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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07332/2025 del 19/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

La controversia origina da infiltrazioni provenienti da unite0 immobiliari poste ai piani superiori rispetto a un appartamento sito al sesto piano di un edificio condominiale. L'originario proprietario dell'appartamento danneggiato aveva chiesto il risarcimento e l'esecuzione delle opere necessarie a eliminare le infiltrazioni nei confronti della proprietaria delle unite0 sovrastanti e del condominio. In primo grado il tribunale aveva escluso la responsabilite0 del condominio, aveva dichiarato inammissibile la domanda nei confronti della curatela fallimentare di uno dei soggetti indicati come proprietari di parte degli immobili, e aveva condannato in solido la ricorrente e un'altra proprietaria al risarcimento e all'esecuzione delle opere. In appello la ricorrente ha contestato: 1) che si fosse formato giudicato sulla statuizione di rigetto verso il condominio, sostenendo di non essere stata parte quando fu emessa la sentenza non definitiva; 2) che la condanna solidale avesse trascurato la diversa titolarite0 dei diritti sugli immobili sovrastanti e la propriete0 riferibile al soggetto fallito, deducendo che non poteva esserle addebitato l'intero danno e che la questione della ripartizione interna tra corresponsabili sarebbe stata mal valutata; inoltre ha invocato l'art. 115 c.p.c. assumendo che fosse stata provata la titolarite0 del bene in capo al fallito e l'indisponibilite0 dei locali per effetto del fallimento. La Cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili perche9 non coglievano la ratio decidendi della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta, anche con motivazione integrativa, la decisione di merito: il rigetto della domanda verso il condominio era coperto da giudicato perche9 ribadito nella sentenza definitiva e non specificamente impugnato; la condanna solidale della ricorrente derivava dall'accertamento del concorso causale di tutti i titolari dei diritti sugli immobili sovrastanti nella produzione del danno da infiltrazioni. La Corte ha inoltre confermato che l'eventuale riparto interno delle responsabilite0 avrebbe richiesto una domanda di regresso, non proponibile per la prima volta in appello. Le spese di legittimite0 sono state compensate integralmente e e8 stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato copre la statuizione non specificamente impugnata e impedisce di rimettere in discussione il rigetto della domanda verso il condominio.

  • art. 115, comma 1, c.p.c.

    il giudice deve porre a base della decisione i fatti non specificamente contestati, ma nel caso concreto la doglianza non incideva sulla ratio decidendi effettiva, fondata sul concorso causale dei titolari dei diritti sugli immobili.

  • art. 2055, primo comma, c.c.

    nei fatti il principio di solidariete0 tra corresponsabili opera anche in ambito extracontrattuale nei confronti del danneggiato.

  • art. 2055, secondo comma, c.c.

    la ripartizione interna del peso risarcitorio dipende dalla gravite0 delle colpe e dall'entite0 delle conseguenze.

  • art. 1292 c.c.

    i condebitori o corresponsabili sono obbligati solidalmente verso il creditore comune per l'intero.

  • art. 1299 c.c.

    la domanda di regresso puf2 essere proposta anche in via preventiva, ma deve essere espressamente formulata e non puf2 derivare dalle mere difese di esclusione di responsabilite0.

  • art. 345 c.p.c.

    la domanda di regresso o di riparto interno non puf2 essere proposta per la prima volta in appello.

  • artt. 52, secondo comma, e 93 legge fall.

    le domande di credito verso il fallito devono essere accertate secondo il rito concorsuale dinanzi al giudice delegato; la domanda proposta in violazione di tale rito e8 improcedibile/inammissibile nel giudizio ordinario.

  • art. 384, ultimo comma, c.p.c.

    la Corte puf2 correggere la motivazione della sentenza impugnata quando il dispositivo sia conforme a diritto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la declaratoria di inammissibilite0 comporta l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione sono inammissibili le censure che non attaccano la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, anche quando la motivazione possa essere corretta o integrata dal giudice di legittimite0.
  • In tema di danni da infiltrazioni, il danneggiato puf2 agire nei confronti di tutti i soggetti che, quali titolari di diritti reali sulle unite0 sovrastanti, abbiano concorso causalmente nella produzione del pregiudizio; nei rapporti esterni opera la solidariete0 tra corresponsabili.
  • La ripartizione interna del peso risarcitorio tra corresponsabili richiede un'apposita domanda di regresso o di accertamento della diversa gravite0 delle colpe, che deve essere formulata espressamente e nei termini processuali consentiti; non puf2 essere introdotta per la prima volta in appello.
  • La mera deduzione difensiva circa la diversa titolarite0 dei beni o l'indisponibilite0 dei locali non esclude di per se9 la responsabilite0 verso il danneggiato se il giudice di merito ha accertato il concorso causale nella produzione del danno.
  • Le domande di credito verso il fallito devono essere trattate nel rito concorsuale, con accertamento dinanzi al giudice delegato; la proposizione davanti al giudice ordinario determina la reazione processuale prevista dalla disciplina fallimentare.

Come è indicizzato

MaterieProprietàImpugnazioniGiudicatoObbligazioni solidaliInadempimentoAccertamento del passivo
RamiDiritti realiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresaResponsabilità civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaLitisconsorzio necessario

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