Cassazione Civile, Ordinanza n. 30123/2022 del 13/10/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, davanti al giudice tributario, di un preavviso di iscrizione ipotecaria e della cartella presupposta, nonché del successivo diniego di una domanda di definizione agevolata presentata in relazione a quei carichi. In primo grado i ricorsi venivano accolti; in appello, la decisione veniva riformata solo in parte, ritenendosi comunque condonabile la lite ai sensi dell’art. 39, comma 12, del d.l. n. 98/2011, poiché la lite sarebbe stata "pendente" anche nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, pur non avendo il contribuente evocato in giudizio l’ente impositore, ma soltanto l’agente della riscossione, e pur non essendo intervenuta la chiamata in causa dell’Agenzia da parte di quest’ultimo. L’Agenzia ricorre per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 39, comma 12, sostenendo che la sola instaurazione della causa contro l’agente della riscossione non basti a far ritenere pendente la lite anche nei confronti dell’ente impositore, con conseguente erronea ammissione al beneficio del condono.
La decisione
La Corte accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, in diversa composizione, affinché si uniformi al principio di diritto enunciato e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte afferma che, in mancanza di chiamata in causa dell’ente impositore da parte dell’agente della riscossione, e ove il contribuente abbia scelto di agire solo contro quest’ultimo, la lite non può considerarsi pendente nei confronti dell’Agenzia ai fini dell’art. 39, comma 12, del d.l. n. 98/2011.
Norme richiamate
art. 39, comma 12, d.l. n. 98/2011
La pendenza della lite ai fini della definizione agevolata non può essere desunta dalla sola instaurazione del giudizio contro l’agente della riscossione quando l’ente impositore non sia stato evocato in giudizio né chiamato dal riscossore.
L’agente della riscossione non è litisconsorte necessario dell’ente impositore; se non chiama in causa l’ente, risponde delle conseguenze della lite. La chiamata dell’ente è rilevante per farlo partecipare al giudizio.
La posizione dell’agente della riscossione non viene ricondotta, in via generale, alla sostituzione processuale del titolare del credito; tale qualificazione è esclusa dalla Corte.
L’agente della riscossione è descritto come soggetto che riveste la qualità di adiectus solutionis causa rispetto al credito erariale, non di sostituto processuale dell’ente creditore.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario relativo ad atti dell’agente della riscossione, la legittimazione passiva dell’ente impositore non coincide automaticamente con la sua qualità di parte della lite ai fini delle norme sulla definizione agevolata.
- La "pendenza" della lite verso un determinato soggetto richiede una sua effettiva o potenziale partecipazione al processo, ad esempio perché ha ricevuto la litis denuntiatio o è stato evocato in giudizio; la sola titolarità sostanziale del credito non basta.
- La scelta del contribuente di rivolgere l’impugnazione soltanto contro l’agente della riscossione incide sul perimetro soggettivo del giudizio e non può essere neutralizzata per effetto dell’inerzia del riscossore nel chiamare l’ente impositore.
- L’agente della riscossione non va considerato sostituto processuale dell’ente creditore in modo da rendere automaticamente opponibili all’ente tutti gli effetti della controversia instaurata solo contro il riscossore.
- In tema di condono o definizione agevolata di liti fiscali, la nozione di lite pendente va interpretata in modo coerente con la partecipazione effettiva del soggetto nei cui confronti si intende far valere il beneficio.
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