Cassazione Civile, Ordinanza n. 29108/2021 del 20/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della sopravvenuta definizione della lite fiscale e del pagamento effettuato dalla contribuente, ritenendo venuto meno il contrasto tra le parti sulla pretesa tributaria. Conseguentemente ha accolto l'istanza dell'Agenzia, dichiarando estinto il giudizio per cessata materia del contendere, senza esaminare nel merito il motivo di ricorso relativo all'aliquota IVA e alla disciplina del d.P.R. n. 633 del 1972.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato avvisi di accertamento IVA relativi agli anni d'imposta 2005, 2006 e 2007, con i quali l'Amministrazione finanziaria recuperava maggiori importi in rettifica rispetto alle dichiarazioni presentate. La CTP di Udine aveva accolto il ricorso limitatamente al 2006 e dichiarato cessata la materia del contendere per le altre annualità; la CTR Friuli Venezia Giulia aveva poi respinto l'appello erariale. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 16, 17 e 21 d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione alla tabella A, parte II, n. 39, e all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Prima della decisione, però, l'Agenzia ha depositato nota con cui ha dato atto che la contribuente aveva presentato domanda di definizione della controversia ai sensi dell'art. 11 d.l. n. 50 del 2017 e aveva effettuato il relativo pagamento, chiedendo quindi dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Norme richiamate
La presentazione della domanda di definizione della controversia e il successivo pagamento determinano il venir meno del contrasto sulla pretesa tributaria e fondano la declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
artt. 16, 17 e 21 d.P.R. n. 633 del 1972
Sono le norme invocate nel motivo di ricorso come oggetto della pretesa violazione e falsa applicazione in tema di IVA.
tabella A, parte II, n. 39, d.P.R. n. 633 del 1972
È la disposizione richiamata nel motivo di ricorso quale parametro per l'applicazione dell'aliquota agevolata IVA del 4%.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il vizio di legittimità dedotto dall'Agenzia a fondamento del ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Quando interviene la definizione agevolata della controversia tributaria, accompagnata dal pagamento di quanto dovuto, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto per cessata materia del contendere.
- La sopravvenuta cessazione del contrasto sulla pretesa fiscale rende superfluo l'esame del motivo di ricorso proposto contro la sentenza di merito.
- In presenza di prova documentale dell'avvenuta definizione della lite, la Corte può limitarsi a una declaratoria conforme della cessazione della materia del contendere senza statuizioni sul merito dell'accertamento tributario.
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