Cassazione Civile, Sentenza n. 03272/2026 del 13/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Simonetti impugnava davanti al Tribunale di Livorno gli estratti di ruolo relativi a più cartelle esattoriali, deducendo mancata notifica delle cartelle, conseguente decorso della prescrizione quinquennale dei crediti erariali e nullità per mancata indicazione della base di calcolo degli interessi di mora. L'Agenzia si costituiva eccependo difetto di giurisdizione del giudice ordinario (i crediti erano erariali, soggetti alla giurisdizione tributaria). In cassazione l'Agenzia ha dedotto due motivi principali: (1) sgravio totale, in data 08/05/2020, di due cartelle con conseguente parziale estinzione del giudizio; (2) applicabilità dell'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602/1973 (introdotto dall'art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, conv. L. n. 215/2021) che rende in linea di principio l'estratto di ruolo non impugnabile salvo che il debitore dimostri un pregiudizio specifico previsto dalla norma, con la conseguente mancanza di interesse ad agire del contribuente che non ha fornito tale dimostrazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rilevato preliminarmente lo sgravio totale di due cartelle (emesso il 08/05/2020) e che, per tali atti, andava dichiarata la parziale estinzione della controversia. Soprattutto ha ritenuto applicabile l'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602/1973 e il principio elaborato dalle Sezioni Unite (Cass. Sez. U., n. 26283/2022) secondo cui la norma si applica ai processi pendenti e vincola l'interesse ad agire. Poiché il resistente non ha documentato alcuno dei pregiudizi tassativamente previsti dalla norma, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio (cioè l'opposizione proposta da Simonetti), ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata e ha compensato tra le parti le spese dell'intero giudizio.
Norme richiamate
L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione
La Corte ha interpretato e applicato la norma nella versione sopravvenuta ritenendola applicabile ai processi pendenti; essa seleziona specifici casi in cui l'invalida notificazione del ruolo giustifica tutela giurisdizionale immediata e, in mancanza della dimostrazione del pregiudizio, comporta la mancanza di interesse ad agire e quindi l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo.
art. 2, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Stabilisce la giurisdizione del giudice tributario sulle controversie in materia di tributi. Nel processo di merito l'Agenzia aveva invocato questa norma per sostenere il difetto di giurisdizione del giudice ordinario; la Corte d'appello aveva richiamato precedente giurisprudenza secondo cui questioni riguardanti fatti sopravvenuti (es. prescrizione) possono incidere sul riparto di giurisdizione, ma in Cassazione l'analisi si è concentrata sull'inammissibilità per mancanza di interesse ex art. 12(4-bis).
art. 615 c.p.c. e art. 702-bis c.p.c.
Norme processuali richiamate in relazione al tipo di ricorso introduttivo (opposizione esecutiva e ricorso per decreto ingiuntivo) con cui il resistente aveva impugnato gli estratti di ruolo; la decisione finale però si fonda sul mancato interesse ad agire dopo la modifica normativa.
Richiamato dalla consulente dell'Agenzia in motivi di ricorso (violazione) ma la Corte ha deciso sulla base della sopravvenuta disciplina dell'estratto di ruolo; la questione processuale relativa all'art.37 non è risultata decisiva dopo l'applicazione dell'art.12(4-bis).
Riferimento normativo richiamato dall'Agenzia in relazione alla formale disciplina della cartella e delle notifiche; la Corte ha comunque pronunciato in funzione dell'art.12(4-bis) sopravvenuto.
Cass. Sez. U., 06/09/2022, n. 26283
Le Sezioni Unite hanno affermato che l'art. 12, comma 4-bis, DPR 602/1973 si applica ai processi pendenti e ha plasmato l'interesse ad agire; hanno altresì ritenuto manifestamente infondate le questioni di costituzionalità sollevate nei confronti della norma. La Corte di Cassazione nella causa in esame ha fatto leva su questo precedente per dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione in assenza della dimostrazione del pregiudizio.
Ordinanza Sezioni Unite n. 7822/2020 e Corte Costituzionale n. 114/2018
Richiamate dalla Corte d'appello in tema di riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario, in particolare sul ruolo delle contestazioni relative alla prescrizione e ad eventi sopravvenuti; tali argomentazioni non hanno però impedito l'applicazione della nuova disciplina sull'impugnabilità dell'estratto di ruolo.
Norma citata dalla giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite) come uno degli strumenti attraverso cui, nel giudizio di legittimità, può essere prodotta documentazione utile a dimostrare l'interesse ad agire formatosi o documentato tardivamente; la Corte ricorda che la prova del pregiudizio poteva essere depositata fino a determinati termini processuali.
Richiamato come fondamento dell'interesse della legge ad intervenire (principio enunciato dalle Sezioni Unite) nel valutare la norma sopravvenuta e la sua applicabilità ai processi pendenti.
Massime di principio
- Dopo l'introduzione dell'art. 12, comma 4-bis, DPR 602/1973 l'estratto di ruolo è in linea di principio non impugnabile: il contribuente deve dimostrare uno degli specifici pregiudizi tassativamente elencati per avere interesse ad agire.
- La norma sopravvenuta si applica ai processi pendenti: l'interesse ad agire è 'dinamico' e può essere modificato da norme intervenute dopo la proposizione del ricorso; la prova del pregiudizio può essere depositata anche nelle fasi successive nei termini processuali previsti (merito con rimessione in termini, nel grado di legittimità con documentazione ai sensi dell'art. 372 c.p.c., fino all'udienza di discussione o adunanza camerale).
- Se nel corso del giudizio alcune cartelle risultano sgravate, le pretese relative a tali cartelle si estinguono parzialmente e devono essere dichiarate estinte dal giudice.
- La questione della giurisdizione (giudice ordinario vs giudice tributario) va valutata con attenzione: questioni inerenti fatti sopravvenuti che incidono sulla pretesa tributaria (es. prescrizione) possono, secondo la giurisprudenza, influire sul riparto di giurisdizione, ma ciò non esime il ricorrente dall'onere di dimostrare l'interesse ad agire previsto dall'art. 12(4-bis).
- In presenza di una norma sopravvenuta che incide sull'ammissibilità dell'azione, la Corte può compensare le spese processuali per giusti motivi derivanti dall'applicazione della nuova disciplina.
- Prima di proporre opposizioni basate su mancata notifica o vizi formali della cartella/estratto di ruolo, il contribuente deve valutare se riesce a documentare uno dei pregiudizi previsti dalla norma (es. pregiudizio in procedure di gara, riscossione da soggetti pubblici, perdita di benefici amministrativi), altrimenti il rischio è l'inammissibilità dell'azione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 13 feb 2026Cassazione Civile, Sentenza n. 03259/2026 del 13/02/2026
- Sentenza civile · 13 feb 2026Cassazione Civile, Sentenza n. 03262/2026 del 13/02/2026
- Sentenza civile · 13 feb 2026Cassazione Civile, Sentenza n. 03273/2026 del 13/02/2026
- Sentenza civile · 12 feb 2026Cassazione Civile, Sentenza n. 03119/2026 del 12/02/2026
- Sentenza civile · 14 feb 2026Cassazione Civile, Sentenza n. 03346/2026 del 14/02/2026
- Sentenza civile · 11 feb 2026Cassazione Civile, Sentenza n. 02995/2026 del 11/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →