Cassazione Civile, Ordinanza n. 25386/2024 del 23/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce da una compravendita immobiliare del 1994, dichiarata nulla con sentenza passata in giudicato perché stipulata in violazione del divieto del patto commissorio. La società acquirente, succeduta alla originaria intestataria del rapporto, ha quindi chiesto l'ammissione tardiva al passivo del fallimento della società venditrice e dei soci illimitatamente responsabili per vari crediti: somme pagate a titolo di prezzo e mutuo, interessi, imposte e tasse sugli immobili, spese condominiali, spese straordinarie per migliorie e anticipi per conto della curatela, invocando in parte la prededuzione, in parte il privilegio e in parte il chirografo. Il fallimento si è opposto e ha proposto domanda riconvenzionale per la restituzione dei frutti civili percepiti dalla società richiedente o, in subordine, per il risarcimento del danno. Il Tribunale ha accolto solo in parte la domanda della società per le migliorie e, operato il saldo tra le contrapposte partite, ha condannato la società al pagamento di una somma a favore dell'assuntrice del concordato fallimentare intervenuta in giudizio. La Corte d'appello ha confermato il rigetto del credito restitutorio ritenendolo prescritto, ha escluso la prova di alcuni pagamenti, ha ritenuto ammissibile la riconvenzionale per connessione oggettiva e ha confermato la mala fede del possesso in ragione della nullità del contratto. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: omessa pronuncia sulla decadenza dell'eccezione di prescrizione; omessa pronuncia sull'interruzione della prescrizione per riconoscimento del debito; omessa pronuncia sulla decadenza della riconvenzionale; inammissibilità della riconvenzionale per difetto di connessione; erroneo accertamento della mala fede e violazione delle regole sull'onere della prova; erronea distribuzione dell'onere probatorio in tema di buona fede.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi relativi alle asserite omesse pronunce sulla decadenza processuale, perché la mancata considerazione di questioni puramente processuali non integra, di per sé, omessa pronuncia; ha inoltre ritenuto infondato il motivo sull'interruzione della prescrizione, rilevando che il rigetto della pretesa per prescrizione implicava il rigetto della tesi del riconoscimento del debito e che la ricorrente non aveva censurato adeguatamente tale ratio implicita. È stato poi confermato che, ai fini dell'ammissibilità della domanda riconvenzionale nel giudizio di opposizione allo stato passivo, non è necessaria l'identità di titolo, essendo sufficiente un collegamento oggettivo tale da giustificare la trattazione simultanea. Gli ultimi due motivi sono stati dichiarati inammissibili perché miravano a una rivalutazione del merito: la critica alla valutazione della mala fede del possesso e alla ripartizione dell'onere della prova non integrava violazione degli artt. 115, 116 e 2697 c.c., ma censura dell'apprezzamento delle prove. La ricorrente è stata condannata alle spese e sono stati posti a suo carico gli ulteriori oneri previsti per il rigetto del ricorso.
Norme richiamate
gli eventi interruttivi incidono sul processo secondo la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, se non dichiarati o notificati nei modi e tempi di legge.
se l'evento non è dichiarato o notificato, il difensore continua a rappresentare la parte come se l'evento non si fosse verificato.
la notificazione della sentenza al procuratore è idonea a far decorrere il termine per impugnare anche nei confronti della parte deceduta.
è ammissibile la notificazione dell'impugnazione presso il procuratore della parte deceduta o divenuta incapace.
ai fini dell'ammissibilità della riconvenzionale è sufficiente un collegamento oggettivo con la domanda principale.
richiamato nei motivi di ricorso per omessa pronuncia su eccezioni e decadenze.
l'omessa pronuncia riguarda le domande e le eccezioni di merito, non le mere questioni processuali.
art. 24 Cost.
richiamato nei motivi di ricorso in tema di contraddittorio e difesa.
richiamato nei motivi di ricorso in tema di procedimento di verifica del passivo e opposizione.
richiamato nei motivi di ricorso in tema di contraddittorio nella verifica del passivo.
richiamato per la memoria depositata in sede di legittimità.
la violazione ricorre solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi, non quando si contesta la valutazione delle prove.
la violazione ricorre solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o ignora la regola del prudente apprezzamento, non per semplice dissenso valutativo.
richiamato per la qualificazione della buona o mala fede del possesso e per gli effetti sui frutti e sulle spese.
la violazione sussiste solo se l'onere della prova è addossato alla parte sbagliata, non se si contesta il modo in cui le prove sono state apprezzate.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la mancata espressa decisione su una questione puramente processuale non integra automaticamente omessa pronuncia; il vizio ex art. 112 c.p.c. riguarda le domande e le eccezioni di merito, mentre le questioni processuali vanno censurate, se del caso, come errori di diritto o motivazione della soluzione implicitamente adottata.
- Quando il giudice rigetta una pretesa perché prescritta, si presume implicitamente respinta la tesi difensiva incompatibile con tale esito, come l'interruzione della prescrizione; per contestare efficacemente la decisione occorre attaccare la ratio implicita e non limitarsi a denunciare il silenzio del giudice.
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo la domanda riconvenzionale è ammissibile se sussiste un collegamento oggettivo con la domanda principale tale da rendere opportuno il simultaneus processus; non è necessaria l'identità di titolo tra le pretese.
- La censura che investe l'accertamento della buona o mala fede del possesso, ovvero la ricostruzione del fatto storico e la valutazione delle prove, è censura di merito e non può essere veicolata come violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. salvo che si alleghi l'uso di prove non dedotte o la radicale deviazione dalle regole legali di valutazione.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice attribuisce l'onere probatorio alla parte sbagliata; non sussiste invece se si contesta soltanto il modo in cui il giudice ha apprezzato le risultanze istruttorie.
- In tema di possesso derivante da contratto nullo per patto commissorio, la mala fede può essere desunta dalla stessa illiceità della struttura negoziale, con conseguente rilevanza ai fini della disciplina dei frutti e delle spese.
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