono essere accertate secondo il rito concorsuale dinanzi al giudice delegato; la domanda proposta in violazione di tale rito e8 improcedibile/inammissibile nel giudizio ordinario.
art. 384, ultimo comma, c.p.c.
la Corte pu f2 correggere la motivazione della sentenza impugnata quando il dispositivo sia conforme a diritto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la declaratoria di inammissibilit e0 comporta l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione sono inammissibili le censure che non attaccano la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, anche quando la motivazione possa essere corretta o integrata dal giudice di legittimit e0.
- In tema di danni da infiltrazioni, il danneggiato pu f2 agire nei confronti di tutti i soggetti che, quali titolari di diritti reali sulle unit e0 sovrastanti, abbiano concorso causalmente nella produzione del pregiudizio; nei rapporti esterni opera la solidariet e0 tra corresponsabili.
- La ripartizione interna del peso risarcitorio tra corresponsabili richiede un'apposita domanda di regresso o di accertamento della diversa gravit e0 delle colpe, che deve essere formulata espressamente e nei termini processuali consentiti; non pu f2 essere introdotta per la prima volta in appello.
- La mera deduzione difensiva circa la diversa titolarit e0 dei beni o l'indisponibilit e0 dei locali non esclude di per s e9 la responsabilit e0 verso il danneggiato se il giudice di merito ha accertato il concorso causale nella produzione del danno.
- Le domande di credito verso il fallito devono essere trattate nel rito concorsuale, con accertamento dinanzi al giudice delegato; la proposizione davanti al giudice ordinario determina la reazione processuale prevista dalla disciplina fallimentare.
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