Cassazione Civile, Ordinanza n. 23377/2025 del 16/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un accertamento contributivo fondato sulla riqualificazione, da parte dei giudici di merito, di alcuni contratti formalmente qualificati come appalti in contratti di somministrazione illecita di manodopera. La Corte d'appello ha ritenuto che l'impresa ricorrente avesse fatto ricorso all'intermediazione di manodopera per acquisire personale destinato a soddisfare commesse di un cliente e ad altre attività aziendali, in assenza di una reale autonomia organizzativa dell'appaltatore, privo di mezzi propri e con macchinari forniti dal committente; ha inoltre valorizzato il coordinamento dei lavoratori tramite un dipendente e la natura autonoma del rapporto di un coadiuvante familiare. Quanto alle somme corrisposte ai lavoratori per trasferte e rimborsi chilometrici, la Corte territoriale ha ritenuto che tali voci non fossero state specificamente censurate nel ricorso introduttivo e, in ogni caso, che non fossero stati allegati né provati i presupposti dell'esonero contributivo. In cassazione la ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 111 Cost. e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., denunciando motivazione incompleta, irragionevole e apparentemente mancante, ma le doglianze erano in sostanza dirette a sollecitare una nuova valutazione dei fatti e delle prove, inclusa la qualificazione del rapporto del coadiuvante familiare, attività estranea al sindacato di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza d'appello fosse effettivamente percepibile, coerente e idonea a spiegare la riqualificazione dei rapporti come somministrazione illecita di manodopera, non ravvisandosi anomalie motivazionali tali da integrare nullità della sentenza. Ha inoltre rilevato che le censure della ricorrente, pur formalmente prospettate come vizi costituzionali e processuali della motivazione, miravano in realtà a contestare l'accertamento di merito e la valutazione delle prove. È stata confermata anche la statuizione sulle voci di trasferte e rimborsi chilometrici, rimaste prive di specifica censura sia quanto alla mancata deduzione nel giudizio introduttivo sia quanto alla mancata prova dei presupposti per l'esonero contributivo. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
La dedotta violazione è stata scrutinata come possibile vizio costituzionalmente rilevante della motivazione, ma la Corte ha escluso che ricorresse una delle anomalie che possono tradursi in nullità della sentenza.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione è nulla solo in caso di mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o perplessità/incomprensibilità obiettiva; non basta il semplice difetto di sufficienza.
Richiamato implicitamente nella parte in cui si afferma che spettava alla parte allegare e provare i presupposti per l'esonero contributivo sulle somme corrisposte ai lavoratori.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono censurabili solo le anomalie motivazionali che si risolvano in una violazione di legge costituzionalmente rilevante, cioè in una reale assenza o apparenza della motivazione; non è invece deducibile il mero difetto di sufficienza o la richiesta di una diversa lettura delle prove.
- Quando la sentenza d'appello espone in modo comprensibile le ragioni della decisione e il ricorrente riesce persino a formulare censure puntuali sul percorso argomentativo, non può dirsi che la motivazione sia apparente o incomprensibile.
- La qualificazione dei rapporti contrattuali e la ricostruzione dell'assetto organizzativo dell'impresa sono accertamenti di merito insindacabili in cassazione, salvo vizi motivazionali nei limiti rigorosi ammessi dal sistema.
- Chi invoca un esonero o beneficio contributivo deve allegare e provare i relativi presupposti; in mancanza, la pretesa di esclusione della contribuzione non può essere accolta.
- Le doglianze che investono solo in via formale la motivazione, ma sostanzialmente mirano a sovvertire il giudizio di fatto del merito, sono inammissibili nel giudizio di cassazione.
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